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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Sospensione vendite per gravi motivi ex art. 108 LF
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Leonardo Donnola
Spoleto (PG)28/09/2024 10:53Sospensione vendite per gravi motivi ex art. 108 LF
Buon giorno,
Vi sottopongo il seguente quesito.
Ho in corso, per un fallimento (anche) di persona fisica, con diverse vendite immobiliari attive e pubblicate in PVP.
Taluni dei beni immobili a vendersi risultavano essere pervenuti al fallito per SUCESSIONE in morte della madre.
Invero, come da dichiarazioni e documentazioni versate in atti precedentemente alla dichiarazione di Fallimento (cfr. trattasi di procedimento iniziato con domanda di concordato preventivo, poi non omologato e sfociato in fallimento) risultava che tutti i tre fratelli del Fallito avevano rinunciato espressamente all'eredità della madre con atto notarile; contestualmente anche i figli dei predetti fratelli rinuncianti (tutti all'epoca maggiorenni) avevano rinunciato anch'essi all'eredità.
Purtroppo, solo in sede di rogito di vendita di uno dei beni pervenuti al fallito come sopra, ci siamo avveduti con il Notaio dell'esistenza, al momento del decesso della madre del Fallito, di tre pro-nipoti MINORI del de cuius (cfr. figli dei figli dei fratelle rinuncianti) che, per rappresentazione, di fatto erano (e sono) chiamati all'eredità della Madre del Fallito.
Quanto precede, ovviamente, influisce gravemente sui beni posti in vendita dal Fallimento inconsapevolmente per il 100% della proprietà come risultava dalle evidenze catastali ed ipotecarie.
Pur con molte traversie, informalmente si è riusciti a contattare gli interessati i quali hanno manifestato, senza dubbi, l'intenzione di volere procedere a proporre istanza al Giudice Tutelare per essere autorizzati, per i citati minori, a rinunziare all'eredità.
Ora, prescindendo dalle determinazioni che assumerà il Giudice Tutelare sulle istanze di rinuncia dei minori, tenuto conto delle imminenti scadenze per le aste in cui sono interessati i beni ricompresi nell'asse ereditario della madre del Fallito, intenderei, proporre istanza immediata al GD di SOSPENSIONE delle Vendite, ricorrendone Gravi Motivi, ex art. 108 LF.
Se tale strada, ritengo, non mi sia preclusa e quindi percorribile Vi chiedo:
1) se la sospensione delle vendite coinvolgerà anche la sorte dell'immobile per cui l'aggiudicatario ha già versato il prezzo (e per cui si era in procinto di effettuare il rogito);
2) se la sospensione delle vendite impone al Fallimento di restituire le cauzioni (già pervenute) versate da soggetti che hanno già formulato domanda di partecipazione per le prossime aste, ovvero questi dovranno attendere lo spirare del termine di sospensione (ritengo di chiedere almeno tre mesi);
3) se, in via cautelativa (tenuto conto che la proposizione dell'istanza di rinuncia all'eredità per i minori e la decisione del Giudice Tutelare, ovviamente, non possono essere gestite dalla Curatela ne prevedibili per il loro esito), potrebbe essere meno rischioso e gravoso contenere i rischi per la Procedura disponendo l'ANNULLAMENTO delle vendite in corso (anche quella del bene già aggiudicato) con restituzione agli interessati di quanto corrisposto al Fallimento.
Vi ringrazio per l'attenzione che potrete dedicare a questa mia
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Zucchetti SG
Vicenza30/09/2024 20:01RE: Sospensione vendite per gravi motivi ex art. 108 LF
Per quanto riguarda le vendite in corso, il giudice può disporne la sospensione per i fatti elencati in quanto questi influiscono sulla proprietà del bene messo in vendita e quindi sulla regolarità della vendita stessa; in attesa della regolarizzazione della rinuncia dei pronipoti, la sospensione dovrebbe comportare anche la restituzione delle cauzioni versate, anche perché non si conosce preventivamente la durata della sospensione, per cui il giudice deve fissare una durata, ma se la questione non è ancora risolta, può disporre la proroga del termine.
Per quanto riguarda il bene già aggiudicato, non si può parlare più di sospensione, ma si dovrebbe ammettere la revoca dell'aggiudicazione, che è operazione poco agevole in quanto la revoca è circoscritta a casi particolari, quali l'attribuzione del bene a prezzo vile o comunque ingiusto, l'emergenza di accordi sottobanco o comunque di indebite ingerenze, irregolarità nell'iter processuale della vendita; in mancanza di queste ipotesi, l'aggiudicatario ha acquisito il diritto a vedersi trasferito il bene, con le conseguenze di cui agli artt. 2919 e segg. c.c. quanto ad eventuali (quanto nel caso improbabili) evizioni.
Zucchetti SG srl
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