Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Insinuazione al passivo per canoni di locaizone su immobile oggetto di sequestro

  • Fabio Zito

    Mestre (VE)
    03/12/2025 18:39

    Insinuazione al passivo per canoni di locaizone su immobile oggetto di sequestro

    Buon giorno, in una liquidazine giudiziale ho ricevuto una domanda di insinuazione al passivo per canoni di locazione non pagati, in prededuzione, dalla data di fallimento fino al sequestro dell'immobile.
    L'immobile come detto è stato oggetto di sequestro con il materiale all'interno rinvenuto, ma il decreto non dice se probatorio o preventivo impeditivo, in sostanza all'interno è stato rinvenuto dal sottoscritto materiale e attrezzature per la coltivazione di stupefacienti e prontamente chiamati i carabinieri hanno sottoposto a sequestro l'immobile ed il materiale.
    La L.G. dal sequestro non ha quindi né la custodia nè il possesso.
    Inoltre, il locatario cheide l'indennità di occupazione fino alla liberazione e un equo indennizzo stimato in 10.000 euro.
    Preciso che è stata pagata una cauzione alla stipulazione del contratto di affitto, ante procedura.
    Il sottoscritto è propenso di accogliere la richiesta dei canoni di locazione dall'apertura della procedura fino al sequesto da parte dll'autorità giudiziaria in quanto dopo il sequesttro la L.G. non ne ha più il possesso.
    Non accoglierei neppure la richiesta dell'indennità di occupazione per gli stessi motivi di cui sopra.
    Quanto alla richiesta di un equo indennizzo, essendo un importo stimato, tenuto in cosiderazione che è chiesto in chirografo sarei per compensare fino alla concorrenza della cauzione versata dalla societò in bonis.
    Ritenete corretto quanto su esposto?
    grazie
    cordiali saluti

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/12/2025 18:13

      RE: Insinuazione al passivo per canoni di locaizone su immobile oggetto di sequestro

      E' probabile che nel caso si sia trattato di sequestro preventivo disciplinato dall'articolo 321 del codice di procedura penale in quanto indirizzato ad impedire che la libera disponibilità di un bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di ulteriori illeciti.
      Al momento comunque la qualifica del sequestro è poco rilevante in quanto si tratta di esaminare la domanda del proprietario dell'immobile. Questi ha azionato il credito per i canoni non pagati nel periodo dalla apertura della procedura alla data del sequestro chiedendo la collocazione in prededuzione e tale domanda può essere accolta- come da lei suggerito- in quanto in questo arco di tempo l'immobile è stato nella disponibilità della procedura, c e quindi si tratta di credito legalmente sorto durante la procedura di liquidazione rientrante nella previsione della lett. d) del comma 1 dell'art. 6 CCII. P
      Non vediamo la ragione di corrispondere una indennità di occupazione per la fase successiva al sequestro, dato che da quel momento il bene oggetto della locazione non è stato più nella disponibilità della procedura concorsuale. Egualmente non è dovuta alcuna indennità o indennizzo dato che questo, a norma del comma 3 dell'art. 185 CCII, va corrisposta ove il curatore del conduttore ammesso alla liquidazione giudiziale receda dal contratto; recesso che nel caso non vi è stato.
      L'intervenuto sequestro può essere utilizzato quale atto esterno che ha determinato la cessazione del rapporto locativo in quanto viene impedito al conduttore di usufruire dell'immobile, per cui il curatore potrebbe chiedere la restituzione della iniziale cauzione, da porre in compensazione con il debito per canoni, entrambi correnti tra le stesse parti (procedura e proprietario immobile) E' comunque consigliabile non forzare troppo la mano su questo punto in quanto il proprietario può sostenere che è stato proprio il conduttore a porre in essere le condizioni per far scattare il sequestro penale.
      Zucchetti SG Srl