Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revocatoria fallimentare ed esecuzione immobiliare

  • Sabrina Condemi

    Reggio Calabria (RC)
    01/04/2021 21:26

    Revocatoria fallimentare ed esecuzione immobiliare

    Sono Commercialista, Curatore di una srl (sent del 02.04.2019). A seguito di verifica ho appreso l'esistenza di una procedura esecutiva promossa da un creditore procedente (INPS) nel 2001, contro la società fallita, ancora pendente ed in fase di riparto. Ho proceduto quindi a nominare un legale per intervenire ex art. 107 lf intercettando le somme ricavate dall'aggiudicazione dell'immobile strumentale. La procedura veniva quindi estinta e le somme attribuite al fallimento.
    Verificando gli atti del fascicolo esecutivo, il decreto di trasferimento individuava come aggiudicatario del bene il socio dimissionario della società fallita, nonchè figlio dell'attuale amministratore unico della stessa società.
    Mi chiedo se l'aggiudicazione nell'ambito del procedimento esecutivo è opponibile ad un'azione revocatoria fallimentare esperita nei termini di legge o/se, per altra via, accertando la malafede dell'aggiudicatario (atteso che la società fallita nei 10 anni precedenti la dichiarazione di fallimento non ha mai tenuto la contabilità, ne presentato bilanci e documentazione fiscale, oltre che l'acquisto del compendio esecutato è ovviamente un gesto quantomeno elusivo e il valore dell' aggiudicazione è di molto inferiore a quello valutato dal CTU) si possa procedere in qualche modo per invalidare la vendita. il decreto di trasferimento è stato iscritto nel del 2017.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/04/2021 20:04

      RE: Revocatoria fallimentare ed esecuzione immobiliare

      E' giurisprudenza pacifica che, in caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali, gli atti soggetti a revocatoria fallimentare, in quanto compiuti nel periodo cd. sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (il decreto di trasferimento, l'assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi, ecc.) ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del cosiddetto "periodo sospetto", occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione (tra tante, Cass. 29/03/2019, n. 2979; Cass. 18/06/2014, n. 13908; Cass. 19/07/2012, n. 12545; Cass. 19/11/2008, n. 27518; ecc. ).
      Secondo questa giurisprudenza sarebbe quindi revocabile il pagamento che il creditore esecutante ha ricevuto a seguito della esecuzione promossa, ma nel caso anche questa ipotesi non è fattibile, seppur detto pagamento sia avvenuto nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, in quanto lei ci dice che il creditore pignorante era l'Inps. Invero a norma del comma 223 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, "I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
      Non vediamo altre forme di impugnazione del decreto di trasferimento, dal momento che il prezzo basso rispetto alla stima è quello risultante dalla vendita all'incanto, a meno che non si provano eventuali turbative d'asta. Le altre questioni possono sollevare dubbi di qualche irregolarità che poteva essere al più oggetto di opposizione agli atti esecutivi in sede esecutiva, ma non vediamo, alla luce di quantoi esposto, una ipotesi di nullità.
      Zucchetti Sg Srl