Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

il perito estimatore nel fallimento

  • Maria Luisa Partenope

    Foggia
    04/03/2021 16:57

    il perito estimatore nel fallimento

    Il curatore ha richiesto al G.D. la nomina di un perito estimatore per i beni acquisiti alla massa fallimentare. Il provvedimento di nomina così recita " visti gli arttt. 32 II comma e 41 IV comma L.F. autorizza il curatore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da perito estimatore...".
    Ebbene il curatore non dovrebbe assumere responsabilità non avendo competenze specifiche al fine di una valutazione dei beni. Inoltre non si capisce come si possa assimilare alla figura del coadiutore il perito estimatore che, ad avviso della scrivente, andava nominato ai sensi dell'art. 25 L.F..
    Il consiglio che chiedo è se procedere comunque alla perizia di stima e, al contempo chiedere la modifica del provvedimento per "errore materiale", oppure riimettere la questione al G.D. prima di dare inizio alle operazioni peritali.
    Vi ringrazio e auspico una sollecita risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/03/2021 19:48

      RE: il perito estimatore nel fallimento

      Il secondo comma dell'art. 87 l. fall. dispone che "Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore"; il primo comma dell'art. 107 l. fall. stabiliasce che "Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati". Dal combinati disposto di queste due norme si deduce chiaramente che il curatore deve servirsi di un esperto per la stima dei beni che non siano di modesto valore e che lo stimatore è nominato dal curatore. Né l'art. 25 attribuisce al giudice tale potere, posto che l'unica fattispecie assimilabile è quella di cui al n. 4 del primo comma di tale articolo, per la quale il g.d. "su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento".
      Nel momento in cui lei ha chiesto la nomina di uno stimatore al giudice delegato, questi ha evidentemente interpretato la sua richiesta- che non era necessaria per nominare solo uno stimatore- quale nomina di un coadiutore che procedesse anche alla stima, ed, infatti, ha richiamato il secondo comma dell'art. 32 e il quarto comma dell'art. 41 l. fall., mancando evidentemente il comitato dei creditori. Il resto del decreto è la logica conseguenza di questa impostazione in quanto, a norma dell'art. 32, co. 2, il coadiutore opera sotto la responsabilità del curatore.
      A questo punto, o dà esecuzione al provvedimento del giudice, che sarebbe la cosa più semplice, lineare e meno compromettente, oppure deve chiedere al giudice delegato la revoca del provvedimento emesso comunicando che ha erroneamente richiesto la nomina di un coadiutore, ma aveva bisogno di uno stimatore alla cui nomina può provvedere direttamente.
      Zucchetti SG srl