Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Vendita immobiliare

  • Giovanni Enrico Arcieri

    Roma
    15/09/2025 16:18

    Vendita immobiliare

    Gentilissimi,
    sono curatore di un fallimento che ha alienato direttamente degli immobili gravati da ipoteca derivante da un credito per mutuo fondiario. Chiedo: 1) se l'importo incassato per una multa ex art.587 cpc debba rientrare fra le somme da attribuire al creditore ipotecario; personalmente non credo che queste somme rientrino fra quelle dovute al creditore fondiario ma non avendo reperito giurisprudenza chiedo una Vs autorevole opinione ; 2a) sempre in relazione alle medesime vendite fatte dal fallimento chiedo se le somme spese per manutenzione di un immobile debbano gravare sul creditore fondiario o meglio possano essere dedotte dai prezzi pagati per le vendite 2b) chiedo infine se le spese per la preparazione delle vendite competitive sostenute possano essere trattenute dal fallimento riducendo conseguentemente le somme da attribuire al creditore fondiario
    Ringrazio e saluto cordialmente
    Giovanni Enrico Arcieri
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/09/2025 12:51

      RE: Vendita immobiliare

      Quanto al quesito sub 1, si tratta di stabilire la natura della somma incassata ex art. 587 cpc, a seguito evidentemente dell'inadempimento del precedente aggiudicatario. A nostro avviso tale introito, costituito prevalentemente dalla cauzione data, va considerata una entrata immobiliare assegnabile all'immobile o agli immobili cui la perdita della cauzione si riferisce. Se è una entrata immobiliare, essa va ad aumentare il ricavato dell'immobile su cui grava l'ipoteca fondiaria e, quindi, in ultimo, va a vantaggio anche del creditore fondiario.
      I quesiti sub 2a e 2b propongono eguale tematica in quanto attengono di manutenzione dell'immobile e di preparazione della vendita. Si tratta in entrambi i casi di spese sostenute dalla procedura e finalizzate alla liquidazione del patrimonio; in particolare di spese specifiche relative a ciascun immobile che come tali vanno addebitate, attraverso i conti speciali, agli immobili che ne sono stati oggetto (cfr. art. 111ter l. fall.). Di conseguenza, trattandosi di spese prededucibili, le stesse vanno pagate prima del credito ipotecario.
      Zucchetti SG srl