Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Riparto fallimento - pagamento professionista

  • Andrea Cester

    San Vendemiano (TV)
    25/07/2026 11:16

    Riparto fallimento - pagamento professionista

    Buon giorno, ripropongo la discussione inquadrando in modo più chiaro la fattispecie.
    L'argomento concerne il pagamento, nell'ambito del riparto in una procedura "legge fallimentare", del credito di un professionista per prestazioni ante legge di bilancio 2018, pertanto con i soli onorari in privilegio e gli accessori, cassa previdenziale ed iva, in chirografo.
    Poniamo che il professionista sia stato ammesso in privilegio, appunto, limitatamente agli onorari per 100, mentre cassa (4) ed iva (22,88) sono stati ammessi in chirografo.
    In occasione del riparto finale pago esclusivamente gli onorari di 100 ed il professionista, avvalendosi della nota risoluzione 127/E 2008, intende emettere la fattura scorporando l'iva.
    Chiedo come comportarsi con la cassa previdenziale, posto che la stessa, avendo prima della legge di bilancio 2018 natura chirografaria, non sarà corrisposta.
    In particolare: a) la fattura dovrà indicare onorari per 78,81, cassa per 3,15 ed iva di 18,04 (totale 100) oppure b) onorari 81,38, cassa 3,26 ed iva 18,62 (onorari + iva scorporata pari alla somma pagata di 100)?
    Nella prima ipotesi a), scorporando gli importi "a ritroso" rispetto a quanto complessivamente corrisposto, pago anche la cassa, che ha natura chirografa; nella seconda ipotesi b), invece, pago solamente gli onorari (e l'iva scorporata per il principio di insindibilità fra imponibile ed imposta) e non la cassa, proprio perchè si tratta di credito chirografo.
    Il tutto incide ovviamente sulla ritenuta.
    Vi ringrazio per l'attenzione.
    Cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      30/07/2026 13:25

      RE: Riparto fallimento - pagamento professionista

      Riproponiamo qui, per comodità di tutti i frequentatori del Forum, quanto abbiamo scritto poco fa in altro intervento sul medesimo argomento.

      Per inquadrare compiutamente la questione bisogna tener presente, oltre all'indissolubilità fra onorario e IVA, se vi sia o meno l'obbligo di applicare il CAP e di addebitarlo al cliente.

      Per quanto riguarda gli avvocati, l'art. 11 della legge 576/1980 stabilisce che "tutti gli iscritti agli albi di avvocato ... devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo".

      Non vi è quindi un obbligo di esporre il CAP in fattura né di addebitarlo al cliente, pertanto ben potrebbe il creditore esporre in fattura solo imponibile e IVA: nell'esempio, onorario 81,97, IVA 18,03; e la ritenuta verrebbe conseguentemente applicata solo sull'onorario.

      Come potrebbe inserire il CAP in fattura, che a quel punto concorrerebbe a formare la base imponibile IVA generando gli importi indicati al puto "b" del quesito:
      - onorario 81,38, CAP 3,26, IVA18,62
      - totale fattura 103,26
      - riscossa solo per 100.

      Stante il fatto che il CAP non viene pagato, la prima opzione ci pare preferibile, sia perché il fatturato coincide col pagato, sia perché è leggermente inferiore l'IVA, che sappiamo rimane a carico del creditore.

      Qualora invece si tratti di professionisti aderenti a Casse di previdenza di più recente istituzione (ENPAP, ENPAB e altre), che seguono le indicazioni stabilite dall'art. 8, comma 3, del DS.Lgs.103/1996 ("Il contributo integrativo ... è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura"), per le quali quindi l'esposizione in fattura è obbligatoria, non si potrà che seguire tale indicazione.