Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

pagamento spese processuali

  • Emanuela Campus

    Oristano
    31/05/2024 12:43

    pagamento spese processuali

    Buongiorno,
    sono il curatore di un fallimento al quale è stata notificata la cartella di pagamento per spese processuali dovute a seguito dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento proposta dalla società fallita ai sensi dell'art.18 l.f..
    Non avendo in precedenza disponibilità liquide la procedura è stata autorizzata alla costituzione in giudizio con ammissione al patrocinio a spese dello stato.
    Il reclamo è stato rigettato e la società è stata condannata alla rifusione in favore del fallimento delle spese processuali.
    Tali spese - prenotate a debito - rimarranno a carico dell'erario, o dovrà provvedere al pagamento la procedura, avendo ora disponibilità liquide?
    Vi ringrazio anticipatamente

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/05/2024 16:20

      RE: pagamento spese processuali

      Dovrebbe dirci qualcosa di più. In primo luogo che posizione ha assunto la curatela nella causa per reclamo avverso la sentenza di fallimento, e poi chi è stato condannato: la società fallita o il fallimento e di quale condanna si parla, visto che lei fa riferimento ad una cartella di pagamento (che fa presupporre il riferimento ad un terzo istante del fallimento convenuto in sede di reclamo), ma parla anche di condanna della società in favore del fallimento e richiama il gratuito patrocinio. In sostanza sarebbe opportuno che riportasse, con nomi oscurati o modificati, il dispositivo della sentenza di rigetto.
      Grazie
      Zucchetti SG srl
      • Emanuela Campus

        Oristano
        03/06/2024 09:37

        RE: RE: pagamento spese processuali

        Buongiorno,
        in risposta alla vostra gentile richiesta specifico che il reclamo è stato proposto dal legale rappresentante della società fallita. La curatela si è costituita nel giudizio, nominando il legale della procedura con ammissione al patrocinio a spese dello stato. Il reclamo è stato respinto e la società fallita ( reclamante) è stata condannata alla rifusione in favore della procedura ( resistente) delle spese processuali, ( ossia delle spese del legale della procedura anticipate dall'erario).
        Alla PEC della procedura è stata ora notificata la cartella di pagamento intestata alla società fallita delle spese processuali.
        Il dubbio è che queste spese non possono ovviamente essere richieste alla società fallita, o al legale rappresentante, dovranno quindi essere considerate come spese di procedura avendo ora disponibilità liquide per provvedere al pagamento?
        Vi ringrazio
        Saluti


        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/06/2024 17:21

          RE: RE: RE: pagamento spese processuali

          In altre occasioni noi abbiamo sostenuto la natura postconcorsuale delle spese di causa sostenute dalla società fallita che ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. nel caso di rigetto del reclamo e sua condanna al pagamento delle spese a favore delle altre parti del giudizio, indicando la giurisprudenza di merito a suffragio. In forza di tale interpretazione la società fallita è tenuta al pagamento delle spese cui è stata condannata e verso la curatela fallimentare e verso il creditore convenuto nel reclamo, il che, da un lato, rende improbabile il recupero per gli aventi diritto, e, dall'altro, esclude che terzi vittoriosi possano insinuarsi nel fallimento per pretendere il rimborso delle spese del reclamo, né in via prededucibile, né privilegiata. Il Fallimento, infatti, non è la stessa società in posizione differente, ma ha solo la disponibilità del patrimonio della società fallita allo scopo di liquidarlo per soddisfare i creditori, ma la società fallita rimane in vita e, come può proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, così può subirne le consegienze; almeno sulla carta perché, proprio nel rapporto fallito – fallimento si vede la inutilità della condanna del primo visto che i suoi beni sono già apprese dal secondo.
          Queste considerazioni sono fatte più che altro per chiarire il quadro di insieme, perché nella fattispecie in esame la richiesta dell'AE non riguarda tanto questa tematica, quanto il fatto che avendo la curatela usufruito del gratuito patrocinio, che ha comportato l'anticipazione da parte dell'Erario del compenso al legale della curatela, ora che questa dispone di liquidità è tenuta a restituite all'Erario quanto anticipato. In sostanza si tratta di un spesa della procedura che questa avrebbe sopportato per pagare il proprio legale se non avesse goduto del gratuito patrocinio, quindi di una spesa da soddisfare in prededuzione, a meno che il curatore non intenda contestare (cosa che ci sembra difficile) la richiesta e sempre che abbia le disponibilità per fra fronte a tutte le prededuzioni, dovendo, in caso contrario, effettuare una graduazione tra le stesse e pagare secondo l'ordine dei rispettivi privilegi.
          Zucchetti SG Srl
    • Sonia Chiti

      Prato
      11/10/2024 12:39

      pagamento spese processuali

      Il legale della società fallita chiede l'ammissione del suo credito per prestazioni professionali portate da sentenza ante fallimento, in cui sono state liquidate le spese di lite a carico della soccombente fallita.
      Le spese liquidate in favore dell'avvocato attore e parte vittoriosa devono essere da questi fatturate al momento del pagamento?
      Il legale sostiene di dover emettere solo quietanza al momento del pagamento su cui la procedura dovrà operare la ritenuta di acconto, ma non sa se dovrà applicare contributo integrativo della Cassa forense.
      Questa ipotesi mi lascia alquanto perplessa, vorrei sapere se potete essermi di aiuto perchè non riesco a trovare niente in argomento.
      Saluti,
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/10/2024 10:00

        RE: pagamento spese processuali

        Non ci è chiaro a quale legale si riferisce.Nel primo periodo lei, infatti, parla del legale della società fallita rimasta soccombente in una controversia definita prima dell'apertura della procedura. Nei periodi successsivi, invece, parla delle spese legali liquidate in favore dell'avvocato della parte vincitrice, essendo stata la società fallita condannata al pagame to delle spese di causa. Per questo secondo caso sarebbe altresì necessario sapere se l'avvocato della controparte vittoriosa che chiede il rimborso delle spese di causa sia stato dichiarato antistatario, perché, in mancanza, legittimato a chiedere il pagamento non il legale ma la parte che rimborsa il suo legale; il che farebbe superare il problema posto.
        Sia così gentile da chiarire questi punti. Grazie.
        Zucchetti SG srl
        • Sonia Chiti

          Prato
          14/10/2024 16:46

          RE: RE: pagamento spese processuali

          Il legale della società ebbe a fare causa per il recupero del proprio credito per prestazioni professionali svolte in favore della società (ex cliente) poi fallita. Prima del fallimento è stata emessa la sentenza che ha condannato la società fallita al pagamento del compenso al legale antistatario ed alla refusione delle spese di lite, in favore del proprio ex legale (sentenza passata in giudicato)
          Per una puntuale ammissione al passivo chiedevo se per le spese di lite l'avvocato dovesse emettere fattura (quindi da ammettere oltre Iva e CPA), ma nel frattempo ho finalmente trovato il parere di risposta all'interpello n. 914-47/2016 del 10.3.2016 dell'Agenzia Entrate in cui viene attestato che: "Un professionista e/o un qualsiasi soggetto esercente attività di lavoro autonomo non risulta tenuto a fatturare l'autoconsumo o la prestazione gratuita, che risulta fuori campo IVA. Ciò vale anche per l'avvocato che ha difeso se stesso nel giudizio e che è risultato destinatario delle somme corrisposte dalla parte soccombente a titolo di refusione delle spese di giudizio. In particolare, nel caso in esame, in cui vi è coincidenza tra prestatore e committente, trattandosi di un'ipotesi di autoconsumo fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di fatturazione non sussiste, fermo restando la necessità di emettere quietanza per le somme ricevute, risultando peraltro irrilevante la circostanza che il professionista abbia materialmente percepito il compenso dal soccombente, a titolo di refusione delle spese di giudizio, in quanto non sussiste alcun rapporto professionale di carattere oneroso tra il professionista e parte soccombente e quest'ultima rimane, comunque, estranea al rapporto originario tra cliente/professionista. Pertanto, la parte soccombente dovrà liquidare le spese di giudizio senza applicazione dell'IVA, operando, tuttavia, la ritenuta di acconto sulle somme quietanzate, nella misura del 20 per cento."
          Chiarito la questione della fatturazione, chiedo se l'avvocato, sempre per le spese di lite cui la società fallita è stata condannata, ha comunque diritto a riscuotere il CPA 4% .
          Cordiali saluti
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            03/11/2024 19:35

            RE: RE: RE: pagamento spese processuali

            Riteniamo che la risposta sia nell'art. 18 del Regolamento Unico della Cassa Forense che disciplina il contributo integrativo (CPA): "Tutti gli Avvocati iscritti agli Albi nonché i Praticanti Avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA".

            Nel caso in esame, il compenso non entra a far parte del volume d'affari IVA, pertanto riteniamo che il contributo integrativo non sia dovuto.