Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Deroga art. 571 cpc

  • Martina Valerio

    thiene (VI)
    16/10/2025 15:09

    Deroga art. 571 cpc

    Buongiorno,
    sono Curatore di un fallimento che ha acquisito al proprio attivo il 50% di un immobile, valutato dal perito nominato del Tribunale in euro 126.250,00. Tralasciando le vicende subite dalla liquidazione del predetto lotto (giudizio di divisione dichiarato improcedibile per vizi non sanabili, intervento nell'E.I. successivamente promossa da altro creditore sul restante 50% di proprietà di terzi, estinzione anche di quest'ultimo procedimento per intervenuta definizione transattiva), ad oggi mi trovo a dover liquidare la quota di immobile acquisita.
    Ancor prima di indire la prima asta, o comunque di valutare come procedere, la curatela recentemente ha ricevuto un'offerta irrevocabile d'acquisto di euro 90.000,00 debitamente accompagnata da un deposito cauzionale pari al 10% dell'offerta.
    Il prezzo offerto è pari al 71% del prezzo base d'asta individuato dal perito, e dunque con una riduzione maggiore di quella prevista dall'art. 571 cpc. (25%).
    E' possibile derogare al dettato del citato articolo?
    Posto che il fallimento dispone di Comitato dei Creditori, è questo l'organo deputato a rilasciare l'autorizzazione ad indire la vendita competitiva mediante invito ad offrire, partendo da una base pari al prezzo offerto? Oppure è il GD che deve preventivamente rilasciare l'autorizzazione alla deroga, e poi il CdC accetta di avviare la vendita al prezzo offerto?
    Vi ringrazio per l'attenzione e la collaborazione.
    Martina Valerio

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/10/2025 20:27

      RE: Deroga art. 571 cpc

      La possibilità di offrire una somma inferiore a quella indicata nel bamdo di vendita è espressamente contemplata dal nuovo codice nell'art. 216, comma 7, CCII, ove è precisato che "Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche", di modo che le offerte che contengono un prezzo inferiore di oltre un quarto rispetto a quello indicato non sono efficaci e non possono quindi essere considerate.
      Una norma simile manca nella legge fallimentare, per cui è da ritenere che, ove si applichi questa normativa, l'offerta deve essere conforme a quanto previsto nel bando di vendita, sicchè una offerta con prezzo ridotto, seppur inferiore al quarto. non è efficace. E' vero che una norma simile a quella sopra riportata del nuovo codice è contemplata dall'art. 571, comma 2. cpc, che sicuramente è applicabile ove la vendita sa stata "delegata" dal curatore al giudice delegato trovando, in tal caso applicazione le norme del codice di rito, ma è dubbio che possa essere traslata anche al caso delle vendite competitive eseguite dal curatore, non essendo stata richiamata. Ed è superfluo approfondire questo aspetto, dato che nel caso, essendo l'offerta pervenuta inferiore di oltre un quarto, comunque non potrebbe essere presa in considerazione.
      Questa considerazione assorbe le altre domande.
      Zucchetti SG srl