Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Privilegio generale ex art. 8-bis, D.L. 24.1.2015, n. 3,

  • Davide Grasselli

    Reggio Emilia (RE)
    25/05/2022 15:53

    Privilegio generale ex art. 8-bis, D.L. 24.1.2015, n. 3,

    In sede di domanda di ammissione al passivo una banca chiede l'ammissione:
    in via privilegiata per l'importo di euro xxx, quale credito assistito da privilegio generale ex art. 8-bis, D.L. 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2015, n. 33.
    Chiedevo:
    1. quale privilegio indicare in Fallco;
    2. se la banca possa essa stessa richiedere il privilegio essendo lo stesso di competenza di eventuale surroga da presentarsi da parte di MCC;
    3. se possano esserci profili abusivi visto che la banca ha concesso il finanziamento garantito dallo stato pochi mesi prima che la società fallisse andando a sostituire un credito chirografario con un credito garantito.
    Vi ringrazio come sempre.
    Saluti.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/05/2022 20:05

      RE: Privilegio generale ex art. 8-bis, D.L. 24.1.2015, n. 3,

      Il privilegio corrispondente a quello da lei indicato nella tavella Fallco è il seguente:
      Prg. 19.1 Prefer. A7.8 Gen
      CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMOGRADO - crediti non identificati creati da leggi speciali che attribuiscono privilegio generale preferibile ad ogni altro.
      La banca ha effettuato un finanziamento chirografrioe il privilegio in esame è attribuito non alla banca ma all'ente che garantisce la banca, per cui il garante, quando sarà escusso, potrà far valere il suo credito con il relativo privilegio, ma la banca non può azionare un privilegio che compete ad altri.
      Sul terzo punto è difficile dare una risposta non conoscendo come si sono svolti i fatti. Di per sé l'aver sostituito la banca un creduto chirografario con altro di eguale collocazione, anche se garantito da terzi non costituisce un abuso, ma, ripetiamo, l'abuso va inquadrato nel contesto della situazione.
      Zucchetti SG srl
      • Gianluca Abrescia

        Arese (MI)
        08/10/2024 11:27

        RE: RE: Privilegio generale ex art. 8-bis, D.L. 24.1.2015, n. 3,

        Buongiorno
        in seguito ad opposizione allo stato passivo di Agenzia entrate Riscossione per surroga di Mediocredito originariamente ammessa a chirografo il tribunale ha decretato l'ammissione in via privilegiata in primo grado ex art. 24 co. 33 L. 449/97 e 2777 c.c.
        Mi confermate che il grado di privilegio in fall.co è quello sopra indicato e cioè:
        Prg. 19.1 Prefer. A7.8 Gen CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE PREFERITO AD OGNI ALTRO CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMOGRADO

        Ringrazio e porgo cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/10/2024 10:45

          RE: RE: RE: Privilegio generale ex art. 8-bis, D.L. 24.1.2015, n. 3,

          Esatto.
          Zucchetti SG srl
    • Francesca Seta

      senigallia (AN)
      13/06/2024 11:49

      RE: Privilegio generale ex art. 8-bis, D.L. 24.1.2015, n. 3,

      Buongiorno,
      Mi collego al quesito proposto
      per chiedere se la banca, in questo caso. abbia egittimazione a insinuarsi riconoscendo la norma il diritto di rivalsa al fondo.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/06/2024 20:28

        RE: RE: Privilegio generale ex art. 8-bis, D.L. 24.1.2015, n. 3,

        Certo la banca può insinuarsi in quanto ha effettuato il finanziamento al debitore poi ammesso alla procedura concorsuale e il suo credito ha natura chirografaria; una volta che la banca viene soddisfatta dal Fondo, questo, secondo la costante interpretazione della Cassazione (cfr. da ult. Cass. 10/04/2024, n.9657) ha un diritto che più che di rivalsa è un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, che giustifica il privilegio e la non applicabilità in questa materia della disciplina sulla solidarietà nel fallimento. Tanto comporta che la banca, anche se non viene soddisfatta integralmente non ha diritto a mantenere inalterato il proprio credito insinuato, ma deve ridurlo dell'importo ricevuto, che può essere azionato dal Fondo in via privilegiata.
        Zucchetti SG srl