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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
chiusura anticipata fallimento
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Flavia Morazzi
Pontelongo (PD)21/02/2025 15:30chiusura anticipata fallimento
Buongiorno,
sono a chiedere la Vostra preziosa collaborazione per il seguente dubbio:
In qualità di curatore fallimentare di una srl alla data odierna le uniche attività in corso sono costituite dalla costituzione di parte civile in un procedimento penale e da una richiesta di rimborso Iva già depositata. Oltre a detto credito il prossimo anno dovrò richiedere a rimborso Iva un ulteriore importo. In questa situazione è possibile la chiusura anticipata del fallimento oppure il fatto di dover chiedere il prossimo anno un ulteriore rimborso è di ostacolo? Inoltre nel caso in cui fosse fattibile la chiusura anticipata, ad ogni rimborso Iva dovrei procedere con un ulteriore riparto oppure le somme rimarrebbero accantonate sino al completo recupero dei crediti?
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como24/02/2025 09:58RE: chiusura anticipata fallimento
Stante la costituzione di parte civile, la chiusura anticipata (ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge) è possibile.
Per quanto riguarda i crediti IVA, come il Curatore è legittimato (anzi obbligato) a presentare anche la dichiarazione in scadenza dopo la chiusura del fallimento (con giudizi in corso o no), non vediamo perché non sia legittimato in tale sede anche a chiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza a credito.
Infine, l'art. 118 l.fall. parla di "riparto supplementare ... secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119", quindi:
- da un lato, il termine singolare "riparto" fa pensare che non siano previsti (né tantomeno obbligatori) più riparti, man mano che pervengano somme, ma solo un riparto supplementare finale
- dall'altro, sarà comunque sufficiente formulare una espressa richiesta al Giudice Delegato, che disponga di attendere la riscossione dell'ultimo importo prima di procedere al riparto supplementare.-
Elisa Cattani
Reggio Emilia (RE)25/02/2025 09:18RE: RE: chiusura anticipata fallimento
Mi accodo alla presente discussione, per avere maggiori dettagli sull'operatività di esecuzione del riparto.
In particolare:
- occorrerà tenere aperto il conto corrente a nome della procedura fino all'effettiva erogazione del rimborso?
- occorrerà seguire le regole dell'art. 110 LF? ( deposito in cancelleria, ordine di comunicazione a tutti i creditori che possono fare reclamo, istanza esecutività, esecuzione dei pagamenti)? Il Curatore e il GD rimangono quindi in carica, nonostante la chiusura della procedura?
- i pagamenti avverranno sempre sulla base del mandato emesso dal Tribunale, anche se il fallimento risulta chiuso?
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/02/2025 19:41RE: RE: RE: chiusura anticipata fallimento
Ci sembra di capire che lei si riferisca al riparto supplementare , che va fatto all'esito dei giudii in corso per distribuire l'eventuale attivo ricavato da questi giudizi, la cui pendenza aveva determinato la chiusura anticipata ma non definitiva del fallimento, In questi casi di chiusura il comma 5 dell'art. 120 l.fall. prescrive che " Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. in nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi". Uno dei compiti che permangono in capo al curatore è il riparto supplementare da effettuarsi secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di chiusura, per cui è il tribunale che di regola stabilisce le modalità di detto riparto; in mancanza di indicazioni sul punto da parte del tribunale, è da ritenere che l'iter procedurale da seguire sia quello dettato per i riparti all'interno del fallimento, con il deposito del progetto ecc.
Qualora sia chiesto il rimborso IVA , dve ritenersi che al momento del riparto supplementare sia chiusa anche questa partita, in modo che successivamente sia chiuso anche il conto corrente della procedura.
Zucchetti SG srl
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