Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Scioglimento ammissione con riserva

  • Aris Schiavoncini

    Rimini
    26/03/2013 10:57

    Scioglimento ammissione con riserva

    Buongiorno.
    Devo provvedere alla presentazione di un'istanza al GD per lo scioglimento dell'ammissione con riserva di un credito. La società fallita aveva presentato ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per un credito tributario di cui si richieda la riscossione. La Corte si è pronunciata favorevolmente, accogliendo il ricorso della società fallita. Pertanto, il credito che era stato ammesso con riserva deve ora essere escluso. L'art. 113-bis L.F. prevede però solo l'accoglimento della domanda e non anche il rigetto, com'è nel mio caso. Mi chiedo quindi quale sia la normativa a cui fare riferimento e l'iter da seguire (presentazione dell'istanza di scioglimento della riserva, richiesta di modifica dello Stato Passivo, decreto di rigetto?). Devo inoltre comunicare al creditore in questione la modifica dello Stato Passivo, giacchè il suo credito risulta ora escluso?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/03/2013 15:57

      RE: Scioglimento ammissione con riserva

      Effettivamente l'art. 113 bis disciplina la sola ipotesi che si sia verificato l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, nel mentre nulla prevede per il caso contrario che, per usare la stessa terminologia, non si sia verificato l'evento in corso di procedura. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che il credito ammesso con riserva, fin quando non viene sciolta la riserva con l'iniziativa da parte dell'interessato, rimane tale; in questo modo, però, lei dovrebbe fare gli accantonamenti ai riparti parziali (art.113) e il deposito di cui parla l'art. 117.
      Per evitare queste incombenze, ci sembra eccessivo, stante la esemplificazione voluta dal legislatore per lo scioglimento delle riserve, dover fare ricorso ad un procedimento per revocazione del credito per espungere lo stesso dallo stato passivo, anche perché non vediamo alcun ostacolo all'applicazione analogica dell'art. 113bis anche al caso dell'accertata non verificazione della condizione per essere intervenuta la decisione definitiva della Cassazione; per cui anche in questo caso la modifica dello stato passivo possa essere effettuata su richiesta del curatore e provvedimento del giudice delegato, con la conseguenza di escludere il credito dal passivo e liberare eventuali accantonamenti in precedenza fatti. Trattandosi di credito tributario, trova applicazione la normativa speciale, cui è ispirato l'art. 113bis, ma quella speciale prevede che il provvedimento del giudice debba essere comunicato al concessionario, che può proporre reclamo.
      Altra via potrebbe essere quella di specificare, al momento del primo progetto di riparto che presenta che la condizione cui era subordinato il credito in questione non si è verificata e non può più verificarsi, per cui, dovendosi il credito ammesso con riserva ritenere escluso dal passivo, lo stesso non viene soddisfatto né viene fatto alcun accantonamento in favore del creditore interessato; in questo modo, inserita la questione nel progetto di riparto, tutti i creditori ne vengono a conoscenza e anche il giudice e può aprirsi una contestazione sul punto.
      Zucchetti Sg Srl
      • Germano Sciarrotta

        corigliano-rossano (CS)
        08/05/2020 17:34

        RE: RE: Scioglimento ammissione con riserva

        Avendo optato per l'applicazione analogica dell'art.113 bis e dunque avendo inoltrato istanza al G.D. per lo sciogliemento della riserva, in caso di esclusione definitiva e non trattandosi di crredito tributario ma di creditore "generico" ritenete obbligatoria o opportuna comunicare ai creditori esclusi la decisione del G.D.?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/05/2020 20:17

          RE: RE: RE: Scioglimento ammissione con riserva

          Nulla è detto nell'art. 113 bis in proposito e neanche in ordine alla impugnabilità del provvedimento del giudice, da cui la difficoltà a stabilire se detto provvedimento sia impugnabile secondo lo schema del reclamo ex art. 26 ovvero occorra fare ricorso al sistema impugnatorio dello stato passivo di cui all'art. 98 l. fall.
          Nel contrasto di opinioni dottrinarie (non ci risultano precedenti giurisprudenziali), a nostro avviso, il provvedimento che elimina la riserva o rigetta lo scioglimento è impugnabile ai sensi dell'art. 26 in quanto esso non viene assunto in contradditorio con gli altri creditori, non richiede alcuna motivazione, neanche succinta e non implica una valutazione del giudice ma una mera constatazione del verificarsi di un evento.
          Di conseguenza , pur escluso un obbligo di comunicazione al soggetto interessato, non previsto dalla legge, è sicuramente opportuna la comunicazione in modo da far decorrere il termine breve di cui all'art. 26 per la definitività.
          Zucchetti Sg srl