Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Esdebitazione Socio Accomandatario

  • Giorgio De Rosa

    Pesaro (PU)
    19/03/2025 16:34

    Esdebitazione Socio Accomandatario

    Il socio accomandatario di una società accomandita semplice dichiarata fallita ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione ex art. 142 l.f..
    L'attivo acquisito alla massa attiva del fallimento della società è pari a zero, mentre l'attivo del socio derivante dalla vendita di un appartamento ha permesso di soddisfare solo parzialmente la banca che aveva concesso il mutuo per l'acquisto effettuato illo tempore come privato consumatore.
    Pertanto nessun creditore della società è stato soddisfatto.
    Viste le condizioni previste dalla sopracitata norma, il socio fallito può chiedere l'esdebitazione non avendo soddisfatto neppure parzialmente i crediti personali?

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/03/2025 11:57

      RE: Esdebitazione Socio Accomandatario

      Nel caso da lei prospettato un creditore personale del socio è stato soddisfatto, seppur non integralmente, e questo dato può giocare a favore della esdebitazione nella ricostruzione che di tale istituto la Cassazione ha fatto. Invero, secondo Cass. 24/10/2024, n.27562 ( che è solo l'ultima a noi nota) l'esdebitazione deve essere concessa al debitore meritevole, a meno che il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico e " la valutazione della significatività del pagamento ai creditori, necessaria per l'accertamento della natura "affatto irrisoria", non può limitarsi a una mera operazione matematica basata sul soddisfacimento percentuale, ma deve considerare tutte le peculiarità e proporzionalità della singola procedura. Pertanto, solo in presenza di un soddisfacimento veramente irrisorio può escludersi il beneficio dell'esdebitazione". Nello stesso senso Cass. 03/10/2024, n.25946, per la quale "In tema di esdebitazione, la valutazione del presupposto oggettivo relativo al soddisfacimento "almeno parziale" dei creditori va effettuata tenendo conto dell'intero contesto della procedura, in relazione al quale vanno considerati anche l'entità dell'attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l'ammontare dei costi prededucibili, senza arrestarsi a rilevare la "irrisorietà" della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali".
      Questa linea interpretativa, come vede, dà ampio margine operativo al giudice, per cui, nel suo caso, non è possibile fare una previsione sicura, tuttavia, a nostro avviso, esistono i presupposti per tentare la richiesta di esdebitazione.
      Zucchetti SG srl