Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ricorso in cassazione sez tributaria pendente

  • Fabiola Capparelli

    Altomonte (CS)
    03/09/2025 20:11

    ricorso in cassazione sez tributaria pendente

    E' intervenuta liquidazione giudiziale della società che in bonis aveva promosso ricorso in Cassazione , avverso la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale.
    L'oggetto del ricorso in cassazione è: avvisi di accertamento per asserita operazione inesistente, richiesta maggiori imposte con sanzioni ed interessi.
    Per detti crediti, a norma dell'art. 204 CCII l'Agenzia delle Entrate è stata ammessa al passivo con riserva, in quanto la decisione è subordinata alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nel giudizio pendente promosso dalla società in bonis
    Per i crediti verso la società in liquidazione giudiziale, originati da una obbligazione tributaria, la competenza a conoscere gli stessi appartiene sempre al giudice tributario anche in corso di procedura, tanto se l'accertamento viene promosso dal curatore, quanto se pende il giudizio promosso dalla società in bonis (Cass. civ., Sez. V, n. 4508 2024 e Cass. civ., Sez. lavoro n. 5160/2000);
    E' fissata l'udienza per la discussione, il curatore della liquidazione giudiziale può intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge?
    Il dubbio mi sorge dalla lettura della sentenza n. 20565/18 secondo la quale È inammissibile nel giudizio di Cassazione l'intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito.
    Grazie sin d'ora per il riscontro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/09/2025 16:55

      RE: ricorso in cassazione sez tributaria pendente

      La sentenza da lei richiamata secondo la quale è inammissibile nel giudizio di Cassazione l'intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi di merito non è pertinente alla fattispecie giacchè in tal caso il curatore non assumerebbe la veste del terzo, ma agirebbe in sostituzione del debitore ammesso alla liquidazione giudiziale facendo valere le ragioni di costui. Orbene per la parte Il termine ultimo per la controparte per depositare il controricorso in Cassazione è, a norma dell'art. 370 cpc, di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, che è il lasso di tempo entro cui la parte contro cui è diretto il ricorso deve depositare il proprio atto difensivo, il controricorso, se intende contraddire le ragioni del ricorrente.
      In ogni caso, anche se il curatore fosse da considerare terzo, egualmente il termine per l'intervento sarebbe scaduto, essendo tale intervento possibile fino alla rimessione della causa a decisione, che nella specie è già avvenuta.
      Zucchetti SG srl