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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Condanna del fallimento alle spese legali - accertamento
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Matteo Panelli
VALENZA (AL)04/01/2024 15:15Condanna del fallimento alle spese legali - accertamento
Un fallimento (LF) è stato condannato al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte in un giudizio ordinario. Poniamo che la sentenza sia passata in giudicato.
Posto che vi sia attivo (e ricordando che l'art. 51LF impedisce azioni contro il fallimento stesso), controparte vittoriosa (ovvero il suo legale) deve far accertare il proprio credito in una udienza di stato passivo?
Ho visto in un'altra discussione che è necessario in caso di contestazioni da parte del Curatore, ma mi chiedo se sia sempre necessario.
Ringrazio e porgo cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/01/2024 20:05RE: Condanna del fallimento alle spese legali - accertamento
Posto che il credito in questione ha natura prededucibile in quanto la condanna al pagamento delle spese è a carico del curatore parte in causa, lei ricorda bene che tali crediti sono assoggettati ad insinuazione quando sono contestati dal curatore. Ovviamente, trovando il credito fondamento in un titolo giudiziario non vi sono spazi di contestazione, a meno che il creditore non chieda somme ulteriori ingiustificate rispetto a quelle liquidate, per cui, se la procedura dispone di liquidità necessarie per far fronte non solo a questo debito ma a tutte le prededuzioni, può procedere al pagamento.
Zucchetti Sg srl
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Santina Meli
siracusa19/05/2025 14:06RE: RE: Condanna del fallimento alle spese legali - accertamento
Buongiorno sono curatore in una liquidazione giudiziale ed ho necessità di un confronto su una situazione alquanto complessa, che cerco di riassumere: la società in bonis ottiene decreto ingiuntivo contro un condominio. Il condominio propone opposizione a D.I. Che viene parzialmente accolta. La società propone appello e il condominio appello incidentale. L'appello principale viene accolto e quello incidentale rigettato. Nelle more dell'appello il condominio paga alla società quanto statuito con la sentenza di primo grado. Il condominio propone ricorso per cassazione e la società si costituisce. La cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla C.A. Successivamente viene dichiarata la liquidazione giudiziale della società. Il condominio notifica citazione in appello alla società in bonis e successivamente avuto notizia dell'intervenuta liquidazione giudiziale notifica citazione per integrazione del contraddittorio alla sottoscritta quale curatore chiedendo altresì la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. La procedura non si costituisce essendo il giudizio finalizzato ad applicare i principi statuiti dalla cassazione e trattandosi anche di richiesta di pagamento di somme e quindi domanda inammissibile. La C.A. Riforma la sentenza di appello secondo i dettami della cassazione ma dichiara inammissibile la domanda di pagamento delle somme in restituzione. Tuttavia condanna la procedura alle spese legali relativamente a tutti i gradi di giudizio nonché alle spese di CTU del giudizio di primo grado. La mia domanda e' se la procedura sarà tenuta a pagare tali spese in prededuzione, anche per i 3 giudizi istaurati e definiti prima della liquidazione. Semmai si potrebbe ritenere di dovere pagare solo la fase dell'ultimo appello rinviato e se sia stato corretto che nonostante l'inammissibilità della domanda di condanna il giudicante abbia condannato al pagamento delle spese legali (e' pur vero che trattandosi di un giudizio di rinvio a seguito di cassazione la C.A., a prescindere della domanda di restituzione somme, si è dovuta esprimere in merito ai dettami della suprema corte). Trattandosi peraltro di una sentenza seguita a cassazione con rinvio non credo di potere neppure proporre appello limitatamente alla condanna alle spese. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/05/2025 18:49RE: RE: RE: Condanna del fallimento alle spese legali - accertamento
Quanto alla sua ultima considerazione, va precisato che la sentenza emessa dal giudice del rinvio è comunque ricorribile in cassazione qualora il giudice di rinvio non si sia attenuto ai principi fissati dalla sentenza di cassazione essendo questi il giudice naturalmente deputato al sindacato circa l'ottemperanza da parte del giudice del rinvio del dictum contenuto nella precedente decisione di legittimità,
Secondo Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289 "In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite". In applicazione di questo criterio si può legittimamente sostenere che la fonte del credito per spese dei vari gradi di giudizio sia da trovare nella sennza del giudice del rinvio, per cui la prededuzione del relativo credito è sostenibile.
Zucchetti SG srl
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