Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Cancellazione formalità a seguito divisione con atto notarile

  • Roberto Ricci

    massa (MS)
    10/12/2024 15:52

    Cancellazione formalità a seguito divisione con atto notarile

    Buonasera, in un fallimento di una SNC, un socio è proprietario di due immobili (A e B) al 50%, mentre l'altro 50% è di proprietà di un altro soggetto non fallito.
    Viene avviato un procedimento di mediazione che porta ad un accordo di divisione che prevede l'assegnazione al fallimento del socio del 50% dell'immobile A di proprietà dell'altro soggetto non fallito e a quest'ultimo il 50% dell'immobile B di proprietà del socio fallito.
    Alla fine il socio fallito avrà il 100% dell'immobile A e l'altro soggetto non fallito avrà la proprietà al 100% dell'immobile B.
    Su entrambi gli immobili risultano presenti le formalità relative alla trascrizione della sentenza di fallimento e un pignoramento effettuato da un creditore prima dell'apertura del fallimento.
    Le formalità che insistono sull'immobile B del soggetto non fallito, ritengo, potranno essere cancellate solo con specifica autorizzazione del Giudice Delegato. Pensavo di procedere come segue:
    1) chiusura della procedura di mediazione secondo la proposta autorizzata come sopra indicata;
    2) contestuale atto notarile di divisione nei termini della medesima proposta indicata nel verbale di chiusura della mediazione;
    3) istanza al GD per l'autorizzazione al soggetto non fallito a richiedere al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione di tutte le formalità presenti sull'immobile B.
    Mi potreste dare un vostro autorevole parere?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/12/2024 20:03

      RE: Cancellazione formalità a seguito divisione con atto notarile

      L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione stabilisce il comma 1 dell'art. 2825 c.c., che al comma 2 aggiunge: "Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima". Pertanto, venendo al caso concreto, la divisione dei due immobili di comproprietà attuata con l'assegnazione al fallimento del socio della proprietà dell'intero immobile A e al terzo della proprietà dell'intero immobile B, non pregiudica il crediore ipotecario in quanto l'ipoteca si trasferisce sull'immobile A e l'immobile B resta libero, sempre che ovviamente la garanzia ipotecaria riguardasse debiti del socio fallito. Di conseguenza riteniamo che il giudice delegato, a seguito della trascrizione della divisione, possa disporre la cancellazione dell'iscrizione sull'a quota di proprietà del socio nell'immobile B.
      Per quanto riguarda il pignoramento, premesso anche qui che il pignoramento abbia avuto ad oggetto la quota del 50% che il socio ora fallito possedeva dell'immobile B, manca una norma del genere di quella sopra richiamata che, a seguito della divisione effettuata, attui il trasferimento del pignoramento sulla quota assegnata al debitore, trovando applicazione le disp osizioni di cui agli artt. 599 e segg. c.p.c.. Crediamo tuttavia che, anche in tal caso, e egualmente il giudice ne possa disporre la cancellazione in quanto essendo stato il pignoramento effettuato per portare ad esecuzione un credito verso il socio in questione, tale procedura esecutiva non può proseguire a causa della apertura del fallimento del debitore (art. 51) e non atrribuendo il pignoramento un diritto di prelazione, per cui dibenta superflua l'iscrizione sulla quota che aveva il fallito nell'immobile B.
      Queste sono nostre interpretazioni che richiedono anche una letura estensiva dela comma 2 dell'art. 108 l. fall., e bisognerà vedere se il giudice delegato è dello stesso parere.
      Zucchetti Sg srl
      • Roberto Ricci

        massa (MS)
        11/12/2024 10:45

        RE: RE: Cancellazione formalità a seguito divisione con atto notarile

        Grazie per la risposta.
        Mi chiedevo inoltre, trattandosi di divisione a seguito di mediazione e alla luce della risposta che avete dato sopra, se debba essere data la comunicazione agli ipotecari come previsto nel caso di vendita di un bene.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/12/2024 17:10

          RE: RE: RE: Cancellazione formalità a seguito divisione con atto notarile

          Per quanto gli effetti della concentrazione dell'ipoteca sui beni in concreto assegnati discenda dalla legge, la comunicazione ai creditori ipotecari va fatta egualmente in quanto si realizza una modifica nell'oggetto e nella estensione della garanzia ipotecaria, ma non ci sembra necessario una comunicazione preventiva non potendosi gli ipotecari opporre.
          Zucchetti SG srl