Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revocatoria

  • Francesco Greggio

    Livorno
    06/09/2021 11:45

    Revocatoria

    Buongiorno,
    un creditore ha promosso azione revocatoria ex art 2901 cc nei confronti del fallito, quando era in bonis, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia di una compravendita. Ha ottenuto sentenza favorevole dal tribunale confermata dalla corte di appello in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il termine di prescrizione per agire con autonoma azione ex art.2901 cc è già spirato per cui, in qualità di Curatore, sto valutando la convenienza ad avvalermi a favore della massa della sentenza, che passerà in giudicato tra pochi giorni.
    Chiedo se, come suppongo, l'eventuale azione esecutiva sull'immobile possa essere promossa in mancanza di un titolo esecutivo del creditore/attore e, nel caso, se debba essere promossa nei limiti dell'importo del credito di colui che aveva esperito l'azione revocatoria, cui mi sostituirei, e quindi nella misura indicata nell'atto di citazione, di molto inferiore al valore commerciale dell'immobile. Chiedo se, conseguentemente, previa autorizzazione, posso accettare il pagamento di tale importo da parte del terzo che intende scongiurare la vendita. Oppure se l'espropriazione a favore della procedura fallimentare possa beneficiare del ricavato l'intero valore del bene.
    Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/09/2021 20:32

      RE: Revocatoria

      Cass. 4 luglio 2018, n. 17544 ha riaffermato il principio secondo il quale "il curatore che, in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., articolo 66, intenda subentrare nell'azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore per far dichiarare inopponibile, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore poi fallito durante quel giudizio, accetta la causa nello stato in cui si trova, sicchè l'esercizio di tale facoltà non è soggetto ai limiti entro i quali le parti possono formulare nuove domande o eccezioni nel processo di primo grado, nè, ove la lite già penda in appello, al termine previsto per la proposizione del gravame incidentale o alle preclusioni dì cui all'articolo 345 c.p.c., comma 1, poichè, al contrario, è sufficiente che egli si costituisca in giudizio, anche in appello, dichiarando di voler far propria la domanda proposta ex articolo 2901 c.c., per investire il giudice del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori" Conf. Cass. 15/01/2016, n. 614).
      In applicazione di questo principio il curatore può, a nostro avviso, subentarre nella posizione del crediore agente anche dopo la cessazione definizione del giudizio di appello sia nel caso che il convenuto proponga ricorso in cassazione sia che non lo faccia.
      E' pacifico, altresì, il principio che la differenza tra l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e l'azione revocatoria fallimentare disciplinata dall'art. art. 66 L.F. è ravvisabile nell'ambito di efficacia: la prima giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione, mentre la seconda viene esercitata dal curatore e giova a tutti i creditori, sebbene le caratteristiche dell'azione siano le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. Ciò comporta che il curatore può avvantaggiarsi della dichiarazione di inefficacia della compravendita a tutela dell'intera massa fallimentare, indipendentemente dell'importo del credito di colui che aveva esperito l'azione revocatoria.
      Tenendo conto di questa situazione vantaggiosa per il fallimento, può trovare un accordo transattivo con l'acquirente che, invece di restituire il bene per liquidarlo e distribuire il ricavato ai creditori, corrisponda una somma di danaro, che, per quanto detto, non può essere rapportata al credito di colui che aveva agito.
      Zucchetti SG srl
      • Luigi Mario Meazza

        LODI VECCHIO (LO)
        17/11/2021 01:46

        RE: RE: Revocatoria

        Buongiorno

        Ritenete che, in forza del nuovo articolo 14-decies, comma 2, l. 3/12, anche il Liquidatore possa avvantaggiarsi della dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., avente ad oggetto un bene immobile ceduto dal debitore a titolo gratuito, già pronunciata a favore di un singolo creditore prima dell'apertura della procedura di Liquidazione del patrimonio? Se così fosse, il liquidatore potrà agire esecutivamente nei confronti del bene nell'interesse della massa dei creditori, pur essendo la revoca dell'atto dichiarata a favore di uno solo di essi?

        Si ringrazia per la disponibilità
      • Francesca Ilari

        roma
        18/11/2021 11:27

        RE: RE: Revocatoria

        Buongiorno,
        mi inserisco nella discussione in quanto nel mio caso il giudizio di revocatoria ordinaria non è stato interrotto per l'intervenuto fallimento e la sentenza della Corte d'Appello che ha confermato la revocatoria in capo al creditore che l'aveva proposta, è stata emessa successivamente .
        Vi chiedo se, alla luce degli articoli 42 - 44 l.f. posso comunque avvalermi della sentenza a favore della massa ( e quindi acquisire tutti i beni oggetto di revocatoria ).
        In caso contrario la strada da percorrere è ricorso in cassazione per far valere la mancata interruzione del procedimento a fronte dell' intervenuto fallimento non rilevato e quindi rinvio in corte d'appello per consentire al curatore di subentrare ai sensi dell' art. 66 l.f.?
        Si ringrazia per l'attenzione
        Cordiali saluti
      • Federica Stellavatecascio

        BATTIPAGLIA (SA)
        02/04/2024 16:13

        RE: RE: Revocatoria

        Buon pomeriggio.
        Mi riallaccio a questa risposta per porre un quesito:
        la Curatela che sia stata convenuta in riassunzione nell'ambito di un giudizio di revocatoria promosso da un creditore e che non si sia costituita nel giudizio di primo grado, in caso di appello della sentenza (che abbia accolto la revocatoria) può fare propria la posizione del creditore per la prima volta in appello, anche se è rimasta contumace in primo grado?

        Invero, nulla quaestio qualora il fallimento sia stato dichiarato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, in questo caso è ovvio -e la giurisprudenza conferma- che il Fallimento possa subentrare nel giudizio, facendo propria la posizione del creditore/attore, per la prima volta in appello; non ho trovato, invece, giurisprudenza relativa alla possibilità per il fallimento che sia rimasto contumace in 1^ grado di poter, per la prima volta in appello, far propria la posizione del creditore/attore che abbaia ottenuto sentenza favorevole di 1^ grado.
        Grazie per l'attenzione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/11/2021 20:08

      RE: Revocatoria

      Il nuovo art. 14 decies, co. 2, l. n. 3 del 2012 consente al liquidatore di "esercitare o, se pendenti, proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"; norma che riproduce, in modo più particolareggiato, la disposizione di cui all'art. 66 l. fall. in quanto quella sul sovraindebitamento chiarisce, ciò che è sotteso bell'art. 66 l. fall., e cioè che il liquidatore può iniziare o proseguire, ove già pendente, l'azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore.
      Alla luce della normativa e della interpretazione giurisprudenziale richiamata nella risposta iniziale (Cass. 04/07/2018, n. 17544; Conf. Cass. 15/01/2016, n. 614), il curatore- e quindi il liquidatore nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato- può subentrare nel giudizio revocatorio, anche nella fase di appello, ma fin quando questo è pendente, ossia fin quando la sentenza non sia diventata definitiva. Il che ben si spiega perché il curatore o il liquidatore subentra esattamente nella medesima posizione dell'attore, avendo il subentro l'unico effetto di consentire che degli effetti dell'azione, invece che il solo creditore che ha esercitato l'azione, se ne giovi l'intera massa dei creditori, fermo restando che le caratteristiche dell'azione rimangono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento.
      Alla luce di tanto, quindi, se la sentenza revocatoria emessa prima della apertura della liquidazione del patrimonio è passata in giudicato, il liquidatore non può subentrare nell'azione di cui si avvantaggia solo quel creditore; di contro, se non è passata in giudicato, se la controparte impugna il liquidatore subentra nel processo, nel mentre se manca l'impugnazione, il liquidatore , pur essendo il creditore nella cui posizione dovrebbe subentrare vittorioso, può- a nostro avviso (non abbiamo trovato precedenti)- proporre egualmente lui l'impugnazione al solo scopo di rappresentare la volontà di volersi avvantaggiare degli effetti della sentenza.
      Alla stesa conclusione riteniamo si debba pervenire nel caso prospettato nella seconda domanda di sentenza revocatoria intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento senza interruzione del processo perché quella sentenza fa stato nei confronti del fallito e non del fallimento, per cui questo, per usufruire degli effetti della stessa, deve proseguire il giudizio.
      Zucchetti SG Srl
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        03/04/2024 19:34

        RE: RE: Revocatoria

        Neanche noi abbiamo trovato un precedente specifico, tuttavia riteniamo che il curatore rimasto contumace in primo grado, a seguito di riassunzione della causa di revocatoria ordinaria, possa in grado di appello far propria la posizione del creditore istante dal momento che, secondo pacifica giurisprudenza, "in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., a seguito del fallimento del debitore originariamente in bonis, il curatore è legittimato a proseguire il giudizio già intrapreso dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di quest'ultimo, senza che l'iniziativa dell'organo concorsuale dia luogo all'esercizio di una nuova azione e all'instaurazione di un diverso giudizio, non mutando, invero, le condizioni dell'azione e venendo assorbita alla massa l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale (Cass. 02/12/2022 , n. 35529: Cass. 09/10/2023 , n. 28286, per la quale "la revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall . ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c. , soggiacendo a presupposti identici".
        Ne consegue che il curatore, qualora prosegua ex art. 66 l. fall. l'azione azionata in primo grado dal creditore sostituendosi allo stesso, non introduce una domanda nè una eccezione nuova, ma appunto continua l'azione in corso, fermo restando che nel merito della domanda non potrà apportare nuove domande o eccezioni, nel senso che potrà dedurre ciò avrebbe potuto dedurre il creditore istante in appello dato che di questo il curatore prende il posto.
        Zucchetti SG srl .