Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

IVA NEL FALLIMENTO

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    26/04/2023 19:54

    IVA NEL FALLIMENTO

    La procedura che sto seguendo riporta un credito Iva relativo al periodo ante dichiarazione di fallimento.
    Quando procedo alla compilazione della dichiarazione iva del periodo in cui ricade il fallimento devo indicare quel credito come relativo al periodo precedente?
    Se "SI", qualora la procedura fallimentare producesse un debito iva affinché in dichiarazione IVA non si attui la compensazione automatica tra credito ante e debito post indico l'iva dovuta come versata?

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/04/2023 10:53

      RE: IVA NEL FALLIMENTO

      Certamente il credito derivante del periodo precedente deve essere indicato nella dichiarazione IVA in questione.

      In tale dichiarazione deve essere sommato algebricamente al credito o debito sorto nella frazione di anno fino alla dichiarazione di fallimento e, come indicato nelle istruzioni:

      - se dalla frazione di anno fino al fallimento (tenendo conto anche del credito riportato dall'anno precedente) deriva un debito IVA, nel quadro VX deve essere indicato solo il credito o debito derivante dalla seconda frazione dell'anno, quella successiva al fallimento (e se è un credito, quello deve essere riportato nella dichiarazione successiva, ovvero utilizzato in compensazione)

      - se invece (come parrebbe essere nel caso qui in esame) ne deriva un credito, deve essere riportato nel periodo successivo al fallimento.

      Purtroppo, come abbiamo più volte sottolineato, la modulistica non consente di evidenziare separatamente la parte di credito formatasi ante fallimento, separazione che deve quindi essere effettuata e tenuta sempre ben presente extracontabilmente.

      Di consegenza, se in corso di procedura maturano debiti IVA, essi debbono essere considerati debiti in prededuzione e quindi pagati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 111-bis, III comma, l.fall., anche se la dichiarazione (in virtù del credito al momento del fallimento) dovesse invece evidenziare comunque un credito.
      • Cinzia Bonazzoli

        Pesaro (PU)
        22/04/2024 19:12

        RE: RE: IVA NEL FALLIMENTO

        Il debito Iva che si genera mensilmente in seguito all'emissione di fatture da parte della procedura fallimentare per la riscossione di canoni di locazione va versato oppure occorre aspettare la fine della procedure al momento in cui sarà chiaro quanto realizzato e si procederà a redigere il piano di riparto?
        • Cinzia Bonazzoli

          Pesaro (PU)
          24/04/2024 12:04

          RE: RE: RE: IVA NEL FALLIMENTO

          Riuscite a darmi un riscontro?
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            28/04/2024 20:36

            RE: RE: RE: RE: IVA NEL FALLIMENTO

            Il debito IVA da liquidazione periodica va trattato esattamente come tutti i debiti in prededuzione, seguendo il disposto dell' art. 111-ter l.fall., che per comodità riportiamo qui di seguito.

            "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. ... Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge."

            Quindi se è soddisfatta la condizione stabilita dal primo periodo sopra riportato, l'IVA va versata alle scadenze ordinarie; se non è soddisfatta, il versamento verrà effettuato in sede di riparto.
            • Cinzia Bonazzoli

              Pesaro (PU)
              29/04/2024 13:55

              RE: RE: RE: RE: RE: IVA NEL FALLIMENTO

              Nel corso del 2023 ho ricevuto da un creditore un nota di credito, emessa dal creditore per il recupero dell'iva.
              Ho registrato tale documento in contabilità, ed è confluito nella liquidazione iva generando un debito Iva molto più elevato di quello che si forma in seguito alla riscossione dei canoni di locazione che maturano durante la procedura.
              Come mi devo comportare con tale iva a debito, che si ricollega con una operazione prefallimentare?


              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                30/04/2024 11:20

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: IVA NEL FALLIMENTO

                Dalla formulazione del quesito riteniamo che si tratti della nota di credito emessa dal fornitore ex art. 27, commi 2 e 3-bis, che riportiamo qui di seguito.

                Comma 2: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione ... viene meno ... il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25"

                Comma 3-bis: "La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
                a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale ...
                "

                Se così è, la risposta è nel comma 5 del medesimo articolo: "Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente ... deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, ... L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)".

                Quindi non era necessario registrare la nota di credito, e comunque non deve confluire nella liquidazione periodica.