Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PAGAMENTO SPESE LEGALI

  • Sergio Maria Sorace

    COSENZA
    09/04/2024 22:37

    PAGAMENTO SPESE LEGALI

    Buonasera,
    vi rappresento questa situazione.
    La curatela fallimentare avvia azione revocatoria con attestazione di indisponibilità di fondi per il pagamento del legale.
    Termina il giudizio negativamente per la Curatela ed il GI non liquida il compenso del legale da porsi a carico dell'erario in quanto è necessaria nuova attestazione di indisponibilità fondi.
    Dall'inizio del giudizio fino alla data di pubblicazione della sentenza è stato realizzato un attivo di circa 20.000 che potrebbe non essere sufficiente per pagare compenso curatore, campione fallimentare..ecc.
    Come si fa a dichiarare la capienza o meno della somma suindicata per il pagamento delle spese legali?
    Al momento non sono in grado di capire l'ammontare del compenso del curatore e delle altre spese prededucibili tra cui il compenso del legale
    Grazie per il vs consiglio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/04/2024 15:53

      RE: PAGAMENTO SPESE LEGALI

      L'art. 144 del DPR n. 115 del 2002 dispone che "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio". Ciò che , quindi, la norma richiede per il gratuito patrocinio in vista di una controversia è che la procedura non disponga del denaro necessario per le spese del giudizio in corso o da affrontare, e lo stesso criterio deve guidare quando si crei una disponibilità minima insufficiente a fra fronte alle varie prededuzioni.
      Ossia, muovendo dal principio che il credito del legale della procedura gode, nell'ambito delle spese prededucibili, del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., bisogna fare una valutazione, con l'approssimazione che consente una previsione, della idoneità della somma disponibile a far fronte alle spese prededucibili, graduate tra loro secondo l'ordine dei privilegi; in tale graduazione il credito per compenso del curatore, le spese di cui all'art. 146 del citato DPR ecc. sono antergate rispetto al privilegio del professionista, per cui se le disponibilità non consentono il pagamento del legale il giudice può continuare ad attestare la indisponibilità della procedura.
      Zucchetti SG srl