Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

CONCORDATO PREVENTIVO E RENDICONTO FINALE

  • Rita Spagnoli

    Perugia
    08/10/2025 10:57

    CONCORDATO PREVENTIVO E RENDICONTO FINALE

    Buongiorno,
    in un concordato preventivo disciplinato dalla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) - in considerazione delle somme disponibili - verrà effettuato il solo riparto finale.
    Il decreto di omologa del concordato stabilisce "entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il liquidatore depositerà in cancelleria il conto della gestione, preceduto da una relazione riepilogativa attestante l'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari in relazione alle previsioni della proposta, dandone comunicazione al comitato dei creditori e al commissario giudiziale, che ne inoltrerà immediatamente copia ai creditori a mezzo pec".
    In base alle indicazioni del decreto di omologa, il rendiconto finale di cui all'art. 116 Legge Fallimentare, va presentato dopo il riparto finale?
    In questo contesto, la liquidazione ed il pagamento del compenso del liquidatore giudiziale quando dovrà avvenire?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/10/2025 19:05

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO E RENDICONTO FINALE

      L'indicazione del decreto di omologa laddove dice che "entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il liquidatore depositerà in cancelleria il conto della gestione", si potrebbe anche interpretare nel senso che il conto deve essere presentato entro 15 giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, essendo queste quelle previste dal piano che permettendo la trasformazione di beni in denaro, ma questa interpretazione è smentita dalla successiva indicazione, in cui si afferma che la presentazione del conto gestione deve essere "preceduto da una relazione riepilogativa attestante l'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari in relazione alle previsioni della proposta, dandone comunicazione …", da cui inequivocabilmente si deduce che la relazione, che deve precedere il conto gestione presuppone l'esecuzione del riparto o comunque dell'esecuzione della distribuzione del ricavato ai creditori.
      In questa situazione, il liquidatore, cui è rivolta la disposizione, dovendo procedere al riparto prima della presentazione del conto gestione, deve seguire tale direttiva e poi presentare il conto e chiedere la liquidazione del compenso, con le ovvie conseguenze in ordine alle difficoltà operative di alterazione del nomarle iter, che prevede il riparto alla fine, dopo l'approvazione del conto gestione e liquidazione del compenso. Potrebbe anche il liquidatore chiedere al giudice delegato l'autorizzazione a capovolgere le indicazioni del decreto di omologa e seguire la via ordinaria, e, sebbene sia difficile che il giudice accetti di modificare il decreto del collegio, vale la pena tentare, eventualmente parlandogli prima.
      Zucchetti SG srl