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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
REVOCATORIA ORDINARIA
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Luciano Bonomo
Verona03/10/2024 10:18REVOCATORIA ORDINARIA
In un fallimento di cui sono curatore dichiarato il 16.03.2021 e preceduto da domanda prenotativa di concordato preventivo del 12.07.2020 vengo a conoscenza di pagamenti di ingenti rimborsi all'Amministratore Unico della società avvenuti nel luglio e ottobre 2019.
Chiedo, pertanto, se risulti ancora esperibile una azione revocatoria ordinaria di detti prelievi e se gli eventuali termini quinquennali delle stessa abbiano subito o meno sospensioni nel periodo c.d. Covid
Ringrazio della attenzione.
Luciano Bonomo-
Zucchetti SG
Vicenza03/10/2024 16:31RE: REVOCATORIA ORDINARIA
'art- 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 stabiliva il rinvio d'ufficio dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020- termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23- delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari, come anche la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).
Il successivo comma 6rimetteva, inoltre, ai capi degli uffici giudiziari, per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020, l'adozione di "misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute", tra cui la "limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari", la "limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici", , ecc.
Il comma 8 dell'art.83 aggiungeva, che "per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi".
Questa è l'unica disposizione che fa espresso riferimento ai termini sostanziali di prescrizione e di decadenza, oltre ad alcune norme di settore; disposizione che attiene alla lsola esplicita previsione del comma 8 dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, che però riguarda il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020; pertanto è rimasto il dubbio se sono stati sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, che nella fattispecie in esame potrebbe essere rilevante per i prelievi del mese di luglio 2019.
Tuttavia nel caso questa indagine è superflua perché la normativa sopra indicata riguarda la prescrizione dei termini per l'esercizio delle azioni giudiziarie, nel mentre non impediva una lettera di messa in mora trattandosi di una azione di risarcimento danni, che poteva essere spedita anche nei periodi di sospensione indicati.
Tuttavia, a prescindere dalla legislazione anti covid bisogna tener conto di altri due dati.
Ai sensi dell'art. 2393 c.c. la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità, nei confronti di amministratore di SRL, decorre dalla data di cessazione dell'incarico di amministratore. ai sensi dell'art. 2947, co. 3 del c.c., se il fatto addebitabile all'amministratore è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile; è una ipotesi da vagliare caso per caso, ma è utile tenere presente che un termine prescrizionale più lungo è comunque ipotizzabile qualora il danno sia frutto di un illecito penale che, a questo fine, può essere oggetto di accertamento anche da parte del giudice civile.
Zucchetti SG Srl
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