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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Urgente surroga inps: verifica calcolo interessi e rivalutazione
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VERONICA NEGRI
Castellammare di Stabia (NA)06/10/2026 08:58Urgente surroga inps: verifica calcolo interessi e rivalutazione
Buongiorno,
come curatore in surroga al dimissionario, mi sono ritrovata in fase di riparto finale alle osservazioni da parte dell'Inps.
In sintesi, già nel 2008 - trattasi di fallimento ante 2006, l'inps precisava le somme corrisposte ai dipendenti maggiorate di interessi e rivalutazione ; tuttavia attraverso i riparti parziali effettuati dal precedente curatore, l'istituto riceveva solo la "sorte capitale". Dovrò quindi modificare le percentuali del riparto finale per questa differenza da ammettere (rivalutazione più interessi) ma prima di procedere ho chiesto all'istituto la specifica dei conteggi. Tale specifica non è arrivata.
Mi chiedevo, se voglio procedere in autonomia al controllo delle somme richieste devo tener conto delle regole generali (a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (dies a quo) del singolo lavoratore fino a quella di liquidazione del medesimo importo da parte del Fondo) oppure alla luce della circostanza che:
la rivalutazione si ferma al momento di esecutività dello stato passivo (avvenuto comunque forse nel 1997/98);
li interessi sui crediti in privilegio (art. 2751 bis ) decorrono fino al primo inserimento di riparto a norma art. 54 (avvenuto nel 2017)
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/10/2026 18:54RE: Urgente surroga inps: verifica calcolo interessi e rivalutazione
La questione prospettata si gioca molto sulla successione di leggi, a cominciare dall'impostazione. Da quanto abbiamo capito dalla sua descrizione:
-il fallimento è stato dichiarato prima del 2006, ossia nel vigore della legge fallimentare ante riforma del 2006;
-il lavoratore (parliamo al singolare ma il discorso non cambia se i lavoratori sono plurimi) si è insinuato al passivo del fallimento;
- lei non ci dice che l'Inps si è insinuata, tempestivamente o tardivamente, al passivo del fallimento per ottenere il rimborso del TFR e delle ultime tre mensilità anticipate al dipendente, per cui dobbiamo dedurne che si sia surrogato a quest'ultimo ai sensi dell'art. 115, comma 2 legge fall.;
-tale surroga sarebbe avvenuta nel 2006, ma a quell'epoca la surroga di cui all'art. 115 comma 2 l. fall. non era ancora prevista in quanto introdotta soltanto con il d.lga n. 169 del 2007;
- tuttavia la Cassazione fin dal 2011 (Cass. 15/7/2011, n. 15660, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva) ha affermato che "per i fallimenti regolati dalla disciplina previgente è applicabile il meccanismo previsto dal nuovo articolo 115, comma 2, l. fall. che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso, con esclusione della necessità di nuova insinuazione al passivo da parte del cessionario, così come, pur in mancanza di un'espressa disciplina, avevano già ritenuto la dottrina e una parte della giurisprudenza di merito".
Siamo così pervenuti ad un primo approdo e cioè che l'Inps si è correttamente surrogata nella posizione del dipendente ai sensi dell'art. 115, comma 2 l. fall..
Tale surroga non deve portare ad un appesantimento per la procedura nel senso che l'Inps, che si sostituisce al dipendente già ammesso per le somma anticipate, non può ottenere più di quanto sarebbe spettato al dipendente. Orbene i crediti di lavoro sono rivalutabili fino alla data di esecuzione dello stato passivo, giusta interpretazione della Corte Costituzionale n. 204 del 1989, sicchè, seppur non richiesta dall'interessato, detta rivalutazione va effettuata d'ufficio dal giudice e se questi non la fa al momento dell'ammissione al passivo, deve ritenersi che il credito debba essere rivalutato, fino alla data indicata, anche se lo stato passivo viene impugnato, essendo detta rivalutazione prevista per legge. Di conseguenza l'Inps può chiedere il rimborso dell'anticipazi0one fatta al dipendente, con la rivalutazione fino alla data di dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
Diverso è il discorso degli interessi che, secondo la giurisprudenza, pur essendo accessori del capitale, devono essere specificatamente richiesti (Cfr. ex multis Cass. n. 27209 del 2021), seppur non quantificati. Ed allora, posto che, come detto l'Inps non può chiedere più di quanto il fallimento avrebbe pagato al dipendente, bisogna in primo luogo controllare se nell'ammissione al passivo del dipendente si fa cenno agli interessi. In caso positivo (come è probabile in quanto normalmente, dopo l'ammissione del credito per capitale, si usa la formula, più interessi di legge), si tratta di stabilire il termine al quale il decorso degli interessi cessa.
E qui sorge un altro problema di successioni di leggi. Invero, a norma dell'art. 2749 c.c., gli interessi post fallimentari generati dai crediti privilegiati (quale è quello del lavoratore dipendente decorrono" al tasso legale e fino al momento della vendita"; norma che poneva problemi interpretativi non indifferenti quando la vendita dei beni mobili (il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. è generale mobiliare) avveniva in più soluzioni e non unitariamente. Le formule escogitate dalla giurisprudenza di calcolare progressivamente e proporzionalmente la cessazione degli interessi man mano che venivano effettuate le vendite (Cass. s.u. 15/03/1982, n. 1670), non era facilmente applicabile, per cui il legislatore con il d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, entrato in vigore il 16 luglio 2006, ha modificato l'ultima parte dell'art. 2749 c.c., introducendo nell'art. 54 legge fall. la disposizione secondo cui "per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente", disposizione ripresa nel comma 3 dell'art. 153 del codice della crisi.
Si può applicare tale norma al caso in esame ove il fallimento è stato dichiarato antecedentemente al 2006?
La risposta non può che essere negativa in quanto secondo le disposizioni transitorie del d.lgs n. 5 del 2006, le procedure fallimentari già aperte continuano ad essere regolamentate dalla precedente legge. Soluzione, peraltro affermata anche Cass. 16/03/2018, n. 6587, per la quale "In tema di ammissione al passivo fallimentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2749 c.c. e dell'art. 54, comma 3, l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il credito assistito da privilegio generale continua a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento e fino a quando sia stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato".
Non resta che adeguarsi a quest'ultima indicazione della Corte, quanto al decorso degli interessi, anche per l'Inps.
Zucchetti SG srl-
VERONICA NEGRI
Castellammare di Stabia (NA)07/10/2026 08:25RE: RE: Urgente surroga inps: verifica calcolo interessi e rivalutazione
Ringrazio e chiedo conferma sul dies a quo per avere il quadro completo dell'arco temporale da considerare per i ricalcoli secondo normativa previgente -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/10/2026 17:10RE: RE: RE: Urgente surroga inps: verifica calcolo interessi e rivalutazione
Per quanto riguarda la rivalutazione, questa parte dal momento in cui i crediti sono diventati liquidi ed esigibili e termina, come detto, alla data di esecutività dello stato passivo.
Quanto agli interessi, trova applicazione l'art. 2749 c.c., che distingue tra interessi maturati ante e post dichiarazione di fallimento. Nel primo caso, vanno riconosciuti in privilegio gli interessi maturati nell'anno in corso e nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento; non è detta la sorte degli interessi maturati anteriormente a questo biennio ma si ritiene che detti interessi debbano essere riconosciuti ma in chirografo ed, ovviamente essi iniziano a decorrere dalla scadenza del credito che li genera. Con la dichiarazione di fallimento il decorso degli interessi, in virtù della regola generale, è sospeso, ma per i crediti privilegiati, in applicazione dell'ult. comma dell'art. 2749 c.c. continuano a produrre interessi al tasso legale fino alla liquidazione completa dell'attivo, secondo l'ultima interpretazione della cassazione riportata nella precedente risposta.
Zucchetti SG srl
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