Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

fallimento societa' con precedente piano asseverato ex art. 67

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    15/07/2020 12:12

    fallimento societa' con precedente piano asseverato ex art. 67

    In qualità di Curatore fallimentare, verifico l'esistenza di un credito verso una parte correlata, il quale è stato oggetto di parziale rinuncia, e per la restante parte è stato oggetto di postergazione come da dichiarazione del precedente amministratore, entrambi (rinuncia e postergazione) sottoscritti all'interno di un piano di risanamento asseverato ex art. 67 l.f. ;suddetto piano non è stato portato a termine, tanto che la società è stata assoggettata a fallimento.
    Si chiede se suddetti atti di postergazione e rinuncia sono da considerarsi validi nonostante il piano risulti incompiuto (con eventuale valutazione di azione di responsabilità), o se in qualità di curatore devo procedere alla riscossione dell'intero credito iniziale.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/07/2020 21:11

      RE: fallimento societa' con precedente piano asseverato ex art. 67

      L'unica volta che nella legge fallimentare si parla di piani di risanamento o piani attestati è nell'art. 67, comma terzo lett. d), che espressamente dichiara esentati da revocatoria "gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista…".
      Di conseguenza gli effetti che la legge ricollega al piano si realizzano soltanto nel caso in cui il piano di risanamento non abbia successo, giacchè il primo e unico momento in cui l'autorità giudiziaria civile può entrare in contatto con detti accordi è quando, non riuscito il tentativo di risanamento e di riequilibrio e dichiarato il fallimento, il curatore agisca chiedendo la revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione del tentativo privo di successo e, in questo giudizio, il convenuto eccepisca, e fornisca la prova, che il beneficio ricevuto costituiva attuazione di un piano di risanamento fornito dei requisiti richiesti dalla legge.
      La legge, quindi dà stabilità a questi atti e soltanto a questi in caso di non riuscita del piano e, per quanto la formula della norma- che parla di atti, pagamenti o garanzie- sia molto ampia, non ci sembra che la rinuncia a parte del credito e la postergazione di altra parte possa rientrare in questa previsione anche perché non si tratta di atti posti in essere in esecuzione del piano di risanamento quanto di accordi collaterali al piano, che sono determinanti per la riuscita dello stesso e, quindi, per lo stesso rilascio dell'attestazione di ragionevolezza.
      Qual è la sorte di questi accordi al momento della dichiarazione di fallimento?
      Alcuni di questi sono superati dall'evento fallimento (si pensi all'impegno a non agire in via esecutiva); la permanenza degli altri dipende dalla volontà manifestata dalle parti, ed in questa ottica non sono da escludere, trattandosi di diritti disponibili, clausole di risoluzione espressa in caso di non riuscita del piano. Nel suo caso pare abbastanza chiaro che gli accordi raggiunti fossero finalizzati alla riuscita del piano, per cui, a nostro avviso, gli stessi dovrebbero essere venuti meno con la mancata realizzazione del piano e la dichiarazione di fallimento, operando come una condizione risolutiva.
      Zucchetti SG srl