Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

  • Francesca Crivellari

    roma
    01/02/2018 11:24

    Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

    Sono curatrice di un fallimento di una snc dichiarato nel 2016. Nel 2017 è deceduta la madre di uno dei soci falliti e il suo legale, informandomi dell'avvenuto decesso, mi invia un atto notario con il quale uno degli altri eredi elenca i chiamati all'eredità, tra cui la socia fallita. Il medesimo legale dichiara che il predetto bene è l'unico facente parte dell'asse ereditario, mentre nulla afferma su eventuali debiti e mi chiede istruzioni sulla dichiarazione di successione.
    Ritengo che l' attività da porre in essere a tutela della massa, sia quella di accettazione dell'eredità da parte del fallimento per la quota della socia fallita, con beneficio d'inventario tramite la procedura di cui all'art. 484 c.c..
    Ritenete che vi siano cautele o azioni diverse da intraprendere? Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/02/2018 20:25

      RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

      Prima ancora della modalità di accettazione, si pone il problema di chi sia legittimato ad accettare l'eredità in caso di fallimento del chiamato, se costui o il curatore del fallimento.
      Nell'intervento più recente, la S. Corte (Cass. 10/03/2008, n. 6327) ha affermato che "La rinuncia all'eredità - come l'accettazione della stessa - deve ritenersi esercizio di un diritto di «natura strettamente personale» e, quindi - a norma dell'art. 46 l. fall. - indifferente alle incapacità derivanti dallo status di fallito del chiamato rinunciante, perché la scelta relativa involge considerazioni non necessariamente né esclusivamente patrimoniali". Alla luce di questa decisione dovrebbe essere il fallito ad accettare l'eredità e poi, probabilmente, la curatela potrebbe apprendere i beni costituenti la massa ereditaria quali beni sopravvenuti a norma del secondo comma dell'art. 42 l.f., ma, a dire il vero, la tesi della natura personale del diritto all'accettazione dell'eredità convince poco perché si tratta della acquisizione di beni e diritti di natura patrimoniale e, poiché il fallito ha perso la disponibilità del suo patrimonio, ci sembra che l'eredità a lui devoluta, debba essere accettata dal curatore, ovviamente con beneficio di inventario. Un avallo a questa tesi viene dall'art..35 l.f che prevede espressamente tra gli atti del curatore che vanno autorizzati dal comitato dei creditori anche "l'accettazione di eredità e donazioni".
      Anche la questione della modalità di accettazione, se in via pura e semplice o con beneficio di inventario, è discussa dato che né nell'art. 470 c.c. né nell'art. 35 l.f. (o altre norme) vi è un riferimento alla forma dell'accettazione dell'eredità devoluta al fallito.
      Noi siamo dell'idea, conforme alla tesi prevalente, che il curatore fallimentare possa accettare l'eredità devoluta al fallito solamente con beneficio di inventario, sia in applicazione analogica degli artt. 471 e 472 c.c., che impongono l'accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute agli incapaci, sia per la necessità di tenere separato il patrimonio ereditario da quello fallimentare (Trib. Velletri 2 marzo 1992 e in dottrina, Provinciali, Mazzocca, Lo Cascio ecc.).
      Molto rilievo viene giustamente dato a questo secondo argomento per evitare che i creditori anteriori al fallimento, alla soddisfazione dei quali è dedicato il patrimonio fallimentare, risentano di debiti ereditari oltre il valore di quanto acquisito. Non a caso, infatti, l'eredità accettata dopo la dichiarazione di fallimento costituisce un complesso di beni sopravvenuti ai sensi dell'art. 42 l. fall., i quali vengono acquisiti alla massa fallimentare "dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi" per cui va acquisito alla massa il netto dopo la preventiva depurazione dei debiti che ad essa afferiscono (debiti che vanno pagati per intero), in modo che i creditori concorsuali beneficino esclusivamente del residuo netto. Ne discende che il curatore deve preoccuparsi di acquisire all'attivo un patrimonio con debiti che non superino il valore dello stesso, per cui diventa necessario una accettazione che consenta di limitare la responsabilità intra vires.
      Zucchetti SG srl
      • Simone Giannecchini

        Lido di Camaiore (LU)
        11/01/2021 18:23

        RE: RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

        Salve,
        è possibile ritenere che la procedura sopraesposta si applichi anche quando il decesso è avvenuto precedentemente alla dichiarazione di fallimento (nella fattispecie alcuni mesi) e il fallito non abbia ne accettato nè rifiutato l'eredità?

        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/01/2021 19:55

          RE: RE: RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

          Si certo, dal momento che il fallito, prima della dichiarazione di fallimento non aveva accettato l'eredità nè rinunciato alla stessa. Se, infatti, avesse accettato, i beni ereditari sarebbero già entrati nel suo patrimonio e, di conseguenza, sarebbero stati acquisiti all'attivo fallimentare; se, invece avesse rinunciato, il diritto alla chiamata all'eredità non sarebbe più nel patrimonio del fallito e la curatela avrebbe dovuto valutare la possibilità di azionare la revocatoria della rinuncia.
          Proprio il fatto che il fallito non abbia, prima del fallimento nè accettato nè rinunciato, fa sì che il diritto all'accettazione sia ancora salvo ed ora, alla luce di quanto detto nella risposta che precede, può essere esercitato dal curatore, con l'accettazione con beneficio di inventario.
          Zucchetti SG srl
          • Simone Giannecchini

            Lido di Camaiore (LU)
            20/01/2021 08:44

            RE: RE: RE: RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

            Buongiorno,

            riterrei che il Curatore, per richiedere alla Volontaria Giurisdizione l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non abbia necessità dell'autorizzazione del Comitato dei creditori, o in assenza del GD.
            Al più si può generare in capo a questi un diritto all'informazione, una comunicazione.

            Concordate? Sapete eventualmente citarmi una giurisprudenza a tal proposito?

            grazie in anticipo.


            • Zucchetti SG

              Vicenza
              20/01/2021 19:45

              RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

              Non proprio perché l'art. 35, co, 1, l. fall. dispone testualmente che "Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori".
              Posta la necessità dell'autorizzazione del comitato, ne discende che, in caso di mancanza o di non funzionamento di tale organo, operi in via sostitutiva il giudice delegato ai sensi del quarto comma dell'art. 41 l. fall..
              Zucchetti SG srl
              • Simone Giannecchini

                Lido di Camaiore (LU)
                21/01/2021 15:08

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

                Ritenevo che l'accettazione dell'eredità citata nell'art. 35 L.F. facesse riferimento all'accettazione c.d. "pura e semplice", con la quale si può "confondere" il patrimonio del fallito con quello del de cuius, e pertanto per questo inserita all'interno di una norma che disciplina una serie di operazioni passibili di limare la percentuale di soddisfacimento dei creditori.
                E, in conseguenza, al secondo comma si richiede al curatore di esprimere un parere sulla convenienza dell'operazioni.

                Accettando con beneficio di inventario non si ha una confusione tra i due patrimoni, e non vi può essere pregiudizio per i creditori concorsuali ai quali verrà rimesso il netto, se vi sarà, tra l'attività e il passivo dell'eredità. Pertanto non potrebbe essere sufficiente una comunicazione? e del resto il comitato dei creditori ovvero il GD come potrebbero non dare l'autorizzazione? su quali basi?

                ed infine, come potrebbe il curatore esprimere una sua valutazione sull'opportunità dell'operazione in assenza di informazioni sull'eredità? assunto che il tentativo di assumere informazioni potrebbe configurarsi anche come una accettazione tacita?

                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  21/01/2021 20:32

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

                  Quando l'art. 35 l.fall. parla di accettazione di eredità non distingue tra accettazione di eredità pura e semplice e con beneficio di inventario, per cui, già per questo rientra nella previsione normativa anche l'accettazione con beneficio di inventario; a ciò è da aggiungere che il curatore non può accettare che con beneficio di inventario, per cui quando la norma prevede l0'autorizzazione per l'accettazione non può che riferirsi all'unico modo di accettazione da parte dell'organo fallimentare. Evidentemente il legislatore, ha ritenuto opportuno un controllo, anche se l'accettazione beneficiata comporta una responsabilità intra vires, perchè, da un lato, comunque, essa comporta un appesantimento, in termini di costi e tempo, per la procedura e, dall'altro, perché potrebbe risultare fin da subito dannosa l'accettazione per la presenza di passività di gran lunga superiore alle attività, per cui si giustificherebbe anche il diniego.
                  Alla carenza di informazioni può sopperire proprio il curatore, la cui opera di ricerca di informazioni per capire l'entità dell'attivo e del passivo non può essere considerata come accettazione tacita.
                  Zucchetti Sg srl
      • Riccardo Vicentini

        Merano (BZ)
        06/06/2024 17:20

        RE: RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

        Buon pomeriggio,

        sono curatore di un fallimento di una sas e conseguentemente anche del suo socio accomandatario.
        Nel fallimento del socio, a fronte del decesso del padre del fallito, ho provveduto (unitamente ai fratelli coeredi) ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità.
        Considerato che, come da Voi sopra evidenziato, il curatore apprenderà alla massa ai sensi dell'art. 42 lf solamente il residuo netto, il pagamento dei debiti deve passare attraverso un esame del passivo (soli debiti del de cuius) da parte del GD o deve provvedere autonomamente il curatore all'esame ed al concreto accertamento dei debiti, per poi farsi autorizzare al pagamento dal GD?
        Ringrazio in anticipo per la risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/06/2024 20:03

          RE: RE: RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

          L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, può pagare i debiti ereditari in tre modi diversi: la liquidazione individuale (artt. 495 - 497 c.c.); la liquidazione concorsuale (artt. 498 -506 c.c.) e il rilascio dei beni ereditari (artt. 507 -509 c.c.). In caso di accettazione da parte del curatore di un fallimento è preferibile la liquidazione concorsuale (che peraltro diventa obbligatoria in caso di opposizione) in quanto garantisce la par condicio creditorum, assicurando ai creditori ereditari ed ai legatari di essere soddisfatti in proporzione dei rispettivi crediti, eccetto i casi di prelazione. Per la liquidazione dei beni e formazione dell'elenco dei creditori si seguono le prescrizione dell'art. 499 c.c., per cui diventa necessaria anche la nomina di un notaio.
          Zucchetti SG srl
    • Filippo Marangoni

      Macerata
      14/11/2023 11:02

      RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

      Con riferimento all'argomento oggetto del quesito chiedo gentilmente un chiarimento.
      Nel caso in cui, apertasi la successione in data anteriore al fallimento personale dell'avente causa, quest'ultimo prima di essere stato dichiarato fallito personalmente abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, la gestione del patrimonio ereditario, ovvero l'accertamento e pagamento di eventuali debiti ereditari deve essere svolto "esternamente" alla Procedura, alla quale dovrà pervenire l'eventuale netto attivo, senza alcuna partecipazione del Fallimento, ovvero tale patrimonio dovrà essere acquisito al fallimento, formando il Curatore una massa autonoma, con la necessità di partecipazione alla procedura dei creditori del de cuius, i quali, ove ammessi al passivo, parteciperanno alla distribuzione in sede fallimentare dell'attivo realizzato con riferimento alla massa specifica?
      E laddove il credito nei confronti del de cuius necessiti di un accertamento giudiziale (credito contenzioso) spetta al Curatore la legittimazione processuale e sostanziale ad opporre eventuali ragioni ostative all'accertamento del preteso credito? (un interesse legittimamente tutelabile mi pare evidente, in quanto dal mancato o ridotto accertamento del credito verso il de cuius si determina ex sè un aumento di attivo).
      Ringrazio anticipatamente
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/11/2023 17:26

        RE: RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

        Il fatto che il fallito abbia accettato con beneficio di inventario l'eredità trasmessagli prima della dichiarazione del suo fallimento significa che l'accettante risponde dei debiti ereditari nei limiti del valore della eredità, per cui i beni facenti parte dell'asse ereditario vanno tenuti, nel fallimento sopravvenuto separati dal restante patrimonio dello stesso, perché solo sui primi e nei limiti del valore degli stessi possono avanzare pretese i creditori del de cuius.
        Tanto premesso, ne consegue che i beni ereditari, seppur l'accettazione è stata fatta con beneficio di inventario dal fallito, entrano nel patrimonio di costui a seguito dell'accettazione e, di conseguenza entrano nell'attivo fallimentare dopo la dichiarazione del suo fallimento, seppur per essi va tenuta, come detto una contabilità separata.
        A seguito dell'acquisizione dei beni ereditari accettati con beneficio di inventario all'attivo fallimentare, vi creano quindi due strumenti di controllo sulla gestione di tali beni e, in mancanza di disposizioni, è da ritenere che la procedura di fallimento, per il suo carattere di collettività soggettiva (che interessa tutti i creditori) e oggettiva (che interessa tutti i beni) assorba quella specifica di cui all'art. 493 c.c.. Ed infatti i creditori del de cuius, se intendono far valere i loro crediti sul patrimonio relitto dal defunto, devono presentare domanda di insinuazione al passivo, come se l'eredità fosse stata accettata in via pura e semplice, posto che, come detto, l'accettazione beneficiata ha il solo scopo di limitare la responsanilità dell'erede al valore dei beni ereditati.
        Zucchetti SG srl .
        • Gabriele Sartini

          Senigallia (AN)
          24/10/2024 17:59

          RE: RE: RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

          Mi ricollego all'ultima risposta per richiedere un chiarimento complessivo. Sono curatore di una liquidazione giudiziale nella quale sono stato autorizzato dal G.D. ad accettare l'eredità del fratello di uno dei soci in liquidazione. Ritengo di dover procedere alla creazione di un ulteriore e specifico stato passivo per i creditori del de cuius, onde consentire agli stessi l'invio delle dichiarazioni di credito, ma resta da capire come procedere all'effettiva liquidazione dei beni. In particolare, laddove venisse seguita la via della liquidazione concorsuale prevista dagli artt. 498-499 c.c. (obbligatoria in caso di opposizione) l'attività dovrebbe essere effettuata con l'assistenza di un notaio. Ora, nel caso in cui vi siano beni in comproprietà tra il soggetto in liquidazione giudiziale ed il de cuius (come nel mio caso, avendo alcuni immobili) la liquidazione di tali beni come dovrebbe avvenire? Le due procedure di liquidazione, potrebbero coesistere e doversi coordinare tra loro? In tal caso si creerebbero non poche difficoltà. Data la natura concorsuale di entrambe le procedure, ritenete possibile procedere ad una liquidazione unitaria all'interno della liquidazione giudiziale (salva, naturalmente, la formazione delle singole masse)?
          Spero di aver illustrato in maniera compiuta i dubbi in ordine alle possibili difficoltà operative.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            25/10/2024 18:24

            RE: RE: RE: RE: Accettazione con beneficio di inventario da parte del Fallimento

            Premesso che il curatore che accetta l'eredità cui è stato chiamato un soggetto in liquidazione giudiziale deve accettare con beneficio di inventario, la natura dell'accettante, che è il curatore di una procedura concorsuale collettiva finalizzata alla liquidazione dei beni per la soddisfazione dei creditori, assorge la liquidazione concorsuale di cui agli artt. 498 e 499 c.c., che è limitata ai beni costituenti la massa ereditaria accettata con beneficio di inventario e, in tale ambito è finalizzata allo stesso scopo della procedura concorsuale maggiore, ossia liquidare i beni della massa ereditaria per pagare i creditori e legatari.
            Di conseguenza i beni facenti parte della massa ereditaria, una volta accettata l'eredità con beneficio di inventario da parte del curatore della liquidazione giudiziale cui è sottoposto il chiamato all'eredità, entrano a far parte dell'attivo della procedura, detratte le passività incontrate per l'acquisizione (art. 142, comma 2 c.c.i.i.), e vanno tenuti separati dal restante patrimonio della procedura, perché solo sui primi e nei limiti del valore degli stessi possono avanzare pretese i creditori ereditari, verso i quali rispondono solidalmente tutti gli eredi (ovviamente nei limiti del valore dei cespiti pervenuti a ciascun erede se anch'essi hanno accettato con beneficio di inventario).
            Ne consegue che i creditori ereditari, se intendono far valere i loro crediti sul patrimonio relitto dal defunto, possono rivolgersi a ciascun erede e se intendono farlo anche nei confronti del soggetto in liquidazione giudiziale devono presentare domanda di insinuazione al passivo, come se l'eredità fosse stata accettata in via pura e semplice, posto che l'accettazione beneficiata ha il solo scopo di limitare la responsabilità dell'erede al valore dei beni ereditati. Più che un autonomo stato passivo per i creditori ereditari è sufficiente fare in modo da poter individuare, nell'ambito dell'unico stato passivo, i creditori ereditari.
            Per la comproprietà dei beni ereditati valgono le ordinarie regole, per cui il curatore può vendere la quota a disposizione o chiedere lo scioglimento della comunione in apposito giudizio..
            Zucchetti SG srl