Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

VENDITA BENI IN COMPROPRIETA'

  • Barbara Puccianti

    LATINA
    12/02/2020 15:04

    VENDITA BENI IN COMPROPRIETA'

    Buon pomeriggio,
    vi sottopongo la seguente questione per la quale vi chiedo un parere. Fallimento di ditta individuale del 1998, il fallito risulta proprietario per 1/3 di svariati immobili. E' stata effettuata la perizia di stima ed ora mi trovo in dubbio su come procedere. Sto infatti cercando una soluzione alternativa alla vendita fallimentare della quota parte in quanto la ritengo la meno conveniente per la procedura. Anche un giudizio di divisione mi sembra una procedura decisamente lunga, vista anche la data di apertura di fallimento .. Mi viene in mente la procedura di divisione endo esecutiva .. Mi potete dare un vostro parere in merito o anche alternative. Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/02/2020 20:13

      RE: VENDITA BENI IN COMPROPRIETA'

      Pur dando per ammesso che la procedura di vendita endo esecutiva sia applicabile alla procedura fallimentare, non ne ha un grande vantaggio perché il giudice delegato può solo procedere alla convocazione dei comproprietari del bene indiviso al fine di tentare la separazione in natura della quota di pertinenza del fallimento, ma se la separazione in natura non è possibile, deve procedersi o alla vendita della quota, che lei esclude, o alla divisione, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 600 cpc, e questo giudizio segue le vie ordinarie e non può essere trattato dal giudice delegato, ostandovi il comma 2 dell'art. 25 l. fall. e, più in generale, l'assenza di previsione normativa che consenta al GD, che ha funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura ex art. 25, comma 1, l. fall., di statuire su diritti diversi da quelli facenti parte dell'attivo fallimentare (Trib. Siracusa sez. fallimentare, 26/03/2017).
      L'unica via, considerato anche il tempo della dichiarazione di fallimento, è cercare un accordo con i comproprietari che porti, eventualmente attraverso una transazione su una potenziale lite, all'acquisto da parte loro della quota in questione; peraltro, trattandosi di fallimento ante riforma , non è applicabile la dismissione di cui al comma ottavo dell'art. 104 ter, per cui, se non trova un accordo, non può fare altro che vendere la quota, essendo impensabile iniziare un giudizio divisionale dopo oltre vent'anni dall'apertura del fallimento
      Zucchetti SG srl