Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

gratuito patrocinio

  • Alessandro Rimato

    roma
    18/09/2024 18:48

    gratuito patrocinio

    si può ottenere ora per allora decreto di ammissione al gratuito patrocinio ?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/09/2024 19:45

      RE: gratuito patrocinio

      Si può ottenere, ma vale per il futuro e non per "allora".
      Zuchetti SG srl
      • Alessandro Rimato

        roma
        19/09/2024 08:39

        RE: RE: gratuito patrocinio


        Buon giorno e grazie per la preziosa collaborazione. Eppure, se l'ho ben interpretata, secondo Cass. 2404/2024 non pare che ci sia un effetto preclusivo. Va precisato per inciso che negli atti ( pregressi ) processuali non ho fatto alcuna menzione circa l'ammissione al gratuito patrocinio.
        Vedo di approfondire la motivazione della predetta sentenza in quanto ad un sommario esame, mi pare che affermi il contrario.
        Ci ragioniamo.
        Grazie e buon lavoro



        PATROCINIO GRATUITO
        Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2404 (rv. 669989-01)
        Massima
        Sentenza (1)
        Massime correlate (3)
        Normativa (3)
        Parti: C. c. M.
        PROCEDIMENTO CIVILE - Difensori - Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello stato - Istanza di liquidazione presentata prima della delibera di ammissione da parte del consiglio dell'ordine - Dovere del giudice di merito di acquisire la documentazione necessaria prima di deliberare sulla richiesta - Fondamento
        In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove la richiesta di liquidazione del compenso sia stata presentata dal difensore con espressa riserva di produzione della delibera di ammissione al beneficio, non ancora adottata dall'ordine degli avvocati, il giudice deve richiedere al difensore di integrare la documentazione necessaria ai fini della decisione, essendo tenuto a provvedere alla liquidazione dei compensi anche per le fasi o i gradi anteriori del processo ove il provvedimento di ammissione sia intervenuto successivamente alla loro definizione, non determinandosi alcuna decadenza a carico del difensore per effetto della pronuncia del provvedimento che chiude la fase o il grado cui si riferisce la richiesta di liquidazione. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE PATTI, 27/01/2021)

        Fonti:
        CED Cassazione, 2024


        One LEGALE
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/09/2024 19:49

          RE: RE: RE: gratuito patrocinio


          Buon giorno e grazie per la preziosa collaborazione. Eppure, se l'ho ben interpretata, secondo Cass. 2404/2024 non pare che ci sia un effetto preclusivo. Va precisato per inciso che negli atti ( pregressi ) processuali non ho fatto alcuna menzione circa l'ammissione al gratuito patrocinio.
          Vedo di approfondire la motivazione della predetta sentenza in quanto ad un sommario esame, mi pare che affermi il contrario.
          Ci ragioniamo.
          Grazie e buon lavoro



          Lei aveva chiesto se si può ottenere "ora per allora" il decreto di ammissione al gratuito patrocinio ponendo chiaramente un problema di retroattività o meno del decreto in mancanza di una precedente richiesta. Noi abbiamo escluso la retroattività e confermiamo, con la precisazione che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata.
          La fattispecie esaminata da Cass. 25/01/2024, n.2404, da lei segnalata e per la quale la ringraziamo perché ci offre uno spunto di riflessione, riguardava lil caso in cui il legale aveva chiesto la liquidazione del compenso da porre a carico dell'erario i per le prestazioni in processo in cui mancava delibera del Consiglio dell'Ordine di avvenuta ammissione al gratuito patrocinio, ma era stata annunciata in causa che l'istanza era stata presentata, per cui il problema era se poteva essere proposta in causa una richiesta condizionata all'ottenimento ed alla produzione della delibera di ammissione. Il giudice di merito lo aveva escluso, la Corte
          di Cassazione ha deciso il contrario ritenendo che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio si producano, non solo dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), ma anche "dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi, in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine degli avvocati (che, alla stregua dell'art. 126 del d.P.R. n.115 del 2002, deve provvedere nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione); si garantisce in tal modo, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea o tardiva deliberazione del Consiglio dell'ordine (Conf. Cass. n. 3050 del 2021; n. 20710 del 2017).
          Questa è parte della motivazione, ma anche nella massima da lei riportata questo concetto appare chiaro fin dal suo incipit, quando si dice: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, ove la richiesta di liquidazione del compenso sia stata presentata dal difensore con espressa riserva di produzione della delibera di ammissione al beneficio, non ancora adottata dall'ordine degli avvocati, il giudice deve richiedere…"-
          Zucchetti SG srl