Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Concordato Fallimentare

  • Dario Bruno

    Salerno
    18/06/2024 18:53

    Concordato Fallimentare

    Buona sera, la mia domanda è la seguente:
    concordato fallimentare, omologato, che prevede il trasferimento dei beni mobili acquisiti all'attivo fallimentare (registrati e non, attrezzatture e rimanenze) in favore dell'assuntore, dietro accollo del passivo, in base alle percentuali previste nella proposta di concordato, da soddisfarsi mediante apporto di un determinato fabbisogno; il decreto di omologa suggerisce di disciplinare il trasferimento dei beni, dal fallimento all'assuntore, con lo strumento della cessione con riserva di proprietà, onde evitare che la proprietà dei beni fuoriesca completamente dalla sfera del fallimento, prima che l'assuntore abbia adempiuto completamente il concordato.
    Mi chiedo se il trasferimento dei beni dalla procedura fallimentare all'assuntore, sia soggetto ad iva, da calcolarsi sul valore dei beni inventariati (stimato dal professionista nominato ai sensi dell'art.124 comma 3 l.f.).
    Grazie, cordialmente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/06/2024 22:10

      RE: Concordato Fallimentare

      Trattandosi di un trasferimento della proprietà di beni, ancorché nell'ambito di una procedura concordataria, riteniamo che l'assoggettamento a IVA sia dovuto.

      Si tratta di chiarire quando si considera effettuata la cessione, e a quale prezzo.


      Per quanto riguarda il momento di effettuazione dell'operazione, da cui decorrono i termini per l'emissione della fattura, il D.P.R. 633/72 stabilisce:

      - all'art. 2, II comma, che "Costituiscono inoltre cessioni di beni: 1) le vendite con riserva di proprietà ..."

      - all'art. 6, I comma, che "le cessioni di beni si considerano effettuate ... nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti".

      Quindi ai fini IVA la cessione si perfeziona con la consegna o spedizione dei beni all'assuntore.


      Per quanto riguarda il prezzo, poiché l'IVA è dovuta non sul valore ma sul corrispettivo, riteniamo che l'importo da fatturare sia quello che l'assuntore si è impegnato a mettere a disposizione della procedura nella proposta concordataria.