Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Chiusura anticipata fallimento

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    29/07/2026 14:23

    Chiusura anticipata fallimento

    Buongiorno, in un fallimento di cui sono curatore ho depositato il rendiconto, pagato i compensi dei curatori che si sono succeduti e dei professionisti e a seguito della registrazione delle fatture di acquisto si è generato un credito Iva. Per tale credito dovrei chiudere la partita Iva e poi nel febbraio 2027 chiedere il rimborso del credito Iva. Sono a chiedere se è possibile in questa situazione procedere con la chiusura anticipata del fallimento anche se non è ancora stata effettuata la richiesta del rimborso del credito Iva e poi il prossimo anno chiedere il rimborso.
    Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/08/2026 17:33

      RE: Chiusura anticipata fallimento

      L'attesa del rimborso IVA, o l'attesa di presentare la dichiarazione IVA, non sono certo "giudizi in corso", pertanto l'ipotesi di chiusura anticipata in pendenza di giudizi non è praticabile.


      La procedura abitualmente seguita, nella situazione in esame, è la seguente:

      a) dato che l'IVA a credito derivante dalle fatture dei professionisti pagati in sede di riparto è "IVA ante" fallimento, preliminarmente va verificato se esistano debiti erariali parimenti ante fallimento che diminuiscano tale credito ex art. 56 l.fall.

      b) una volta quantificata la porzione del credito IVA che emergerà dalla dichiarazione per l'anno 2026 effettivamente esigibile alla luce di quanto esposto al punto precedente, cederlo con procedura competitiva come credito futuro

      c) riscosso il corrispettivo della cessione (che per la parte relativa al credito maturato ante fallimento è realizzo di attivo e quindi rientra nel calcolo del compenso aol Curatore), predisporre rendiconto e riparto.

      d) nel 2027 presentare la dichiarazione IVA con richiesta di rimborso e successivamente sottoscrivere l'atto di cessione di tale credito all'aggiudicatario.


      Ancor più importante e spesso conveniente è invece un comportamento diverso, ovvero prevedere il versamento delle ritenute d'acconto sui compensi ai professionisti e al Curatore nel 2027, con ravvedimento operoso, utilizzando in compensazione il credito IVA generato dalle loro fatture.

      In tal modo il credito IVA residuo non dovrebbe essere rilevante, la procedura competitiva con ogni probabilità senza partecipanti e quindi il credito semplicemente abbandonato.


      Non conoscendo i dettagli di ciò che è accaduto nel caso in esame non siamo in grado di dare indicazioni più precise.