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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
SOCI ED AMMINISTRATORI DI SRL FALLITI IN PROPRIO
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Elisa Giordana
VERZUOLO (CN)04/09/2017 11:19SOCI ED AMMINISTRATORI DI SRL FALLITI IN PROPRIO
Una s.n.c. partecipata da due soci persone fisiche fallisce ed il Tribunale, contestualmente, dichiara anche il fallimento dei soci in proprio (agosto 2017).
Gli stessi soci nel 2015 hanno costituito una SRL semplificata (sottoscrivendo l'intero capitale sociale)ed uno solo dei due riveste la carica di amministratore unico della stessa.
Ovviamente all'attivo fallimentare dei singoli soci vengono acquisite le quote della SRL (che quindi si trova ad avere il 100% del capitale sociale acquisito all'attivo del fallimento); si rende pertanto necessaria la valutazione di tali quote ed il primo dubbio è se debba essere richiesta la nomina di un curatore speciale (ex art.78 c.p.c.) che accerti il valore delle quote o se vi debba provvedere il curatore del fallimento.
Più complessa però è la situazione del socio fallito che è anche amministratore unico della SRL a causa del silenzio normativo sulle cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori; inoltre la Cassazione, con sentenza del 2013, si è espressa nel senso che il silenzio normativo in tale campo rappresenti una precisa volontà del legislatore, non una mera dimenticanza, supportata altresì dal fatto che l'attuale normativa fallimentare ha di molto limitato gli effetti a carico del fallito, che infatti può esercitare una uova attività di impresa.
Il dubbio quindi è: la SRL può continuare ad operare, regolarmente amministrata dal socio fallito, in attesa di una valutazione delle quote da apprendere all'attivo fallimentare? Oppure è opportuno chiedere al Tribunale la nomina di un liquidatore per la Srl?
Grazie.
Cordiali saluti
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Zucchetti SG
Vicenza04/09/2017 19:43RE: SOCI ED AMMINISTRATORI DI SRL FALLITI IN PROPRIO
Come lei giustamente dice il fallimento personale dei due soci della snc apprende all'attivo le quote della srl detenute dai soci falliti. La stima di dette quote non richiede la nomina di un curatore speciale, ma semplicemente di uno stimatore esperto della materia, ove il curatore non ritenga di poter provvedere personalmente. E' molto opportuno fare questa stima, non solo nell'ottica della vendita, ma a monte, per capire se vale la pena acquisire le quote all'attivo fallimentare oppure non acquisirle ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 104ter.
Più complessa è effettivamente la posizione del soggetto fallito che rivesta la carica di amministratore di una srl, perché la materia è stata oggetto di evoluzione normativa. Invero, come è noto, la disciplina delle società a responsabilità limitata, a seguito della novella di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in vigore del 1 gennaio 2004, non regolamenta le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori di tale società né contiene (come in passato faceva l'art. 2487 c.c.), un rinvio alle norme dettate dall'art. 2382 c.c. per la società per azioni. Si è detto che il silenzio sul punto fosse imputabile a mera dimenticanza, ma, come lei correttamente ricorda, la Cassazione (Cass. 08/08/2013 n. 18904) ha preso una posizione nettamente contraria a questa soluzione, sostenendo che il citato silenzio debba ritenersi indicativo di una precisa volontà del legislatore, che, se avesse voluto provvedere in materia, avrebbe dovuto farlo esplicitamente. Determinate è stata la considerazione che la nuova disciplina fallimentare abbia dettato una limitazione degli effetti a carico del fallito, sul piano personale, della sentenza di fallimento - e, in particolare, abbia abrogato l'art. 50, che prevedeva il registro dei falliti, e l'art. 5, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 114 del 1998, che vietava l'iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti dichiarati falliti, fino alla pronuncia della sentenza di riabilitazione. Alla luce di queste argomentazioni, conclude la Corte, deve ritenersi che le nomine degli amministratori di società a responsabilità limitata non sono più soggette a cause di ineleggibilità o di decadenza nè risultano applicabili per analogia le norme dettate per la società per azioni dell'art. 2382 c.c., con la conseguenza che - salva diversa previsione statutaria - il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l'incapacità alla carica sociale.
Questa tematica, tuttavia, nel suo caso può essere agevolmente superata, perché delle due: o lei non acquisisce le quote della srl perché ritenute antieconomiche, ed allora della gestione della srl deve disinteressarsi; oppure le acquisisce e, in questo caso, ha in mano il 100% del capitale che le consente di fare quello che crede più opportuno, previa autorizzazione del comitato dei creditori, in quanto lei rappresenta l'assemblea totalitaria dei soci. Può quindi deliberare lo scioglimento, se ne ricorrono i requisiti, e nominare un liquidatore o mantenere in vita la società e nominare un nuovo amministratore (che è molto opportuno). Tutto dipende dalla situazione societaria e dalla opportunità di mantenerla in vita in ottica di una vendita.
Zucchetti SG srl
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Daniela De Mauro
caserta16/09/2024 12:06RE: SOCI ED AMMINISTRATORI DI SRL FALLITI IN PROPRIO
Buongiorno,
sono nella seguente situazione: socio illimitatamente responsabile in una snc dichiarata in liquidazione giudiziale, per estensione dichiarata altresì la liquidazione giudiziale del socio. Il socio ha presentato reclamo alla sentenza di apertura della procedura, nel decreto di fissazione di udienza fissata per metà ottobre, non sono state sospese le attività del curatore. Il socio é amministratore unico nonchè detiene il 100% delle quote di una srls, le quali devono essere acquisite alla massa attiva. Ora procedo ugualmente con l'iscrizione del vincolo presso la CCIAA? Deve essere convocata l'assemblea (in questo caso dovrà farlo in curatore rappresentando il 100 % della quota) per eleggere il nuovo amministratore?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza16/09/2024 18:12RE: RE: SOCI ED AMMINISTRATORI DI SRL FALLITI IN PROPRIO
Esatto. L'amministratore a seguito della aperura della liquidazione giudiziale a suo carico è decaduto dalla carica di amministratore della srl e le quote della stessa da lui detenute passano nella disponibilità del curatore, che deve quindi convocarsi in assemblea per la nomina di nuovo amministratore.
Zucchetti SG srl-
Daniela De Mauro
caserta17/09/2024 09:10RE: RE: RE: SOCI ED AMMINISTRATORI DI SRL FALLITI IN PROPRIO
Dal momento che è stato presentato reclamo, non vi è possibilità di farlo rimanere in carica fino alla pronuncia della Corte di Appello? -
Zucchetti SG
Vicenza17/09/2024 18:37RE: RE: RE: RE: SOCI ED AMMINISTRATORI DI SRL FALLITI IN PROPRIO
Potrebbe, sfruttando la tesi che l'apertura della liquidazione giudiziale a carico si un soggetto amministratore di una srl non comporta la decadenza automatica da tale carica, ove non sia diversamente previsto nello statuto, poiché la novella introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 non contiene più il rinvio alle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di s.p.a. (Cass. 6 settembre 2021, n. 25050).
Zucchetti SG srl
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