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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Documenti comprovanti il credito - Data certa
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Sandro Guarnieri
Reggio Emilia (RE)11/03/2013 18:11Documenti comprovanti il credito - Data certa
E' vero che, secondo un recente e maggioritario indirizzo della Corte di Cassazione, i documenti comprovanti il credito devono essere muniti di data certa? -
Zucchetti SG
Vicenza11/03/2013 20:01RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Per la verità è principio costante della giurisprudenza che i documenti comprovanti il credito debbono avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Ciò che la cassazione ha detto di recente (da ultimissimo, Cass. Sez. Unite - 20 febbraio 2013, n. 4213) è che l'onere probatorio incombente su creditore istante in sede di ammissione può ritenersi soddisfatto ove prodotta documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata, mentre l'eventuale mancanza di data certa nella suddetta documentazione costituisce un semplice fatto impeditivo del riconoscimento del diritto fatto valere: non influisce, cioè, sulla validità dell'atto. La carenza di data certa va, dunque, considerata come fatto impeditivo oggetto di eccezione in senso lato, che come tale può essere rilevato d'ufficio dal giudice. In questo modo, l'anteriorità del credito - del quale si chiede l'ammissione al passivo fallimentare - rispetto alla dichiarazione di fallimento diventa elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso e, quindi, alla distribuzione dell'attivo, con la conseguenza che tale anteriorità del credito deve essere provata dal creditore istante e non può formare oggetto di eccezione in senso stretto riservata all'iniziativa di parte; insomma, potendo la mancanza della data certa essere rilevata anche d'ufficio, è il creditore che deve fornire la prova della stessa.
Zucchetti Sg Srl
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Sandro Guarnieri
Reggio Emilia (RE)12/03/2013 10:01RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
In conclusione, quindi, i crediti commerciali risultanti da bolle di accompagnamento e fatture, i crediti bancari risultanti da semplici estratti conto possono essere ammessi al passivo se i predetti documenti non hanno data certa? La data certa serve solo per le scritture private o vale anche per i suddetti documenti ? -
Zucchetti SG
Vicenza13/03/2013 18:39RE: RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Poichè dall'art. 44 l.fall. discende la riserva della destinazione dei beni del fallito a favore dei soli creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento e la preclusione per i creditori posteriori della possibilità di affermare il proprio diritto al concorso, è chiaro che sono opponibili alla massa solo i crediti ed i documenti giustificativi degli stessi di data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Ma non basta che il documento abbia una data antecedente all'apertura del concorso perchè, nel giudizio di verifica, il curatore, nel conflitto tra la pretesa di un creditore fondata su un atto compiuto dal fallito e tutti gli altri concorrenti, assume la posizione di terzo, con la conseguenza che i documenti opponibili alla massa dei creditori sono soltanto quelli forniti di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 2704 comma 1° c.c., per il quale "La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".
Ciò detto, il principio della certezza della data vale per tutti i documenti dai quali si pretende di far discendere una obbligazione a carico del fallito, per cui se una fattura è utilizzata a questo fine- prima ancora di opporre che, essendo un atto unilaterale di provenienza del creditore che nulla prova a suo favore- potrebbe essere opposta la inopponibilità alla massa per mancanza di data certa. Ovviamente, data l'irrilevanza probatoria del documento, diventa più agevole lasciar perdere il discorso sulla data certa; ma già per la bolla di consegna- che, se sottoscritta, è una scrittura che attesta l'avvenuta consegna di ciò che in essa è riportato- la mancanza di data certa potrebbe essere determinante per la non ammissione del credito.
Zucchetti SG Srl
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Vita Lanzilotti
CAROVIGNO (BR)02/01/2014 17:35RE: RE: RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Sto esaminando un'istanza di ammissione al passivo, basata su fatture non autenticate. Per applicazione dell'art. 2704 comma 1 c.c., in quanto curatore dovrei escludere l'ammissione per mancanza di data certa.
Esaminando i mastrini forniti dal fallito risulta però il credito vantato dalla società che mi ha richiesto l'ammissione. Devo comunque escluderlo dall'ammissione o lo posso ammettere, ad es con riserva comunicando la mancanza della prova certa alla società? grazie mille per l'aiuto.-
Zucchetti SG
Vicenza02/01/2014 19:07RE: RE: RE: RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
La mancanza di data certa di un documento non rientra tra le ipotesi di ammissione con riserva, e, comunque nella specie il discorso della data certa diventa marginale, perché lei ci dice che il creditore ha prodotto soltanto delle fatture. Orbene, le fatture, anche se autenticate e fornite di data certa, non sono idonee a fornire da sole la prova del credito, essendo documenti emessi da una delle parti (il creditore potrebbe aver emesso anche delle fatture false).
Pertanto lei, a fronte del credito documentato dalle fatture soltanto, ha due scelte:
a- o ammette il credito ritenendo che i mastrini forniti dal fallito siano attendibili e veritieri e, quindi, idonei a fornire, più che la certezza della data alle fatture, la prova della esistenza di un credito anteriore alla dichiarazione di fallimento. b- oppure, non dà credito alle fatture, ed esclude il credito per mancanza di prova
b- oppure lo esclude, non dando fiducia alla documentazione del fallito.
Neanche sotto questo profilo è ipotizzabile l'ammissione con riserva ex art. 96, comma primo, n. 2, perché la norma prevede comunque che il creditore adduca comunque un titolo idoneo a fornire la prova, solo che non può ancora esibirlo per causa a lui non imputabile.
Zucchetti SG Srl
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Enrico Spirito
Salerno15/12/2015 18:20RE: RE: RE: RE: RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Un Istituto bancario ha presentato domanda di ammissione al passivo in virtù di conto corrente, depositando il contratto e gli estratti del conto a far data dall'origine (saldo zero) sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. Al fine di fornire prova della data certa della anteriorità del rapporto al fallimento è stata allegata la documentazione di un precedente giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda di ripetizione di somme avanzata dalla società in bonis nei confronti della Banca in virtù del medesimo rapporto di conto corrente, introdotto in data anteriore al fallimento.
Il Giudice Delegato (contrariamente al mio parare espresso quale curatore), ha ritenuto che l'esistenza di un giudizio pregresso alla sentenza dichiarativa di fallimento sul medesimo rapporto di conto corrente, è idoneo solo a fornire la prova della data certa a far data dalla sua introduzione. Per cui il rapporto pregresso all'introduzione del giudizio del medesimo conto non risulterebbe provato.
A mio parere, invece, pur non essendovi certezza sulla precisa data del documento contrattuale è sufficiente che vi sia certezza dell'anteriorità del rapporto di conto corrente al fallimento.
In altri termini il quesito è il seguente: è richiesta la data certa del documento contrattuale o la data certa dell'anteriorità del documento al fallimento?
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Zucchetti SG
Vicenza15/12/2015 20:14RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Non è necessario che il creditore fornisca la prova esatta della data in cui è stato redatto il documento prodotto a dimostrazione del credito perché, essendo la finalità della norma di cui al primo comma dell'art. 2704 c.c. quella di tutelare i diritti dei terzi di fronte ad eventuali collusioni altrui- che si traduce, nel caso del fallimento, nell'intento di evitare che possa essere ammesso al passivo un credito portato da documenti formati dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento- ciò che interessa è appurare l'anteriorità al fallimento del documento e non accertare l'esatta data della formazione dello stesso.
Zucchetti SG srl
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Barbara Sciascia
VERONA04/11/2024 14:36RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Buongiorno,
mi inserisco in questa discussione datata.
L'istante, cessionaria del credito di un istituto bancario, allega all'insinuazione al passivo : contratto di apertura del credito, estratto conto certificato ed estratto conto scalare, messa in mora con busta e cartolina di ricevuta attestante la consegna alla società debitrice in data anteriore alla apertura della liquidazione giudiziale e GU contenente l'avviso di cessione di crediti pro soluto avente data anteriore.
La sottoscritta, quale curatore, ha ritenuto di proporre l'ammissione del credito in via chirografaria, ma il GD ha eccepito d'ufficio l'assenza di data certa del credito e rinviato l'udienza per l'esame dello Stato Passivo per consentire all'istante di fornire prova ulteriore.
Ritenevo che quanto allegato fosse sufficiente ad attestare l'anteriorità del credito, ma evidentemente per il Giudice non è così. Dunque, sono a supporre che l'assenza di data certa concerna a questo punto il contratto di apertura del credito, ma chiedo a Voi quali dovrebbero essere gli strumenti che dovrebbe aver adottato l'Istituto di credito al fine di munirsi della data certa in relazione ad un'apertura di credito?
Non ne intravedo altri all'infuori dell'apposizione del timbro postale, ma le Poste mi risulta che non lo rilascino da molto tempo, sicché la Banca dovrebbe aver spedito il contratto per raccomandata alla società, ma non mi sembra che la prassi usata sia questa.
Cosa dovrei aspettarmi che produca l'istante a questo punto per assolvere al proprio onere probatorio come si aspetta il Giudice che lo stesso faccia?
Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti SG
Vicenza04/11/2024 20:03RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Il dato determinate nella specie ove agisce il cessionario del credito è la cessione e la pubblicazione in Gazz. Uff. della stessa che, trattandosi di cessione di crediti bancari in blocco, sostituisce la notifica al ceduto o la sua accettazione. Poiché la pubblicazione in Gazz. Uff. fornisce la data certa alla cessione e al credito ceduto, e fornisce la data certa della cessione stessa e tale pubblicazione è anteriore alla apertura della liquidazione giudiziale, dobbiamo ipotizzare che il giudice abbia ritenuto che dalla pubblicazione non si possa desumere che nella cessione sia compreso anche il credito azionato, per cui mancherebbe la prova non tanto del credito e della data certa del credito quanto della cessione e, di conseguenza della legittimazione del cessionario a chiedere l'ammissione la passivo. Ma tutto questo dovrebbe risultare dal provvedimento del giudice e, se è così, il creditore dovrà adoperarsi pe dimostrare che il credito azionato sia compreso tra quelli ceduti e pubblicati in Gazzetta.
Zucchetti SG srl
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Donatella Perna
Foggia12/04/2017 23:59RE: RE: RE: RE: RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Buonasera.
In qualità di curatore dovrei insinuare il mio fallimento, che chiamerò X (dichiarato a giugno 2016), al passivo del fallimento della società Y, dichiarato nel 2014.
In particolare, ho acquisito copia di una scrittura privata, che fa riferimento a rapporti commerciali intercorsi dal 2011 tra la società X e la Y, con cui le parti hanno inteso addivenire ad una transattiva composizione della controversia per evitare l'alea di un contenzioso futuro, in relazione alle più volte sollevate contestazioni da parte della società Y sulla regolare esecuzione dei lavori appaltati alla società X, che avrebbero costretto la prima a richiami, al pagamento di penali nei confronti del cliente finale per mancata ottemperanza dei lavori e rispetto dei termini.
Con la suddetta scrittura pertanto la X s.r.l. conferma e riconosce integralmente gli addebiti richiesti dalla Y s.r.l. per i danni subiti per un totale di €. 266.000,00.
Le parti accettano quindi lo storno da parte della Y di tale importo risarcitorio da quanto dovuto alla X a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a questa commissionati.
Tuttavia, su tale scrittura privata, così come pervenutami, mancano la data e la sottoscrizione dell'altro contraente Y. Non posseggo altra documentazione contrattuale.
Inoltre, tale operazione non trova preciso riscontro nelle scritture contabili di entrambe le società.
In particolare, da un raffronto congiunto con la documentazione contabile della Y (mastrini), risulta che nel 2011 non viene stornato alcun credito, lo storno si registra a giugno 2013 con ricezione da parte di Y di n. 2 note credito per oltre 300.000 euro.
Mentre nella contabilità della X al 31/12/2012 si registrano circa 380.000 euro a crediti in sofferenza.
In definitiva, sto valutando l'opportunità di insinuare tale ultimo importo al passivo del fallimento Y, seppur provato dalle sole fatture riscontrate in contabilità, mentre manca qualsiasi documentazione contrattuale attendibile a sostegno del credito.
Francamente non sono ottimista sulla possibilità di insinuare con successo tale credito, stante l'irrilevanza probatoria delle fatture e la mancanza di una documentazione contrattuale con data certa, ed i mastrini di entrambe le società non parlano chiaro, anche se forse da essi è comunque evincibile l'anteriorità del credito alla dichiarazione di fallimento.
Inoltre, correggetemi se sbaglio, in qualità di curatore, opererebbe nei miei confronti il principio espresso da Cassazione n. 14054 del 7/7/2015 secondo cui gli articoli 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme citate, le quali sono operanti solo tra imprenditori che assumono la qualità di controparte nei rapporti di impresa; conseguentemente, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo proposta da un imprenditore.
Inoltre, è rilevabile d'ufficio la non applicabilità nei confronti del curatore delle disposizioni di cui agli articoli 2709 e 2710 c.c. che, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori ai libri contabili regolarmente tenuti.
Mi sembra quindi di aver capito che, se anche esibissi le sole fatture, in quanto provenienti dal curatore, non avrebbero alcuna efficacia probatoria, occorrendo la prova della stipula del contratto e della data certa dello stesso…
Chiedo un Vs. consiglio al riguardo.
Grazie.
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Zucchetti SG
Vicenza14/04/2017 20:53RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Si i suoi sospetti sono fondati. In primo luogo la scrittura privata transattiva da lei richiamata è del tutto inutilizzabile, prima ancora che per mancanza della data certa, pèer il fatto che non è sottoscritta dalla controparte e, trattandosi di transazione non può essere data la prova orale giusto il disposto dell'art. 1967 c.c. (peraltro non sappiamo quanto potrebbe giovarle, ma evidentemente non ne conosciamo l'intero contenuto).
Deve quindi insinuarsi al passivo del fallimento di Y documentando il credito che X vanta e sicuramente le sole fatture, essendo documenti di provenienza unilaterale di chi le emette, non costituiscono prova del credito; né può utilizzare le risultanze dei libri contabili, non tanto per la inopponibilità a sé degli stessi a norma degli art. 2709 e 2710 c.c.- visto che lei aziona un credito del fallito quale successore dello stesso- quanto per la inopponibilità al fallimento in cui si insinua, il cui curatore, nel ruolo che occupa nella verifica del passivo, è terzo e può opporre che le scritture contabili che giovano al creditore (sia questi in bonis o fallito) non sono opponibili al fallimento in forza delle argomentazioni esposte nella sentenza da lei citata (che ha solo confermato un indirizzo già da tempo affermato).
In sostanza lei deve ragionare come se l'insinuazione al passivo del fallimento Y fosse proposta dallo stesso sig. X, con la necessità, in primo luogo, di capire se ha elementi per giustificare il ritardo nella presentazione della domanda dato che, presumibilmente, si tratterà di una supertardiva, risalendo il fallimento di Y al 2014, pe cui deve superare la prova di ammissibilità di cui all'ult. comma della'rt. 101 l.f.; inoltre vi è la necessità di ricercare se il credito che le risulta dalle fatture abbia un qualche riscontro paratico da utilizzare (documenti di trasporto, riconoscimento di debito, fatture a suo carico di acquisto, ecc.), compresa la possibilità di fornire a mezzo testi la prova (ovviamente da espletare in sede di opposizione allo stato passivo, che lei proporrà a seguito del rigetto della domanda di insinuazione). In mancanza di giustificazioni per il ritardo (se l'ipotesi fatta che si tratti di super tardiva è esatta) o, comunque, di qualsiasi riscontro alle fatture, diventa inutile presentare domanda di insinuazione.
Zucchetti Sg srl
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Donatella Perna
Foggia19/04/2017 01:10RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Buonasera,
grazie per le Vs. risposte, sempre chiare, complete ed esaustive.
Vi vorrei sottoporre un caso analogo a quello del precedente quesito.
In particolare, dovendo valutare l'opportunità di inserire il fallimento che curo (fallimento Alfa) al passivo del fallimento Gamma, ho acquisito copia di un contratto di cessione dei crediti pro soluto, datato 18/03/2013, sottoscritto dalle società Alfa srl (da me curata, all'epoca in bonis) e Beta srl, in cui le stesse hanno pattuito che il credito della Alfa di €. 90.000,00 veniva pagato dalla Beta mediante cessione del credito che quest'ultima a sua volta vantava nei confronti della Gamma srl per €. 360.000,00, ma chiaramente limitatamente all'importo di €. 90.000,00 dovuto alla Alfa.
Tuttavia, non esiste nella documentazione contabile della Alfa alcun riferimento a questa operazione di cessione del credito con riferimento ai clienti società Beta e Gamma (queste due ultime società pure a loro volta fallite).
In particolare, mentre dalla documentazione contabile della società cedente Beta (mastrino 2012) risulta tale scrittura di cessione del credito, in quella della Alfa non si rinviene una scrittura che veda ridursi il credito verso Beta, anzi, al 31/12/2012, si evidenzia lo storno del credito di €. 382.000,00 a crediti in sofferenza. Nessuna scrittura nel 2013. Così come non si rileva una ulteriore scrittura ad incremento del credito vantato verso la Gamma. Anzi, al 31/12/2012 si evidenzia una ulteriore scrittura di storno del credito di €. 191.000,00 a crediti in sofferenza. Nulla per il 2013.
All'art. 4 del contratto di cessione "le parti si danno reciprocamente atto che [...] la parte cedente garantisce essere esistenti i crediti ceduti ex art. 1266 c.c. nonchè regolarmente riportati nelle scritture contabili".
Secondo Voi, cosa dovrei fare? Potrei insinuare il mio fallimento al passivo del fallimento Gamma? E dal punto di vista probatorio, il contratto di cessione dei crediti come lo si considera(tenuto conto che l'operazione di cessione non trova riscontro nella contabilità della società cessionaria da me curata)?
Grazie per un Vs. consiglio.
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Zucchetti SG
Vicenza19/04/2017 20:02RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Il primo problema da affrontare è: esiste una atto scritto di cessione ad Alfa del credito che Beta vanta verso Gamma?
Sembrerebbe di si dal momento che lei dice di averne acquisito una copia, datata 18/03/2013, parla di cessione pro soluto e ne riporta una clausola. Teoricamente questa copia potrebbe essere sufficiente per la insinuazione nel fallimento Gamma, se ritualmente sottoscritta da Alfa e Beta, anche se non l'ha trovata tra la documentazione del fallimento Alfa che lei cura, a meno che non venga contestato (da Beta o da Gamma) che la copia non corrisponda all'originale o che sia un falso. Di certo è strano che una cessione- che per Alfa equivaleva da estinzione del proprio credito verso Beta visto che si trattava di cessione pro soluto con effetti solutori - non trovi riscontro nella documentazione del suo fallimento.
Secondo problema: la cessione del credito da Beta ad Alfa è stata notificata a Gamma o da questa accettata prima della dichiarazione del suo fallimento? Se ciò non è avvenuto, Gamma potrebbe sostenere che la cessione di credito non gli è opponibile, per cui essa rimane obbligata a pagare il proprio debito a Beta e non ad Alfa.
Se si superano questi due iniziali scogli, poi si debbono valutare le questioni di merito (esiste il credito ceduto? era cedibile? è intervenuta una qualche forma di estinzione? quali eccezioni Gamma avrebbe potuto opporre a Beta?, ecc.).
Come vede la situazione non è agevole e molto dipende anche dalle resistenze che troverà sia da parte di gamma che di beta. Visto che tutte e tre le società interessate sono fallite, sarebbe opportuna, prima di prendere iniziative, una riunione tra voi tre curatori per cercare di capire cosa è successo e trovare una soluzione transattiva.
Zucchetti SG srl
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Massimo Cicchiello
RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Grazie, M C
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Zucchetti SG
Vicenza12/09/2018 12:28RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Si, se la produzione avviene contestualmente all'opposizione allo stato passivo, dato il disposto del secondo comma dell'art. 99 l.f. stabilisce che il ricorso con cui si propone l'opposizione deve contenere, tra l'altro, "a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonchè l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti". Norma che, per un verso, consente di produrre nella fase dell'opposizione anche documenti nuovi attesa la incontroversa non equiparabilità del suddetto giudizio a quello di appello, e, dall'altro, impone che la produzione avvenga con il ricorso introduttivo.
Zucchetti Sg srl
Marco Oliviero
RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
ho escluso un credito dal passivo per non avere il creditore fornito prova dello stesso depositando solo fatture.
Anche in sede di osservazioni veniva ribadito che in mancanza di ddt e di prova di data certa anteriore il credito non sarebbe stato ammesso.
Il creditore nulla produceva.
Successivamente lo stesso creditore ha promosso opposizione allo stato passivo depositando i ddt precedentemente non prodotti.
alla luce di ciò ritengo che, anche allorquando, all'esito del giudizio di opposizione, il credito venisse riconosciuto non si potrebbe condannare la Curatela alle spese del giudizio per essere la suddetta documentazione successiva.
Ritenete che il mio ragionamento sia valido e, in questo caso, il Fallimento dovrebbe comunque sostenere i costi del proprio legale che dovrà difendere la Curatela nel giudizio di opposizione allo stato passivo?
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Zucchetti SG
Vicenza04/12/2020 19:45RE: RE: Documenti comprovanti il credito - Data certa
Nel giudizio di opposizione valgono, quanto alle spese, le ordinarie regole del processo civile basate sulla soccombenza da valutare in relazione al comportamento delle parti.
Nel caso da lei descritto in cui l'accoglimento dell'opposizione è dovuta alla presentazione di documenti non prodotti in sede di verifica, sicuramente il fallimento, benchè soccombente, non dovrebbe essere condannato alla rifusione in favore dell'opponente qualora il curatore, visto il ddt, non si sia opposto all'ammissione del credito; in questo caso, infatti, la vittoria è dovuta al solo fatto che l'opponente non aveva prodotto lo stesso documento nella fase avanti al giudice delegato ove la domanda sarebbe stata accolta se quel documento vi fosse stato, come evidenziato dal progetto di stato passivo, dalla motivazione dell'esclusione e dalla mancata contestazione all'ammissione in sede di opposizione allo stato passivo.
Dire poi se l'opponente possa essere condannato anche al pagamento delle spese processuali sostenute dal fallimento, è difficile dirlo perchè rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite o disporre addirittura la condanna della parte vittoriosa; normalmente questa possibilità è esclusa, ma in un caso in cui l'opposizione è dovuta alla sola omissione della parte poi vittoriosa, potrebbe anche starci.
Piuttosto, valuti la curatela se costituirsi in giudizio con un legale (a meno che non l'abbia già fatto) perché se alla luce della documentazione prodotta non ritiene di contestare ulteriormente l'ammissione, la difesa tecnica diventa superflua e il curatore potrebbe fare una dichiarazione del genere alla prima udienza o con una comunicazione alla controparte.
Zucchetti SG srl