Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Esecuzione concordato fallimentare

  • Dario Bruno

    Salerno
    18/11/2024 18:07

    Esecuzione concordato fallimentare

    Buonasera, chiedo gentilmente il Vs supporto al fine di ottenere un chiarimento in ordine alla fase esecutiva di un concordato fallimentare con assuntore omologato.
    In particolare, il decreto di omologa, in conformità della proposta, prevede l'adempimento del concordato mediante versamento di diverse rate da parte dell'assuntore, spalmate in diversi anni.
    Dunque, il fabbisogno non è disponibile in unica soluzione, bensì in maniera frazionata, nel corso degli anni a venire dopo l'omologa.
    Tanto premesso, chiedo se, approvato il rendiconto, liquidato il compenso del curatore (il sottoscritto) e chiusa la procedura, il curatore possa procedere a riparti parziali, man mano che l'assuntore versi le rate previste dal decreto di omologa.
    Quindi, seguendo, per ogni riparto, l'iter previsto previsto dalla norma di cui all'art.110 e ss Legge Fallimentare, nonostante la chiusura del fallimento che dovrebbe, a quel punto, già essere intervenuta.
    Ringrazio anticipatamente.
    Cordiali Saluti
    Dario Bruno
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/11/2024 12:29

      RE: Esecuzione concordato fallimentare

      L'art. 220 del nuovo codice della crisi, nel trattare dei riparti distingue, a differenza dell'art. 11° l. fall, la comunicazione del prospetto delle somme disponibili, da effettaure periodicamente, e la predisposizione di un progetto di riparto parziale, da effettuare "qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile".
      Sappiamo bene che questa norma non trova applicazione nella fattispecie, regolata dalla legge fallimentare, e, quindi, è corretto fare riferimento, come lei giustamente anticipa, alle disposizioni sui riparti fallimentari, dato che, a quanto capiamo, nulla è disposto nella omologa del concordato fallimentare in ordine ai riparti. Dovendo applicare l'art. 110 l. fall., ci sembra che il principio indicato dal nuovo codice possa costituire, nel suo caso, un valido modello da seguire; ossia procedere a riparti parziali qualora, in relazione al passivo da soddisfare, si possa effettuare una ripartizione in misura apprezzabile. Il che vuol dire che nn è necessario che ad ogni incasso proceda ad un riparto né che attenda la fine della scadenza delle rate, ma che vi provveda quando dispone di una somma tale da consentire ad esempio il pagamento di una intera categoria di creditori o anche parzialmente ma in percentuale di qualche rilievo. In sostanza, apprezzabilità, rilevanza, entità della soddisfazione dei creditori sono concetti non rigidamente determinati, che le offrono una certa discrezionalità nel gestire le ripartizioni.
      Zucchetti SG Srl