Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento ed Esecuzione Immobiliare

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    18/02/2021 17:32

    Fallimento ed Esecuzione Immobiliare

    Se la dichiarazione di fallimento è stata successiva all'inizio della procedura esecutiva su un immobile che appartiene al fallimento, gli introiti dell'esecuzione vanno conteggiati per il calcolo del compenso del curatore?

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/02/2021 19:28

      RE: Fallimento ed Esecuzione Immobiliare

      Se si tratta di esecuzione non fondiaria, il problema non si pone perché, stante il divieto di cui all'art. 51 per il creditore di continuare l'esecuzione, il curatore o vende il bene in sede fallimentare o subentra nell'esecuzione in corso al posto dell'originario esecutante e, in entrambi i casi la vendita viene effettuata dal curatore , il ricavato va nelle case fallimentari e costituisce parte dell'attivo realizzato su cui calcolare il compenso.
      Se l'esecuzione è di un creditore fondiario, questi, a norma dell'art.41 TUB, può continuare l'esecuzione anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, per cui la vendita viene effettuata nell'esecuzione individuale e il ricavato viene a lui assegnato, sebbene in via provvisoria.
      Noi abbiamo più volte detto che anche in questo caso il ricavato della vendita in sede esecutiva costituisce attivo realizzato su cui calcolare il compenso del curatore perché si tratta comunque di immobile facente parte dell'attivo fallimentare, che viene liquidato in latra sede per scelta del creditore cui la legge attribuisce tale potere, e l'assegnazione della somma al creditore fondiario ha natura provvisoria, per cui i conteggi finali si fanno nel fallimento; ma la Cassazione (Cass. 21 gennaio 2020, n. 1175) ha ritenuto che "Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita".
      Bisognerà vedere quale linea sceglierà il tribunale che deve provvedere alla liquidazione del suo compenso.
      Zucchetti SG srl