Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Esecutività del decreto di liquidazione del compenso del Commissario Giudiziale

  • Sergio Iannucci

    Pescara
    30/03/2021 17:55

    Esecutività del decreto di liquidazione del compenso del Commissario Giudiziale

    Il Tribunale mi ha liquidato quale Commissario Giudiziale un compenso eccedente il fondo destinato a spese di procedura depositato dal proponente in adempimento dell'ordine imposto dal Tribunale con il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo.
    Dovendo recuperare coattivamente nei confronti del debitore quella parte del compenso che eccede il fondo spese, mi domandavo se il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale, che non contiene alcuna statuizione di condanna di pagamento, possa essere comunque munito di formula esecutiva, in analogia al decreto di liquidazione dei compensi del custode/delegato nelle procedure esecutive, oppure se sia necessario procedere con l'emissione di decreto ingiuntivo per acquisire il titolo idoneo per procedere esecutivamente nei confronti del debitore.
    La necessità di munirsi del decreto ingiuntivo mi fa sorgere tuttavia alcune perplessità poiché, per quanto mi risulta (Cass. 21 febbraio 2004 n.3488), il decreto di liquidazione del compenso non è reclamabile nè revocabile, ma solo ricorribile per Cassazione ed è, in difetto, suscettibile di giudicato, e non ritengo pertanto possa essere successivamente modificabile dal giudice del decreto ingiuntivo, magari a seguito, per esempio, di opposizione da parte del debitore.
    Nel contempo ho dei dubbi che il decreto di liquidazione del compenso possa rientrare tra i "provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva" ai sensi dell'art.474, comma 2, n.1, c.p.c..
    Vorrei conoscere il Vs. parere sul punto.
    Grazie.
    Avv. Sergio Iannucci
    • Sergio Iannucci

      Pescara
      30/03/2021 18:20

      RE: Esecutività del decreto di liquidazione del compenso del Commissario Giudiziale

      Per completezza espositiva, preciso che il concordato preventivo, successivamente all'adunanza dei creditori ed al mancato raggiungimento della maggioranza dei voti necessaria all'approvazione della proposta concordataria, si è chiuso con dichiarazione di improcedibilità adottata dal Tribunale all'udienza fissata ai sensi dell'art.162 L.F. a seguito di rinunzia alla proposta da parte del debitore.
      Avv. Sergio Iannucci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/03/2021 12:48

      RE: Esecutività del decreto di liquidazione del compenso del Commissario Giudiziale

      Il suo dubbio è legittimo. Anche di recente la S. Corte ha ribadito che il provvedimento che liquida il compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Cass. 26/11/2020, n. 26894), ma la domanda da farsi è se il giudicato che si forma in caso di mancata impugnazione all'interno della procedura abbia efficacia anche al di fuori della stessa, nei confronti del debitore tornato in bonis per mancata approvazione della proposta concordataria. Noi crediamo di no in quanto il decreto di liquidazione è atto interno alla procedura, cui vi sarebbe da aggiungere l'ulteriore considerazione che lei sottolinea e, cioè, che detto decreto, non contenendo una condanna a carico di un soggetto, difficilmente potrebbe essere considerato titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc, per cui, a nostro avviso, per agire nei confronti del debitore dovrebbe munirsi di un decreto ingiuntivo.
      Il problema è vedere se vale la pena di affrontare la spesa relativa allo scopo, visto che il debitore, che ha chiesto l'ammissione al concordato non approvato, sicuramente non versa in buone acque ed è probabile che qualcuno chieda il suo fallimento, bloccando la sua azione esecutiva nel frattempo intrapresa. Anzi, non essendo necessario un titolo esecutivo per chiedere il fallimento, potrebbe prendere l'iniziativa anche lei.
      Zucchetti SG srl