Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

vendita con riserva proprietà

  • Mario Tappino

    genova
    19/03/2024 18:57

    vendita con riserva proprietà

    Buonasera
    un bene della società fallita era stato acquistato con pagamento rateale e riserva della proprietà e, dopo la rivendica, è già stato restituito perché alcune rate non erano state pagate.
    Ora devo chiedere la restituzione delle rate riscosse, salvo diritto della società venditrice al pagamento dell'equo compenso ex art. 73 LF, però si pone questa questione.
    In caso di risoluzione, il contratto prevede che la rate riscosse rimangono acquisite alla società venditrice, oltre all'eventuale maggior danno.
    Mi chiedo però se debba applicarsi l'art.. 1526 comma 2 c.c, che ammette la possibilità di simili clausole, salvo il poter del giudice di ridurre la penale; oppure se debba applicarsi l'art. 73 LF che invece riconosce il diritto alla restituzione della rate riscosse, salvo equo compenso, senza contemplare la possibilità di eccezioni (in sostanza, riprende solo il comma 1 dell'art. 1526 c.c.).
    a me sembra che l'art. 73 sia norma speciale e inderogabile, che quindi dovrebbe prevalere ed applicarsi in via esclusiva.
    però, visto che sorgerà un contenzioso, chiedo il vostro parere ed eventuali riferimento giurisprudenziali utili .
    grazie, cordiali saluti
    MT

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2024 17:45

      RE: vendita con riserva proprietà

      L'art. 73 l. fall. e l'art. 1526 c.c. non sono in contrasto tra loro in quanto la previsione secondo cui "qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa", riprende il primo comma dell'art. 1526 c.c., per il quale in caso di inadempimento del compratore il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno"; risarcimento che in caso di fallimento non è previsto e, quindi, come lei giustamente dice trova applicazione nel caso di inadempimento del debitore fallito la norma fallimentare, speciale, e non quella civilistica generale. Ma nel caso il problema, a quanto capiamo, non è questo, ma il fatto che il contratto di vendita riservata prevede, in contrasto con l'art. 73 e con il primo comma dell'art. 1526 c.c., che le rate pagate rimangano acquisite al venditore.
      Questa fattispecie è prevista e regolata dal secondo comma dell'art. 1526 c.c., per cui ol primo problema che si pone è: in caso di fallimento, qualora il contratto di vendita con riserva di proprietà contenga una clausola del genere regolarmente sottoscritta anche espressamente se il contratto è predisposto dalla controparte, si applica il secondo comma dell'art. 1526 c.c.? A nostro avviso la risposta deve essere affermaiva dal momento che da nessuna norma fallimentare si può dedurre la nullità o inefficacia di una simile clausola, per cui se il contratto la prevede o si applica interamente la clausola oppure si applica il correttivo previsto dal secondo comma dell'art. 1526 c.c., che viene incontro all'interesse proprio dell'acquirente contenere gli effetti della forza del venditore che riesca ad inserire clausole del genere chiaramente a suo favore. .
      Se si segue questa via si tratta di stabilire, in relazione al caso concreto e, principalmente in base all'entità delle rate già pagate, quale possa essere la quota da restituire, che alla fin fine finisce per equivalere al giusto compenso, nel senso che al venditore va lasciato quello che nel caso concreto può considerarsi l'equo compenso per il temporaneo godimento del bene avuto dal compratore.
      Zucchetti SG srl
      • Mario Tappino

        genova
        22/03/2024 13:55

        RE: RE: vendita con riserva proprietà

        Buongiorno, grazie per la risposta ma ho ancora qualche dubbio (il problema è esattamente quello da voi precisato):
        l'art. 73 LF riproduce solo il primo comma dell'art. 1526 cc, che prevede, senza eccezioni, il diritto alla restituzione delle rate salvo equo compenso.
        solo nel comma 2 dell'art. 1526 c.c. è prevista un' eccezione a questa regola (possibilità di prevedere la ritenzione integrale delle rate già riscosse), ma appunto questa previsione non è affatto richiamata dall'art. 73 LF che, come mi confermate, detta la disciplina specifica applicabile nei fallimenti.
        Questo non può essere letto come espressione di una chiara volontà legislativa di escludere l'applicazione di penali nei confronti del fallimento? altrimenti, perché è stato riprodotto solo il comma 1 e non il comma 2?
        D'altro canto, simili discipline di favore per la Procedura non sono estranee alla legge fallimentare: per esempio anche l'art. 72 comma 4 LF esclude il diritto a risarcimento dei danni nei confronti del fallimento.
        Cosa ne pensate?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/03/2024 16:14

          RE: RE: RE: vendita con riserva proprietà

          Il suo ragionamento è apprezzabile e fondato, ma noi abbiamo dato per scontato che la risoluzione del contratto per inadempimento fosse avvenuta prima dell'apertura del fallimento in forza di clausola risolutiva espressa e fosse quindi già scattata la clausola penale che prevedeva, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del venditore di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento.
          Ad ogni modo, come abbiamo detto nella parte conclusiva della precedente risposta, in tal caso il giudice ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto; il che consente di pervenire ad un risultato pari alla inesitenza o inapplicabilità di una clasula del genere e calcolo dell'equo compenso.
          Zucchetti SG srl