Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Indennità di occupazione

  • Lorena Marcugini

    Foligno (PG)
    02/05/2024 22:01

    Indennità di occupazione

    Buonasera, sono stata nominata curatore in una procedura fallimentare di ditta individuale aperta a marzo 2022. La fallita risulta comproprietaria per diritti pari a 8/18 unitamente a due figli (proprietari di 5/18 cadauno) di un laboratorio ove veniva esercitata l'attività dell'impresa individuale. Detto laboratorio risulta anche sede di una società intestata ad un figlio comproprietario per la medesima attività che veniva svolta dalla madre fallita in forza di un contratto di comodato uso gratuito risultato inopponibile in quanto stipulato a meno di due anni dall'apertura della procedura. Tenuto conto della presenza della comunione tra i soggetti, ovviamente non ho potuto apporre i sigilli. Avrei intenzione di richiedere una indennità di occupazione e mi domando se è corretta la mia intenzione e se, eventualmente ciò fosse possibile, a chi debba essere richiesta, alla società o al figlio comproprietario?
    Ringrazio sin d'ora per il gradito supporto.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/05/2024 08:12

      RE: Indennità di occupazione

      Il diritto ad una indennità per occupazione senza titolo presuppone che la sua individuazione avvenga tramite il riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che ne identificano la causa petendi. Nel caso tale causa è costituita non tanto dal fatto che la società facente capo al figlio non avesse titolo ad occupare l'immobile, dal momento che quest'ultimo ne è comproprietario per 5/18, quanto dalla inefficacia del contratto di comodato stipulato pensiamo con detta società.
      Tanto premesso i dati che fornisce non sono sufficienti a dare una risposta al suo quesito, perché bisognerebbe in primo luogo appurare quanta parte dell'immobile in comproprietà occupa la società del figlio; bisognerebbe altresì sapere se il contratto di comodato riguardava l'immobile o solo i beni costituenti l'azienda della madre, se questa ha continuato a svolgere la sua attività nello stesso locale, o ha cessato, se il contratto è firmato solo dalla madre o anche dall'altro figlio comproprietario ma non interessato nella società comodataria.
      Possiamo solo presumere che il comodato riguardasse l'immobile o anche l'immobile e il ricorso a tale strumento giuridico si giustifichi col dato che la società occupi tutto o gran parte dello stesso. In ogni caso, tale contratto, seppur sottoscritto solo dalla madre, autorizzava la società partecipata dal figlio a godere gratuitamente dell'immobile se non altro per la quota della madre, tuttavia tale contratto è inefficace ai sensi dell'art. 64 l. fall. e tale inefficacia ha natura dichiarativa (e non costitutiva, quale quella propria dell'azione revocatoria degli atti a titolo oneroso), per cui la retroattività della declaratoria di inefficacia risale al momento del compimento dell'atto, sicchè se le cose stanno come ipotizzato, il curatore del fallimento della comodante avrebbe diritto al pagamento di una indennità per occupazione senza titolo dal momento della costituzione del contratto per la quota di competenza della madre fallita (8/18 dell'intero).
      Come vede la risposta è interlocutoria perché le varianti sono tante e sarebbe utile definirle meglio anche al fine di valutare se possono esistere collegamenti tra madre e figli per una eventuale individuazione di una società di fatto tra i due che potrebbe portare all'estensione del fallimento al figlio o alla società da lui partecipata, della quale peraltro non conosciamo neanche la natura.
      Zucchetti SG srl
    • Lorena Marcugini

      Foligno (PG)
      08/05/2024 16:40

      RE: Indennità di occupazione

      La società comodataria partecipata da uno dei due figli della madre fallita occupa l'intera proprietà dell'immobile e svolge la medesima attività svolta dalla ditta individuale intestata alla madre. Tale attività, seppur dalla visura camerale risulta ancora attiva, di fatto non lo è. Ma vi è di più. La società comodataria ha iniziato l'attività a gennaio del 2015 con i beni della ditta individuale ceduti il mese successivo al suo avvio. Che ci sia un collegamento tra le due imprese è indubbio di tal che quanto riscontrato ho fornito specifica descrizione nella relazione ex art. 33 c. 1 LF. Aggiungo che la società comodataria dall'anno 2018 non ha più presentato bilanci. Per quanto riguarda la sottoscrizione del contratto, questo risulta sottoscritto dalla madre, dai figli quali comproprietari e dal figlio quale legale rappresentante della società comodataria. Il contratto ha scadenza nel 2028 ma stante la sua inefficacia non ho provveduto ancora a comunicare la risoluzione, pensate sia opportuno che lo faccia?
      Ringrazio ancora per il supporto. Cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/05/2024 09:03

        RE: RE: Indennità di occupazione

        Gli ulteriori elementi esposti confermano la possibilità della estensione del fallimento alla società del figlio, per cui questa potrebbe essere la via principale da seguire. In mancanza, allo stato attuale, il contratto di comodato è un contratto a titolo gratuito pendente, per cui può avvalersi dell'art. 64 l. fall..
        Zucchetti Sg srl