Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Riparto parziale in favore di professionista soggetto ad iva

  • Claudia Gabrielli

    San Benedetto del Tronto (AP)
    23/12/2024 15:47

    Riparto parziale in favore di professionista soggetto ad iva

    Buonasera,
    In sede di riparto parziale di procedura fallimentare devo pagare 1.000€ in favore di un professionista creditore ammesso al passivo. Il professionista deve emettere fattura con ritenuta d'acconto, il fallimento paga la ritenuta d'acconto o la ritenuta alla fonte?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      29/12/2024 14:29

      RE: Riparto parziale in favore di professionista soggetto ad iva

      Non ci è chiaro il quesito, rispondiamo quindi ricordando le regole generali del riparto a professionisti, nel caso di pagamento del solo onorario. Se il caso qui in esame fosse diverso, chiediamo di meglio illustrarlo e potremo eventualmente modificare/integrare la risposta.
      In primo luogo dovrà essere chiesto al professionista se sia o meno in regime forfetario, poi:
      - se è in regime forfetario, gli dovrà essere corrisposto l'intero importo di 1.000, dato che il Curatore deve comportarsi esattamente come ogni altro sostituto d'imposta
      - se è in regime ordinario, dovrà corrispondere 800 e versare la ritenuta per 200 (eventualmente utilizzando in compensazione crediti fiscali endoconcorsuali, se esistono).
      Come abbiamo scritto in altri interventi, se la fattura verrà emessa avvalendosi della facoltà di scorporo dell'IVA concessa dalla Risoluzione 127/2008, e quindi per 819,67 più 180,33 di IVA per totali 1.000, la ritenuta operata non coinciderà con quella calcolata sull'imponibile indicato in fattura, ma è un problema noto e quindi riteniamo che il percipiente ben possa giustificare la discrasia in sede di eventuale controllo.
      Infine, ci pare opportuno segnalare un documento di prassi, la consulenza giuridica DRE Veneto n. 907-2/2018, che avrebbe legittimato il Curatore a operare la ritenuta non sull'importo corrisposto ma sull'importo esposto nella fattura emessa dal professionista.

      Tale indicazione non ci pare assolutamente condivisibile, perché al di là della violazione di legge (il Curatore paga tutto e solo onorario, non vediamo come possa operare la ritenuta su un importo inferiore) è di applicazione decisamente anomala, dato che il professionista emetterà fattura dopo aver ricevuto il riparto, e ben potrebbe emetterla (come vorrebbe la legge e non la Risoluzione 127/2008) per 1.000 (onorario effettivamente riscosso) più 220 di IVA.