Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Tassa automobilistica in seguito a chiusura fallimento

  • Giovanni Franco Sotgiu

    Sassari
    23/10/2024 13:16

    Tassa automobilistica in seguito a chiusura fallimento

    Buon giorno,
    sono curatore del fallimento di una società di persone dichiarato nel 2004, in quanto subentrato a un collega curatore nel 2019. Il fallimento è stato chiuso con decreto del 20/09/2022.
    All'atto del mio subentro ho trovato due veicoli (in stato di rottamazione) all'interno della proprietà della società fallita. Non li ho acquisiti alla massa e non ho trascritto la sentenza di fallimento al PRA.
    Il curatore è responsabile del pagamento della tassa di circolazione, se non trascrive al PRA, come disposto dall'art. 5 DL 953/1982 e confermato da Cass 18194 del 2004, come emerge da altra discussione di questo forum.
    Nel mese di agosto, l'Agenzia delle Entrate notifica presso l'abitazione del sottoscritto (ex curatore) avviso di accertamento indirizzato alla società fallita e, "per essa, all'attuale soggetto responsabile".
    Il sottoscritto ha presentato istanza per l'annullamento (pur non essendo attualmente curatore) e Agenzia delle Entrate l'ha negata, sul presupposto che il curatore è responsabile del pagamento.
    Il curatore, in forza dell'art. 11 del D.Lgs 472/1997, è responsabile della sanzione, ma può tale sanzione oggi essere irrogata al sottoscritto ex curatore che non riveste la carica? E soprattutto l'espressione contenuta nell'avviso ("attuale soggetto responsabile") non può essere rivolta al curatore, che tale non è, oggi.
    Sarebbe opportuno impugnare l'avviso di accertamento, non a nome della società, ma di soggetto chiamato (anche se in modo molto ambiguo) al pagamento da parte dell'avviso di accertamento?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/10/2024 09:42

      RE: Tassa automobilistica in seguito a chiusura fallimento

      La procedura in oggetto, essendosi aperta nel 2004, è regolata dalla legge fallimentare nella versione antecedente la riforma del 2006, versione che non prevedeva la possibilità di non acquisire o abbandonare beni, prevista successivamente alla riforma dall'art. 104-ter, comma 8, l.fall..

      Di conseguenza, facendo parte dell'attivo fallimentare e non essendo stata effettuata la trascrizione della sentenza, la pretesa dell'Agenzia ci pare fondata, sicuramente nei confronti dal primo Curatore, che avrebbe dovuto effettuare l'adempimento, ma temiamo anche del secondo, che a nostro parere avrebbe dovuto verificare se essa era stata effettuata e quindi provvedere.

      Il fatto che il fallimento sia chiuso e quindi egli non rivesta più tale carica ci pare ininfluente, perché il debito d'imposta e le correlate sanzioni sono a carico suo personale, e non vediamo perché non debbano permanere anche dopo la cessazione dall'incarico.