Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

TARI POST FALLIMENTO

  • Massimiliano Tessenda

    Perugia
    09/03/2020 19:31

    TARI POST FALLIMENTO

    Fallimento di ditta individuale dichiarato nel 2014.
    il fallito era proprietario di un abitazione e garage dove abitava (abitazione principale).
    Gli immobili erano oggetto di esecuzione individuale già da prima del fallimento e la procedura è intervenuta nell'esecuzione.
    Nel 2017 gli immobili sono stati venduti attraverso la procedura esecutiva.
    Ora il Comune richiede il pagamento della TARI per gli anni dal 2014 al 2018.
    La procedura non è conoscenza se il fallito abbia o meno utilizzato gli immobili (con comodato o affitto) dopo il 2017 per cui si chiede se la TARI per gli anni dal 2014 al 2018 sia dovuta o meno.
    Considerato che fino al 2017 il fallito ha occupato gli immobili si ritiene che la TARI sia dovuta; per il 2018, essendo il trasferimento avvenuto nel 2017, si ritiene che la procedura non debba pagare nulla.
    E' corretta tale interpretazione?
    grazie
    • Ettore Trippitelli

      Rimini
      30/03/2020 18:21

      RE: TARI POST FALLIMENTO

      Il comune ha notificato un avviso di liquidazione? In ogni caso, per il periodo sino al fallimento è un credito concorsuale (privilegiato) e per quello successivo sino alla vendita è un credito prededucibile ma sempre da accertare in sede di stato passivo
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      31/03/2020 10:23

      RE: TARI POST FALLIMENTO

      Le fonti su cui ci si deve basare per inquadrare la questione sono le seguenti:
      L'art. 1, comma 642 della legge 27/12/2013 n. 147 , che recita:
      "La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".
      L'art. 3 del Regolamento TARI del Comune di Perugia, il quale, dopo aver richiamato il principio esposto qui sopra, stabilisce che:
      "L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione (gas, acqua, energia elettrica), è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione di una abitazione, finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria.
      Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale relativo ad un'utenza domestica decorre dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e permane per tutto il periodo in cui la stessa viene mantenuta
      "
      L'art. 10 di tale Regolamento, che recita:
      "I soggetti passivi dei tributi sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine di 90 giorni successivi alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
      In caso di presentazione della denuncia di cessazione oltre il termine stabilito, questa decorre dalla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione".
      Sempre il medesimo Regolamento non prevede alcuna esclusione per il caso di locali non utilizzati.


      Sulla base di tali fonti ci pare sufficientemente chiaro che:

      - qualora il Curatore non sia in grado di dimostrare che l'immobile non era servito da alcuna utenza e non occupato, l'imposta è dovuta

      - poiché il fallito non è affittuario ma mero detentore dell'immobile, per il pagamento del tributo sussiste la responsabilità solidale fra esso e la procedura.


      Di conseguenza:

      - per il periodo fino al fallimento, il Comune dovrà (anzi, avrebbe dovuto, essendo abbondantemente decorsi i termini di cui all'art. 101 l.fall.) presentare istanza di ammissione al passivo

      - per il periodo successivo al fallimento e fino alla cessione dell'immobile, il fallimento è coobbligato solidale per il tributo (con facoltà di rivalersi sul fallito, se ha utilizzato l'immobile); anche per tale debito ricordiamo che il Comune è comunque tenuto a presentare istanza di ammissione al passivo, ex art. 111-bis l.fall., salvo che non lo si ritenga "non contestato per collocazione e ammontare", cosa che nel caso in esame non ci pare pacifica

      - per il periodo successivo alla cessione, si potrà dimostrare la non debenza del tributo, pur in mancanza di presentazione della relativa dichiarazione, sulla base dell'atto di vendita.