Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RISCATTO POLIZZA

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    16/06/2021 16:58

    RISCATTO POLIZZA

    Buonasera nell'ambito di un fallimento, mi si viene a porre il seguente quesito.
    Sono stata contattata da una Agenzia di una Compagnia di Assicurazione, la quale mi riferisce che la Società prima del suo fallimento nel 1989 ebbe a stipulare una polizza (di cui non si ritrova la copia) che prevedeva in sintesi un piano di accumulo per il pagamento del Tfr dei dipendenti al momento della loro cessazione dal rapporto di lavoro.
    Nel 2000, la Società ebbe a smettere di pagare i premi; nel 2015 la Società è fallita e i dipendenti sono stati licenziati e successivamente nel fallimento si sono insinuati sia i dipendenti che l'Inps in surroga che ha già pagato interamente i dipendenti per la spettanza del TFR.
    Premesso, che la polizza prevedeva che comunque i premi venissero pagati dalla Società senza gravare sui dipendenti beneficiati e che, altresì, le somme al momento della verificazione dei presupposti dovevano essere corrisposte direttamente alla Società, non senza poche difficoltà sono riuscita a riscuotere e a fare accreditare il riscatto di detta polizza sul conto corrente del Fallimento.
    Ciò tuttavia nella distinta di liquidazione, vi è il riferimento specifico al nominativo di due dipendenti con imputazione specifica di detto importo; a questo punto si viene a porre il seguente quesito: l'importo così riscosso lo attribuisco come entrata da imputare a tutta la massa mobiliare attiva, salva la surroga dell'Inps, oppure diversamente lo devo imputare ai due dipendenti specifici e dunque all'inps in surroga dei soli n°2 predetti lavoratori?
    Ringraziando, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/06/2021 20:02

      RE: RISCATTO POLIZZA

      Se, come crediamo, la polizza in questione aveva lo scopo di consente di accantonare le risorse economiche per far fronte agli impegni per TFR nei confronti dei dipendenti o collaboratori, si trattava di assicurazione nell'interesse della società contraente fallita, tant'è che al pagamento dei premi provvedeva esclusivamente quest'ultima e a questa, per contratto, dovevano essere corrisposte le somme dovuto al momento della verificazione dei presupposti, ossia alla cessazione del rapporto di lavoro, dei vari dipendenti cui la polizza faceva riferimento, che faceva sorgere l per la datrice di lavoro l'obbligo di corrispondere il TFR.
      Se è così, il pagamento effettuato dalla Compagnia assicuratrice al fallimento costituisce una entrata mobiliare che si confonde con il restante attivo mobiliare, da distribuire ai creditori secondo l'ordine delle prelazioni, senza alcuna preferenza per i dipendenti nominativamente indicati solo come riferimento, né per l'Inps che ha anticipato il pagamento del TFR.
      Zucchetti Sg srl
    • Francesco Andrea Brunale

      Campobasso
      25/12/2025 09:57

      RE: RISCATTO POLIZZA

      Buongiorno. Io mi ritrovo con questo problema. Una snc, quando era in Bonis, sottoscrisse due polizze assicurative Cpi, vita e danni, con una banca a corredo di un finanziamento. Per insolvenza questo finanziamento non è mai stato onorato dalla società che di lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita. Premesso che non ho copia dei contratti di polizza volevo sapere se c'era la possibilità di acquisire qualcosa per il fallimento. A mio avviso il fallimento non è una causa per il pagamento del premio, a differenza di decessi o gravi danni alla persona, e quindi riterrei di non avere come curatore alcun diritto. Resto in attesa di un vostro riscontro.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        25/12/2025 12:34

        RE: RE: RISCATTO POLIZZA

        La polizza CPI (Credit Protection Insurance) è una copertura che può essere abbinata alla sottoscrizione di un finanziamento con piano di ammortamento, il cui scopo è quello di assicurare la banca finanziatrice che, al verificarsi di determinati eventi riferibili al cliente, sarà pagato un indennizzo a copertura del debito residuo del finanziamento.
        Essendo così strutturata (per grandi linee) la polizza, ne deriva che l'Assicurazione potrà chiedere il pagamento dei premi fino alla dichiarazione di fallimento presumendo che il curatore si sciolga dallo stesso; quanto al beneficiario dell'indennizzo bisognerebbe conoscere il contenuto del contratto, ma si può con sufficiente certezza presumere che lo stesso debba essere versato alla banca finanziatrice a pagamento del debito residuo. Da quanto la banca ricava dalla copertura assicurativa deriva il credito che la stessa banca porà azionare a pagamento del finanziamento.
        Zucchetti SG srl
        • Francesco Andrea Brunale

          Campobasso
          25/12/2025 13:29

          RE: RE: RE: RISCATTO POLIZZA

          Da quanto scritto da voi, allora desumo che il Fallimento non deve avere nulla dalle assicurazioni e che il Curatore deve sciogliere i vincoli assicurativi. In questo caso c'è bisogno di un'autorizzazione del Giudice Delegato (manca il Comitato dei creditori) oppure basta una PEC del curatore? Mi date un feedback per cortesia?
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            25/12/2025 17:24

            RE: RE: RE: RE: RISCATTO POLIZZA

            Come detto nella risposta che precede, bisognerebbe conoscere il contenuto del contratto assicurativo, ma in base al tipo di contratto diretto a garantire la banca finanziatrice dell'inadempimento del soggetto finanziato, possiamo presumere che l'indennizzo sia a favore della stessa banca a copertura del credito residuo conseguente al finanziamento concesso.
            Per sciogliersi dal contatto sia la legge fallimentare che il nu9ovo codice della crisi richiedono l'autorizzazione del comitato dei creditori.
            Zucchetti SG srl