Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Revocatoria
-
Francesco Greggio
Livorno06/09/2021 11:45Revocatoria
Buongiorno,
un creditore ha promosso azione revocatoria ex art 2901 cc nei confronti del fallito, quando era in bonis, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia di una compravendita. Ha ottenuto sentenza favorevole dal tribunale confermata dalla corte di appello in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il termine di prescrizione per agire con autonoma azione ex art.2901 cc è già spirato per cui, in qualità di Curatore, sto valutando la convenienza ad avvalermi a favore della massa della sentenza, che passerà in giudicato tra pochi giorni.
Chiedo se, come suppongo, l'eventuale azione esecutiva sull'immobile possa essere promossa in mancanza di un titolo esecutivo del creditore/attore e, nel caso, se debba essere promossa nei limiti dell'importo del credito di colui che aveva esperito l'azione revocatoria, cui mi sostituirei, e quindi nella misura indicata nell'atto di citazione, di molto inferiore al valore commerciale dell'immobile. Chiedo se, conseguentemente, previa autorizzazione, posso accettare il pagamento di tale importo da parte del terzo che intende scongiurare la vendita. Oppure se l'espropriazione a favore della procedura fallimentare possa beneficiare del ricavato l'intero valore del bene.
Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/09/2021 20:32RE: Revocatoria
Cass. 4 luglio 2018, n. 17544 ha riaffermato il principio secondo il quale "il curatore che, in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., articolo 66, intenda subentrare nell'azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per far dichiarare inopponibile, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicchè l'esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, nè, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni dì cui all'articolo 345 c.p.c., comma 1, poichè, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex articolo 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori" Conf. Cass. 15/01/2016, n. 614).
In applicazione di questo principio il curatore può, a nostro avviso, subentarre nella posizione del crediore agente anche dopo la cessazione definizione del giudizio di appello sia nel caso che il convenuto proponga ricorso in cassazione sia che non lo faccia.
E' pacifico, altresì, il principio che la differenza tra l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e l'azione revocatoria fallimentare disciplinata dall'art. art. 66 L.F. è ravvisabile nell'ambito di efficacia: la prima giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione, mentre la seconda viene esercitata dal curatore e giova a tutti i creditori, sebbene le caratteristiche dell'azione siano le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. Ciò comporta che il curatore può avvantaggiarsi della dichiarazione di inefficacia della compravendita a tutela dell'intera massa fallimentare, indipendentemente dell'importo del credito di colui che aveva esperito l'azione revocatoria.
Tenendo conto di questa situazione vantaggiosa per il fallimento, può trovare un accordo transattivo con l'acquirente che, invece di restituire il bene per liquidarlo e distribuire il ricavato ai creditori, corrisponda una somma di danaro, che, per quanto detto, non può essere rapportata al credito di colui che aveva agito.
Zucchetti SG srl-
Luigi Mario Meazza
LODI VECCHIO (LO)17/11/2021 01:46RE: RE: Revocatoria
Buongiorno
Ritenete che, in forza del nuovo articolo 14-decies, comma 2, l. 3/12, anche il Liquidatore possa avvantaggiarsi della dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., avente ad oggetto un bene immobile ceduto dal debitore a titolo gratuito, già pronunciata a favore di un singolo creditore prima dell'apertura della procedura di Liquidazione del patrimonio? Se così fosse, il liquidatore potrà agire esecutivamente nei confronti del bene nell'interesse della massa dei creditori, pur essendo la revoca dell'atto dichiarata a favore di uno solo di essi?
Si ringrazia per la disponibilità -
Francesca Ilari
roma18/11/2021 11:27RE: RE: Revocatoria
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione in quanto nel mio caso il giudizio di revocatoria ordinaria non è stato interrotto per l'intervenuto fallimento e la sentenza della Corte d'Appello che ha confermato la revocatoria in capo al creditore che l'aveva proposta, è stata emessa successivamente .
Vi chiedo se, alla luce degli articoli 42 - 44 l.f. posso comunque avvalermi della sentenza a favore della massa ( e quindi acquisire tutti i beni oggetto di revocatoria ).
In caso contrario la strada da percorrere è ricorso in cassazione per far valere la mancata interruzione del procedimento a fronte dell' intervenuto fallimento non rilevato e quindi rinvio in corte d'appello per consentire al curatore di subentrare ai sensi dell' art. 66 l.f.?
Si ringrazia per l'attenzione
Cordiali saluti -
Federica Stellavatecascio
Battipaglia (SA)02/04/2024 16:13RE: RE: Revocatoria
Buon pomeriggio.
Mi riallaccio a questa risposta per porre un quesito:
la Curatela che sia stata convenuta in riassunzione nell'ambito di un giudizio di revocatoria promosso da un creditore e che non si sia costituita nel giudizio di primo grado, in caso di appello della sentenza (che abbia accolto la revocatoria) può fare propria la posizione del creditore per la prima volta in appello, anche se è rimasta contumace in primo grado?
Invero, nulla quaestio qualora il fallimento sia stato dichiarato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, in questo caso è ovvio -e la giurisprudenza conferma- che il Fallimento possa subentrare nel giudizio, facendo propria la posizione del creditore/attore, per la prima volta in appello; non ho trovato, invece, giurisprudenza relativa alla possibilità per il fallimento che sia rimasto contumace in 1^ grado di poter, per la prima volta in appello, far propria la posizione del creditore/attore che abbaia ottenuto sentenza favorevole di 1^ grado.
Grazie per l'attenzione
-
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/11/2021 20:08RE: Revocatoria
Il nuovo art. 14 decies, co. 2, l. n. 3 del 2012 consente al liquidatore di "esercitare o, se pendenti, proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"; norma che riproduce, in modo più particolareggiato, la disposizione di cui all'art. 66 l. fall. in quanto quella sul sovraindebitamento chiarisce, ciò che è sotteso bell'art. 66 l. fall., e cioè che il liquidatore può iniziare o proseguire, ove già pendente, l'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore.
Alla luce della normativa e della interpretazione giurisprudenziale richiamata nella risposta iniziale (Cass. 04/07/2018, n. 17544; Conf. Cass. 15/01/2016, n. 614), il curatore- e quindi il liquidatore nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato- può subentrare nel giudizio revocatorio, anche nella fase di appello, ma fin quando questo è pendente, ossia fin quando la sentenza non sia diventata definitiva. Il che ben si spiega perché il curatore o il liquidatore subentra esattamente nella medesima posizione dell'attore, avendo il subentro l'unico effetto di consentire che degli effetti dell'azione, invece che il solo creditore che ha esercitato l'azione, se ne giovi l'intera massa dei creditori, fermo restando che le caratteristiche dell'azione rimangono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento.
Alla luce di tanto, quindi, se la sentenza revocatoria emessa prima della apertura della liquidazione del patrimonio è passata in giudicato, il liquidatore non può subentrare nell'azione di cui si avvantaggia solo quel creditore; di contro, se non è passata in giudicato, se la controparte impugna il liquidatore subentra nel processo, nel mentre se manca l'impugnazione, il liquidatore , pur essendo il creditore nella cui posizione dovrebbe subentrare vittorioso, può- a nostro avviso (non abbiamo trovato precedenti)- proporre egualmente lui l'impugnazione al solo scopo di rappresentare la volontà di volersi avvantaggiare degli effetti della sentenza.
Alla stesa conclusione riteniamo si debba pervenire nel caso prospettato nella seconda domanda di sentenza revocatoria intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento senza interruzione del processo perché quella sentenza fa stato nei confronti del fallito e non del fallimento, per cui questo, per usufruire degli effetti della stessa, deve proseguire il giudizio.
Zucchetti SG Srl-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/04/2024 19:34RE: RE: Revocatoria
Neanche noi abbiamo trovato un precedente specifico, tuttavia riteniamo che il curatore rimasto contumace in primo grado, a seguito di riassunzione della causa di revocatoria ordinaria, possa in grado di appello far propria la posizione del creditore istante dal momento che, secondo pacifica giurisprudenza, "in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., a seguito del fallimento del debitore originariamente in bonis, il curatore è legittimato a proseguire il giudizio già intrapreso dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di quest'ultimo, senza che l'iniziativa dell'organo concorsuale dia luogo all'esercizio di una nuova azione e all'instaurazione di un diverso giudizio, non mutando, invero, le condizioni dell'azione e venendo assorbita alla massa l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale (Cass. 02/12/2022 , n. 35529: Cass. 09/10/2023 , n. 28286, per la quale "la revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall . ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c. , soggiacendo a presupposti identici".
Ne consegue che il curatore, qualora prosegua ex art. 66 l. fall. l'azione azionata in primo grado dal creditore sostituendosi allo stesso, non introduce una domanda nè una eccezione nuova, ma appunto continua l'azione in corso, fermo restando che nel merito della domanda non potrà apportare nuove domande o eccezioni, nel senso che potrà dedurre ciò avrebbe potuto dedurre il creditore istante in appello dato che di questo il curatore prende il posto.
Zucchetti SG srl . -
Fabrizio Florio
Torre Annunziata (NA)25/02/2025 23:25RE: RE: Revocatoria
Spett.le Zucchetti Software Giuridico,
mi inserisco in questa discussione per chiedere il Vs. parere in merito ad un caso analogo.
In particolare, mi riferisco alla possibilità per il liquidatore, nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata, di proporre eventuale impugnazione nei confronti di una sentenza emessa - in pendenza di procedura - nei confronti del sovraindebitato con la quale viene dichiarata l'inefficacia di un atto di disposizione a seguito di azione revocatoria proposta da un creditore.
Vi risultano precedenti in merito?
In alternativa, quale altro "rimedio" potrei esperire per far estendere l'inefficacia di quell'atto nei confronti di tutta la massa dei creditori?
Grazie
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/02/2025 18:45RE: RE: RE: Revocatoria
Certamente il liquidatore della liquidazione controllata può impugnare la sentenza di revocatoria ordinaria in quanto il comma 2 dell'art. 274 c.c.i.i. prevede che "Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"; e il giudizio definito con una sentenza ancora impugnabile è da considerare pendente.
Noi siamo partiti dalla rappresentazione da lei fatta nel primo periodo di voler proporre impugnazione "nei confronti di una sentenza emessa - in pendenza di procedura - nei confronti del sovraindebitato con la quale viene dichiarata l'inefficacia di un atto di disposizione a seguito di azione revocatoria proposta da un creditore; questa rappresentazione ci fa presumere che un creditore del sovraindebitato abbia proposto azione revocatoria avverso un atto di disposizione di un proprio bene compiuto dal sovraindebitato e che il tribunale abbia accolto tale domanda dichiarando la inefficacia dell'atto stesso, per cui si giustifica l'intento di impugnare la sentenza che, anche se emessa in corso di procedure, una volta definitiva, produce i suoi effetti dalla data della domanda o dalla trascrizione della stessa, se richiesta.
Tuttavia nel periodo finale della sua domanda lei chiede quale altro rimedio potrebbe esperire "per far estendere l'inefficacia di quell'atto nei confronti di tutta la massa dei creditori", il che non si concilia con la precedente ricostruzione perché se vuole impugnare la sentenza che ha dichiarato l'inefficacia dell'atto non può volere di estendere detta inefficacia alla massa. Pensiamo che sia incorso in un lapsus nell'ultimo periodo, ma, se abbiamo capito male, ci precisi e rivedremo quanto esposto.
Zucchetti SG srl-
Fabrizio Florio
Torre Annunziata (NA)26/02/2025 19:49RE: RE: RE: RE: Revocatoria
Vi ringrazio innanzitutto per il celere e gradito riscontro.
Parto da due premesse, ovvero che la procedura di liquidazione controllata è stata aperta a seguito di richiesta di un creditore (e non su impulso del debitore) ed il mio intento, quale liquidatore, è quello di apprendere alla procedura l'immobile (per la successiva vendita) che prima era nella piena proprietà del debitore sovraindebitato ma, a seguito di un atto di trasferimento, aveva trasferito ad altro soggetto.
Nel caso di specie, un altro creditore aveva impugnato quest'atto di trasferimento, il cui giudizio era pendente alla data di apertura della liquidazione controllata.
Non avendo fatto in tempo a subentrare in quel giudizio, decorso un mese dall'apertura della procedura, il tribunale ha emesso sentenza con la quale ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di trasferimento, ovviamente solo nei confronti dell'attore.
Poichè nella precedente risposta leggevo che il liquidatore "può- a nostro avviso (non abbiamo trovato precedenti)- proporre egualmente lui l'impugnazione al solo scopo di rappresentare la volontà di volersi avvantaggiare degli effetti della sentenza", mi chiedevo se effettivamente vi fosse questa possibilità (es. in base a recenti pronunce giurisprudenziali ovvero a modifiche normative, quale potrebbe essere, a questo punto, l'art. 274 ccii da voi citato) ovvero, in caso contrario, quale altre rimedio esperire per giungere, comunque, al fine ultimo di cui in premessa.
Grazie ancora
Cordiali saluti
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2025 19:19RE: RE: RE: RE: RE: Revocatoria
Ora tutto è più chiaro e non possiamo che confermare la ricostruzione fatta nella precedente risposta circa la possibilità di impugnare la sentenza; impugnazione che, nel caso, non consiste nell'ottenere una soluzione diversa da quella della già dichiarata inefficacia dell'atto, ma si sostanzia nella richiesta di estendere gli effetti della sentenza di primo grado anche alla massa. L'azione revocatoria ordinaria infatti investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore al fine di conseguirne la declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante, per cui, aperta una procedura concorsuale, la possibilità di proseguire detta azione da parte del curatore o del liquidatore ha appunto lo scopo di conseguire la declaratoria di inefficacia nei confronti di tutti i creditori del medesimo.
Come detto nella risposta da lei richiamata non abbiamo trovato precedenti specifici sulla possibilità che il curatore o il liquidatore impugni una sentenza favorevole al creditore istante che l'organo concorsuale vorrebbe confermata, ma l'impugnazione, anche in questo caso di mancanza di soccombenza, è l'unico mezzo per evitare che la sentenza diventi definitiva e produca i suoi effetti soltanto nei confronti del creditore istante.
Il fatto che nel caso la sentenza di inefficacia sia stata emessa in pendenza della procedura di liquidazione controllata nei confronti del debitore senza interruzione del processo potrebbe rilevarsi irrilevante in quanto, il giudice potrebbe aderire alla tesi di Cass. 28/02/2008 , n. 5272, per la quale "L'azione revocatoria ordinaria può essere validamente proseguita dal singolo creditore, anche dopo il fallimento del debitore, in quanto la sopravvenuta legittimazione del curatore non ha carattere esclusivo e non determina l'improseguibilità dell'azione individuale". Diventa pertanto rischioso fidare sulla inopponibilità della sentenza revocatoria (che comunque aprirebbe scenari non facilmente controllabili) e ci sembra più agevole proporre l'appello chiedendo, oltre che la conferma della impugnata sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria proposta contro il debitore, anche l'estensione della inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti della massa dei creditori.
Zucchetti SG srl
-
-
-
-
-