Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Diritto annuale brevetti

  • Silvia Angelini

    Viareggio (LU)
    20/11/2019 13:25

    Diritto annuale brevetti

    Tra gli asset di una procedura fallimentare sono presenti dei brevetti.
    Il Curatore ha provveduto ad inoltrare comunicazione all'Ufficio Italiano Brevetti ai sensi dell'art.88 L.F. secondo comma, ai fini dell'esecuzione della trascrizione della sentenza.
    Il Curatore fallimentare, per mantenere il brevetto in vita, deve pagare il diritto annuale o questo viene sospeso in virtù della dichiarazione di fallimento?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/11/2019 20:31

      RE: Diritto annuale brevetti

      No, non è sospeso per cui la curatela è tenuta al pagamento in prededuzione 8spesa specifica) dei relativi diritti.
      Zucchetti SG srl
      • Silvia Angelini

        Viareggio (LU)
        25/11/2019 18:32

        RE: RE: Diritto annuale brevetti

        Il 1° comma dell'articolo 75 Decreto legislativo n. 30/2005 dispone che " Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 40.".
        Se dunque la procedura fallimentare non dispone di attività liquide per i rinnovi, perde degli assets con possibile danneggiamento della massa dei creditori: come si può ovviare ad una norma che è palesemente contro gli interessi del ceto creditorio?
        • Sara Mariani

          Loreto (AN)
          05/05/2026 00:33

          RE: RE: RE: Diritto annuale brevetti

          Sono nella medesima situazione ho un brevetto che se voglio mantenere devo rinnovare pagando circa 2.400 ma la procedura non ha ancora risorse finanziare per farvi fronte. Il curatore come dovrebbe agire?
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            Vicenza
            05/05/2026 12:49

            RE: RE: RE: RE: Diritto annuale brevetti

            Premesso l'obbligo del pagamento dei diritti per il rinnovo, i mezzi per provvedervi, in mancanza di disponibilità, sono ben pochi perché la spesa in questione non è tra quelle prenotabili a debito o anticipabili dallo Stato ex art. 146 DPR n. 115 del 2002. Pertanto o le anticipa il curatore qualora vi sia la certezza del recupero (sarebbe una credito prededucibile quale spesa di giustizia (per cui anche se l'attivo non è sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, troverebbe collocazione all'apice della graduatoria dei privilegiati) o il curatore trova un finanziamento che, specificando il fine cui è destinato, rientrerebbe tra le spese di giustizia rimborsabile quindi in prededuzione con la collocazione appena detta.
            Zucchetti SG sr