Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Riparto - pagamento indennità di occupazione - imposta di registro

  • Elena De Iuliis

    verona
    13/10/2021 13:26

    Riparto - pagamento indennità di occupazione - imposta di registro

    Buongiorno, cortesemente sono a chiedere di conoscere Vostro parere in ordine a quanto segue: andrò a pagare in sede di riparto l'indennità di occupazione dei locali occupati dai beni della fallita.
    Dalle verifiche effettuate mi pare che possa ritenersi ormai pacifico che la somma che andrò a corrispondere dovrà essere fatturata alla procedura a titolo di indennità risarcitoria in esclusione dall'assoggettamento ad Imposta sul Valore Aggiunto.
    Tuttavia non mi è chiaro se il pagamento di detta indennità sconti l'imposta di registro e nel caso cosa (quale è l'atto che) va registrato?
    Grazie
    Elena D.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      13/10/2021 19:10

      RE: Riparto - pagamento indennità di occupazione - imposta di registro

      Riteniamo che per "verifiche effettuate" si intenda che nel caso in esame è stato verificato e si ritiene pacifico che si tratti di una occupazione non concordata ma creatasi di fatto senza che vi fosse la volontà delle parti di prolungare il contratto di locazione.

      In tal caso l'inquadramento come risarcitoria è corretto e l'importo non è soggetto a IVA ma a imposta di registro, proporzionale, con l'aliquota del 3%.
      • Elena De Iuliis

        verona
        13/10/2021 21:19

        RE: RE: Riparto - pagamento indennità di occupazione - imposta di registro

        La ringrazio del riscontro.
        Confermo che si tratta di occupazione non concordata e relativa a beni della fallita che non è stato possibile asportare (impianti) da parte della procedura, prima della relativa vendita. I contratti di locazione degli immobili erano già risolti (sfratto per morosità).
        Ciò che tuttavia vorrei capire in ordine all'imposta di registro, posto che la stessa si applica agli atti soggetti a registrazione, è quale sia l'atto soggetto a registrazione nel caso di specie. Quindi cosa dovrei registrare? Il riparto? Lo stato passivo?
        Con l'occasione l'unico riferimento che ho trovato è dato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 09 luglio 2007, gliene risultano altre?
        Grazie
        ED

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          18/10/2021 18:36

          RE: RE: RE: Riparto - pagamento indennità di occupazione - imposta di registro

          Deve essere registrato l'atto in base al quale viene effettuato.il pagamento.

          Se non vi è alcun atto precedente (accordo, transazione, richiesta danni accettata, o simili) non vediamo altro atto che il piano di riparto.

          Esistono altre fonti, ma la sostanza è rimasta esattamente quella descritta nella Circolare 43/2007.
          • Asmara Ziboni

            Solto Collina (BG)
            10/04/2025 14:03

            RE: RE: RE: RE: Riparto - pagamento indennità di occupazione - imposta di registro

            Buongiorno, mi inserisco nella discussione perchè avrei bisogno di un aiuto sul tema in oggetto. In un fallimento la società fallita conduceva in locazione un immobile di proprietà di terzi. Il locatore ha ottenuto una sentenza che gli riconosce in prededuzione a titolo di indennità di occupazione sine titulo dalla data di risoluzione del contratto e fino all'effettivo rilascio dell'immobile una certa somma oltre interessi e rivalutazione. Recita la sentenza che la somma da corrispondere ha natura risarcitoria e non già di corrispettivo. L'imposta di registro si applica al 3% su indennità e rivalutazione e interessi o in applicazione della risoluzione 19.04.2000 n. 13019 della direzione Regionale del Veneto, trattandosi di un mero risarcimento non deve scontare l'imposta di registro?
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              11/04/2025 12:13

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto - pagamento indennità di occupazione - imposta di registro

              Effettivamente il coordinamento fra la Circolare 43/2007 e la Risoluzione 13019/2000 non è facile, perché apparentemente affrontano la medesima questione risolvendola in modi diametralmente opposti.

              La soluzione non si può che trovare, a nostro avviso, esaminando quella che ci pare essere l'unica differenza sostanziale fra tal due fonti, ovvero che la Circolare è ampia e ben motivata, mentre la Risoluzione è estremamente stringata, tanto da farci ritenere che essa abbia semplicemente affrontato solo una parte del problema, l'assoggettamento a imposta di registro ex art. 5 della Tariffa allegata 1 al T.U. 131/1986, che si occupa dei contratti di locazione (che, giustamente, esclude), senza porsi il problema dell'applicazione del diverso art. 9 di tale Tariffa, che si occupa genericamente degli "Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali".

              Pur non essendo tale differenza particolarmente rilevante e quindi decisiva, riteniamo che la scelta più corretta sia quella di seguire la Circolare, e quindi assoggettare la sentenza a imposta proporzionale di Registro al 3%, ex art, 9 della Tariffa allegato 1 al T.U. 131/1986.
              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                16/04/2025 09:34

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto - pagamento indennità di occupazione - imposta di registro

                Per completezza, precisiamo che quanto scritto nell'intervento precedente vale se la sentenza è antecedente all'apertura della procedura, cosa che abbiamo dato per scontata.

                Se fosse successiva, non sarebbe opponibile alla massa e quindi la questione deve essere riproposta avanti il Giudice Delegato.
                • Asmara Ziboni

                  Solto Collina (BG)
                  16/04/2025 11:12

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto - pagamento indennità di occupazione - imposta di registro

                  Buongiorno, effettivamente si tratta di una sentenza emessa a seguito di opposizione allo stato passivo, quindi post apertura del fallimento. Il fallimento risulta soccombente ed è chiamato ad accogliere in prededuzione l'indennità risarcitoria oltre interessi e rivalutazione e spese legali. Da qui il dubbio sull'assoggetamento ad imposta di registro che mi avete già chiarito. Ora mi rimane il quesito su chi grava l'incombenza della registrazione e il pagamento della relativa imposta? Grazie per la sempre preziosa collaborazione.