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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
collocazione sussidiaria su immobili art. 2776 cc
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Loredana Faccenda
Campobasso08/11/2024 13:15collocazione sussidiaria su immobili art. 2776 cc
Salve, in merito a quanto in oggetto chiedo il Vostro illustre parere in ordine al riconoscimento automatico ex lege della collocazione sussidiaria sugli immobili in caso di riparto per i crediti elencati nell'art. 2776 cc, riconoscimento a prescindere dall'averlo chiesto, il creditore, in sede di ammissione e / o a prescindere dalla prova dell'avvenuta esecuzione mobiliare infruttuosa in sede di ammissione, e ciò in quanto, trattandosi di
fallimento e non di procedura esecutiva immobiliare, la procedura ricomprende tutti i beni del debitore e quindi la insoddisfacente /infruttuosa esecuzione mobiliare è già provata all'interno della stessa procedura fallimentare nella distribuzione del ricavato delle vendite mobiliari e immobiliari.
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Zucchetti SG
Vicenza08/11/2024 19:33RE: collocazione sussidiaria su immobili art. 2776 cc
D'accordo che il privilegio sussidiario sugli immobili opera automaticamente, anche se il creditore non lo ha chiesto, in quanto la sussidiarietà è una qualità giuridica che la legge attribuisce a determinati privilegi mobiliari.
Per il resto ci permettiamo di dissentire dalle sue considerazioni. Invero, l'art. 2776 c.c. attribuisce ad alcuni crediti assistiti da privilegio mobiliare una collocazione sussidiaria sugli immobili "in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili", il che significa che i crediti elencati in detta norma debbono essere soddisfatti con il ricavato mobiliare, dato che il privilegio che li assiste ha carattere mobiliare, e solo quando si accerta che tale possibilità non è realizzabile, e per la parte non realizzabile, si può passare alla collocazione sussidiaria, e non capiamo perché questo sistema non possa operare nel fallimento (se ben abbiamo inteso la sua tesi).
Nel fallimento vanno tenute distinte le masse mobiliari e immobiliari: i privilegi generali, che sono tutti mobiliari, vanno soddisfatti con il ricavato mobiliari e i privilegi immobiliari e le ipoteche con il ricavato immobiliare. Normalmente, quando un privilegio mobiliare non trova capienza sul ricavato mobiliare degrada al chirografo, ma il legislatore ha ritenuti che alcuni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare dovessero avere una ulteriore chance in ragione della causa del credito, per cui, invece di passare al chirografo per la parte incapiente sul ricavato mobiliare, possono essere collocati col ricavato immobiliare, dopo aver pagato i privilegiati immobiliari e le ipoteche. Pertanto, facendo un esempio, se l'attivo mobiliare è 100 e quello immobiliare è 1.000 e su esso grava solo un ipoteca di 200, non si possono soddisfare direttamente i creditori con privilegio sussidiario con le 800 residue del ricavato immobiliare, lasciando il ricavato mobiliare a disposizione degli altri creditori, ma deve essere prima distribuita la massa mobiliare seguendo l'ordine dei privilegi e quei crediti elencati nell'art. 2776 c.c. che non trovano capienza sulla parte mobiliare o per la parte che non trova capienza su essa, possono essere pagati con il residuo ricavato immobiliare dopo aver soddisfatto l'ipotecario.
Zucchetti SG srl -
Loredana Faccenda
Campobasso08/11/2024 20:27RE: collocazione sussidiaria su immobili art. 2776 cc
Grazie per la rapida risposta
Si è quello che volevo dire io che per eccessiva sintesi ho espresso il concetto con una sintassi poco felice
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