Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ultra tardiva dell'Avvocatura Generale dello Stato

  • Roberto Angeli

    Riccione (RN)
    10/04/2024 14:52

    ultra tardiva dell'Avvocatura Generale dello Stato

    Buonasera,
    sono a formulare il seguente quesito a seguito di ricorso prendente per cassazione presentato dalla
    fallita quanto ancora in bonis (2009/2010), non riassunto alla dichiarazione del fallimento (dichiarato nel 2013) dal curatore fallimentare.
    La controparte del ricorso è Agenzia delle Entrate che è stata regolarmente avvisata ec art. 92 lf in sede di
    dichiarazione fallimentare. Per quanto al ricorso, non essendo stato riassunto non è dato sapere se il legale che a suo tempo patrocinava il ricorso abbia depositato la sentenza di fallimento.
    Nel 2015 vi è stato il giudizio di cassazione in riferimento al quale la Corte ha condannato la contribuente società alla refuzione delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate.
    L' Avvocatura generale dello Stato si insinua oggi al fallimento in via ultra tardiva e chirografaria, sostendo
    " .... La scrivente Avvocatura Generale dello Stato d'altronde non ha prova della spedizione delle comunicazioni inerenti al Fallimento in epigrafe indicato all'Agenzia delle Entrate, in qualità di parte difesa nel giudizio di legittimità intentato dalla società Sidernova s.r.l. in liquidazione. In ogni caso, anche l'eventuale prova dell'avvenuta comunicazione alla parte difesa in giudizio non precluderebbe alla scrivente Avvocatura il diritto di richiedere l'ammissione del proprio credito allo stato passivo della procedura concorsuale, atteso che terminato il giudizio da cui ha origine il credito, la parte difesa cessa qualsiasi pretesa nei confronti della parte soccombente e pertanto non è legittimata a ricevere le comunicazioni inerenti alle procedure concorsuali che investono la società soccombente. L'unica legittimata a ricevere tali comunicazioni è l'Avvocatura generale dello Stato, in qualità di creditrice in virtù delle spese di lite liquidate all'esito del giudizio di Cassazione.
    Resta, in ogni caso, onere del Curatore Fallimentare fornire la prova dell'invio delle comunicazioni quantomeno alla parte del giudizio."
    Il sottoscritto sarebbe per escludere il credito sulla scorta della comunicazione inviata ex art. 92 lf ad Agenzia delle Entrate, ma per ovvie ragioni prudenziali, volendo evitare un inutile opposizione a stato passivo specie nel caso in questione ove il creditore in sede fallimentare non avrebbe alcuna ipotetica prospettiva di realizzo.
    Ringrazio per la gentile attenzione e risposta che fornirete.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/04/2024 15:55

      RE: ultra tardiva dell'Avvocatura Generale dello Stato

      Se lei ha la prova-il cui onere ricade su di lei- di aver effettuato la comunicazione ex art. 92 l. fall. all'A.E., può sostenere che la domanda super tardiva è inammissibile per non aver il creditore fornito la prova che il ritardo (a decorrere dall'emissione della sentenza della cassazione nel 2015) è dipeso da causa a lui non imputabile.
      L'avvocatura fa leva sulla legittimazione ad azionare il credito per spese liquidate nella senza di Cassazione competeva ad essa Avvocatura, che non aveva ricevuto alcuna comunicazione, e non all'A.E., ma tale credito trova fonndamento nei fatti, antecedenti l'apertura della procedura fallimentare, tanto che l'ammissione del credito viene chiesta in chirografo, per cui è sufficiente, che già prima della sentenza della Corte, sia stata avvista l'Agenzia delle Entrate dell'intervenuto fallimento della controparte; era onere dell'A.E. comunicare ai propri legali la circostanza.
      Ciò nonostante, vale anche tenere conto del dato che il credito, chiesto in chirografo, anche se ammesso non verrebbe soddisfatto neanche in minima parte, per cui è consigliabile valutare il rischio, seppur a nostro avviso minimo, che in un eventuale giudizio di opposizione allo stato passivo, la curatela potrebbe risultare soccombente, con aggravio di spese e chiedersi: è itile per la massa sostenere la tesi della inammissibilità?
      Zucchetti SG srl