Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

azione revocatoria ex art. 67 comma 2 Legge Fallimentare/diritto alla compensazione ex art. 56 L. Fall.

  • Anna Cavagnolo

    MORBEGNO (SO)
    17/02/2021 17:08

    azione revocatoria ex art. 67 comma 2 Legge Fallimentare/diritto alla compensazione ex art. 56 L. Fall.

    Buon giorno, Vi sottopongo un quesito in tema di revocatoria fallimentare e compensazione.

    La società Beta è fallita.

    Essa intratteneva rapporti con la banca Alfa; la banca aveva crediti per finanziamenti chirografari pari a complessivi 300.000 Euro, mentre la società Beta era titolare di un c/c attivo sul cui ad ogni scadenza venivano addebitate le rate dei finanziamenti.

    Nei sei mesi antecedenti il fallimento l'addebito delle rate sul c/c ha consentito alla banca Alfa di incamerare la somma di 100.000 Euro; in questo modo si è ridotto il credito derivante dai finanziamenti e si è azzerato il saldo del c/c alla data del fallimento.

    La banca Alfa ha presentato domanda di insinuazione al passivo per il credito residuo di 200.000 Euro.-

    Il Curatore ha chiesto alla banca di restituire i 100.000 Euro incamerati nei sei mesi antecedenti il deposito della sentenza di fallimento, trattandosi di pagamenti revocabili ai sensi dell'articolo 67 comma 2 L. Fall., avvenuti in violazione della par condicio creditorum; la banca ha eccepito la compensazione ex art. 56 L.F. sostenendo che se non avesse incassato i 100.000 Euro la situazione dei reciproci debiti/crediti sarebbe stata la medesima; si vedano gli schemi seguenti:

    Senza gli addebiti in conto:

    Credito banca Alfa per mutuo 300.000,00

    Credito società Beta per saldo c/c 100.000,00

    Differenza ex art. 56 L.F. a favore banca da insinuare 200.000,00


    Con gli addebiti in conto:

    Credito residuo banca Alfa per mutuo 200.000,00

    Credito società Beta per saldo c/c azzerato

    Differenza ex art. 56 L.F. a favore banca da insinuare 200.000,00


    La banca Alfa argomenta che se non avesse incamerato i 100.000 nei sei mesi precedenti il fallimento, essa avrebbe eccepito ugualmente la compensazione tra il proprio credito di 300.000 Euro derivante dai finanziamenti ed il credito di Beta portato dal saldo attivo del c/c (a parere della scrivente non è scontato che se non utilizzata per il pagamento delle rate, tale somma sarebbe comunque rimasta sul conto alla data della sentenza di fallimento); secondo l'istituto la compensazione ex art. 56 L. Fall. sarebbe ammissibile anche nei sei mesi antecedenti il Fallimento e risponderebbe a ragioni di equità poiché diversamente sarebbe stata costretta a versare al Fallimento il saldo attivo del c/c, dovendo in seguito insinuare il proprio credito, con il rischio di ricevere la controprestazione in moneta fallimentare.

    Ci si chiede se il ragionamento della banca Alfa sia o meno corretto.
    In particolare se quanto previsto dall'articolo 56 L. Fall. possa essere applicato anche a periodi precedenti la sentenza di fallimento, facendo venire meno la possibilità per il Curatore di chiedere la revocatoria dei pagamenti avvenuti a favore della banca in violazione della par condicio creditorum.

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/02/2021 19:43

      RE: azione revocatoria ex art. 67 comma 2 Legge Fallimentare/diritto alla compensazione ex art. 56 L. Fall.

      La banca ha ragione. Probabilmente nel caso non si è neanche trattato di una vera e propria compensazione ma di una operazione contabile di dare e avere tra poste delrivanti dallo stesso rapporto, ma non abbiamo elementi sufficienti del affermarlo. in ogni caso, anche se si è in presenza di crediti debiti distinti, la banca poteva effettuare la compensazione. Questa, infatti, è una forma legalizzata di alterazione della par condicio giustificata proprio da quelle ragioni di equità accennate dalla banca: evitare, cioè, che un terzo paghi in moneta buona il suo debito e riceva in moneta fallimentare il pagamento del suo credito.
      La compensazione, altresì, proprio perché è una forma legalizzata di estinzione del credito del terzo giustificata dalle accennate ragioni, non è soggetta a revocatoria, anche se intervenuta nel periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento, dato che all'estinzione del credito del terzo è corrisposto non un esborso da recuperare, ma l'estinzione di un credito del fallito.
      Zucchetti SG srl