Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Riapertura fallimento

  • Maria Cristina Bongiorno

    Milano
    06/04/2020 21:32

    Riapertura fallimento

    In seguito ad un pagamento (€ 11.000) pervenuto sul c/c della procedura dopo la chiusura, il giudice delegato mi "invita a valutare la sussistenza dei presupposti del'art.121 l. fall. al fine di ripartire la somma tra i creditori".
    Premetto che, secondo la norma, il curatore non è soggetto legittimato a chiedere la riapertura del fallimento (ma forse ci sarà giurisprudenza favorevole che potete segnalarmi).
    Mi chiedo però se in caso di riapertura (art. 121, II, l. fall.), si dovrà, nuovamente, avvisare i creditori e predisporre un nuovo progetto di stato passivo per eventuali interessi e approvazione, nuovo rendiconto e riparto, nel qual caso non intenderei accettare la nuova nomina.
    O se dopo la riapertura posso limitarmi a predisporre un altro riparto parziale e chiudere nuovamente il fallimento.
    O, meglio, ritenendo che non sussistano i presupposti per la riapertura, chiedere al gd l'autorizzazione a restituire la somma.
    Ringrazio del prezioso riscontro e saluto cordialmente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/04/2020 18:47

      RE: Riapertura fallimento

      Lei ha perfettamente ragione; la legittimazione a chiedere la riapertura del fallimento, come emerge dalla chiara disposizione dell'art. 121 l.fall., spetta al debitore e a qualunque creditore (vecchi e i nuovi). Più precisamente, il fallito può chiedere la riapertura sia a seguito del riscontro dell'esistenza di attività nel suo patrimonio sia qualora offra garanzia di pagamento di almeno il dieci per cento, nel mentre, i creditori possono ovviamente chiedere la riapertura solo nel primo caso. Pertanto la riapertura del fallimento non può essere disposta dal tribunale d'ufficio né su iniziativa dell'ex curatore e neanche su istanza del P.M., il quale è, quindi, legittimato a chiedere la dichiarazione di fallimento, ma non la riapertura.
      La sentenza di riapertura ripristina gli effetti della sentenza dichiarativa del fallimento, per cui la procedura riaperta si svolge come quella già chiusa; ossia, vanno svolte tutte le incombenze di un fallimento con le particolarità dettate dall'art. 121 e 122 e 123; al di fuori di queste previsioni- che già di per sé, evidenziano ad esempio che si deve procedere alla formazione di nuovo stato passivo- il comma sesto dell'art. 121 stabilisce che per le altre operazioni fallimentari, ossia quelle non regolate espressamente dalla normativa sulla riapertura, "si seguono le norme stabilite nei capi precedenti", e cioè le norme dettate per il fallimento.
      Zucchetti Sg srl
      • Maria Cristina Bongiorno

        Milano
        09/04/2020 14:02

        RE: RE: Riapertura fallimento

        Dunque che senso ha l'invito del giudice, per di più, all'ex-curatore?
        Mi sto orientando verso un'istanza di riapertura come creditore, in quanto l'attività spiegata per la transazione in termini di compenso per l'attivo aggiuntivo non è stata pagato; oppure una revoca del decreto di chiusura ex art. 742 cpc.
        Qual è il vostro parere?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/04/2020 20:21

          RE: RE: RE: Riapertura fallimento

          Di sicuro l'ex curatore non è legittimato a chiedere la riapertura del fallimento ai sensi dell'art. 121 l. fall., per cui l'invito del giudice all'ex curatore può avere solo il senso di avere una relazione sulla situazione, per sapere l'entità del nuovo attivo e se vi sono eventuali istanti legittimati o, sapendo che lei non è stato integralmente soddisfatto delle sue competenze, se quale creditore- non quale curatore o ex curatore- intende chiedere la riapertura (ed è tutto da verificare che tanto sia possibile).
          Lei parla di credito per l'attività spiegata per la transazione per la quale non ha ricevuto il compenso. Ci sembra di capire che lei si è adoperato per transigere la vertenza dalla quale è derivato l'incasso ulteriore e che, poiché questo attivo aggiuntivo non è stato calcolato quale base per la liquidazione del compenso, ora vanterebbe un ulteriore credito. Se questa è la sua pretesa, lei non ha alcun credito in quanto giustamente l'attivo che è pervenuto dopo la chiusura del fallimento non è stato considerato quale attivo realizzato nel fallimento su cui calcolare il suo compenso proprio perché, essendo arrivato dopo la chiusura, non faceva parte dell'attivo fallimentare in quel momento. Per far entrare in ballo tale attivo ai fini da lei indicati, bisogna appunto riaprire la procedura, cui lei non è legittimato. In sostanza lei sarebbe creditore se non fosse stato soddisfatto dell'intero compenso che le era stato liquidato.
          L'art. 742 cpc detta una norma generale in tema di revoca dei decreti emessi dal giudice, che trova applicazione ove non sia prevista una diversa e specifica regolamentazione, che nel caso del decreto di chiusura del fallimento è costituito dall'art. 121 l. fall.
          Zucchetti SG srl
          • Maria Cristina Bongiorno

            Milano
            09/04/2020 22:48

            RE: RE: RE: RE: Riapertura fallimento

            Sono d'accordo e mi conferma che il provvedimento non ha alcun senso, se non che il giudice delegato non si è accorto che il fallimento era chiuso prima di autorizzare la transazione; e che l'attivo è stato realizzato, in pendenza di autorizzazione, ma non considerato a causa della revoca dell'autorizzazione.
            Tanto più che il giudice aveva tutte le informazioni (testo dell'accordo e valore).
          • Maria Cristina Bongiorno

            Milano
            10/04/2020 12:52

            RE: RE: RE: RE: Riapertura fallimento

            Aggiungo un'ulteriore considerazione.
            Piuttosto che il decreto di chiusura e la riapertura del fallimento, per quanto detto, riterrei che il decreto del giudice delegato sia reclamabile.
            La chiusura ex art. 118, n. 3, LF non impediva la prosecuzione dell'azione esecutiva, autorizzata in precedente, e la transazione autorizzata dal giudice delegato; a mio avviso l'iter era, dunque, corretto, il curatore ha mantenuto la capacità processuale, la transazione era perfettamente valida e sia il curatore che il legale sono creditori del compenso non liquidato.
            Sarei quindi orientata a depositare un'istanza allo stesso giudice delegato per chiedere la ratifica sia della transazione che degli atti successivi e l'autorizzazione a ripartire la somma, dedotti i compensi; in caso di esito negativo, proporre un reclamo al tribunale contro il decreto del giudice delegato (il termine di 10 giorni dovrebbe essere sospeso per legge); in alternativa (o in aggiunta), nel termine di cui all'art. 121 LF, proporre l'istanza per la riapertura come creditore.
            Grata di un vs. ulteriore parere.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              10/04/2020 19:57

              RE: RE: RE: RE: RE: Riapertura fallimento

              Quando si pone un quesito sul Forum, sarebbe opportuno raccontare tutti i fatti che caratterizzano la fattispecie perché è sulla base dell'esposizione dell'utente che viene articolata la risposta, altrimenti le risposte diventano inutili.
              Lei ad ogni intervento ha aggiunto qualcosa di rilevante: inizialmente ha posto il problema se il curatore potesse chiedere la riapertura del fallimento a seguito dell'arrivo di una somma dopo la chiusura del fallimento, poi ha accennato ad una transazione, poi ha precisato che la transazione (dalla quale è derivato l'incasso che dovrebbe giustificare la riapertura) sarebbe stata autorizzata dopo la chiusura del fallimento ed infine ci dice che la chiusura del fallimento è avvenuta in via anticipata essendo in corso una esecuzione, nel corso della quale è intervenuta la transazione.
              Questa ultima indicazione cambia completamente la situazione perché, in primo luogo, la transazione è stata correttamente autorizzata dal giudice delegato (come prevede la parte innovativa del secondo comma dell'art. 118) e , inoltre, in forza della stessa normativa "Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119" e ai sensi dell'ult. comma dell'art. 12 "il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi (nell'art. 118) previsto". E come se ciò non bastasse ancora l'art. 118 precisa che "In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento".
              In sostanza se è definitiva la costruzione che da ultimo ha fatta, il fallimento è stato chiuso in via anticipata in attesa della definizione di un giudizio esecutivo e quanto ricavato da tale giudizio- o a seguito di provvedimento del giudice o di transazione, che in deroga all'art. 35 può essere autorizzata dal giudice delegato- entra nell'attivo del fallimento ed è oggetto di un riparto supplementare, tanto che il giudice delegato e il curatore sono rimasti in carica allo scopo, senza alcuna necessità di procedere alla riapertura del fallimento.
              Tanto chiarito, si pone il problema del compenso del curatore, anche questo in termini diversi da come inizialmente prospettato. Ossia visto che il compenso è stato liquidato prima della chiusura con riferimento all'attivo fino a quel momento realizzato, si pone il problema se la ulteriore attività del curatore nella fase successiva alla chiusura debba essere compensato, specie quanto questa ulteriore attività abbia comportato il recupero di una attivo. Né l'art. 118 né altre norme prendono in considerazione questa fattispecie- a differenza del codice della crisi- per cui non esiste una linea uniforme di condotta dei vari uffici. A nostro avviso dovrebbe essere liquidato un ulteriore compenso parametrato sull'attivo realizzato, perché il fallimento è stato sì chiuso, ma il curatore è rimasto in carica seppur al limitato scopo di seguire le cause pendenti e, come il ricavato dalle stesse va distribuito ai creditori, così dallo stesso dovrebbe essere detratta la spesa per compenso al curatore, aggiungendo l'attivo sopravvenuto a quello già realizzato nel fallimento e calcolando l'eventuale ulteriore importo dovuto.
              Zucchetti Sg srl
              • Maria Cristina Bongiorno

                Milano
                11/04/2020 22:19

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riapertura fallimento

                Avete perfettamente ragione. Il punto non è il supplemento del compenso (che è una conseguenza) ma il fatto che il giudice abbia prospettato una riapertura del fallimento, a mio avviso, prospettazione del tutto oscura ed erronea già per il fatto che non fossi il curatore né altro soggetto legittimato; questione che mi ha fatto tralasciare gli aspetti precedenti più rilevanti.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  14/04/2020 19:33

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riapertura fallimento

                  Alla luce di quanto è emerso è abbastanza chiaro che l'invito rivoltole dal giudice di "valutare la sussistenza dei presupposti del'art.121 l. fall. al fine di ripartire la somma tra i creditori". è frutto di una disattenzione. Se infatti il fallimento in questione era stato chiuso in via definitiva, il curatore è privo della legittimazione a richiederne la riapertura, che è il concetto richiamato dall'art. 121; se, invece, come sembra, il fallimento è stato chiuso in via anticipata in pendenza dell'esecuzione dalla quale è pervenuta la liquidità ulteriore, questa va ripartita tra i creditori senza necessità dii riaprir il fallimento.
                  Zucchetti Sg srl
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        28/03/2024 16:37

        RE: RE: Riapertura fallimento

        Nel caso in cui la richiesta di riapertura del fallimento da parte di un creditore, avvenga trascorsi i 5 anni dalla chiusura, in quanto riscontrate attività in precedenza sconosciute, può il Tribunale non provvedere alla riapertura anche se i vantaggi per i creditori sarebbero non indifferenti?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/03/2024 20:01

          RE: RE: RE: Riapertura fallimento

          "La sentenza di riapertura del fallimento deve essere pubblicata, a sensi dell'art. 121, comma 1 l. fall., entro il termine improrogabile di cinque anni decorrente dal decreto di chiusura". Così Cass. 25/11/1993, n.11654, che è abbastanza risalente nel tempo, ma la mancanza di decisioni più recenti si spiega con la chiarezza della norma dell'art. 121 l. fall., la cui formulazione non lascia adito a dubbi che la riapertura possa essere dichiara entro i cinque anni dalla chiusura.
          Decorsi cinque anni, i creditori per crediti anteriori alla già pronunziata sentenza di fallimento potrebbero chiedere un nuovo fallimento, sembra adombrare Trib. Mantova 26/09/2019, ma ci sembra improbabile che ciò possa avvenire, non solo per la eventuale esdebitazione intervenuta, ma perché la sistemazione di quel dissesto è stata già regolata dalla procedura chiusa e la legge ammette soltanto che, nei cinque anni successivi alla chiusura, possa essere riaperta in presenza di determinate condizioni.
          Zucchetti SG srl