Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Rivendica immobile e restituzione immobile occupato

  • Alfredo Tradati

    MILANO
    25/06/2024 11:01

    Rivendica immobile e restituzione immobile occupato

    Buongiorno,
    Sono curatore di una società immobiliare X. Il Giudice Delegato ha accolto la rivendica della società di leasing relativa ad un immobile con cui la società X aveva stipulato un contratto di leasing. Tale contratto era stato risolto antecedentemente alla data di fallimento e sempre in data antecedente l'immobile era stato occupato da una società terza denominata Z. La società terza occupa ancora l'immobile.
    La società Z occupa l'immobile in quanto ha acquisito da una società fallita denominata Y un ramo d'azienda (prima condotto in affitto) che conteneva nel suo perimento il contratto di locazione tra la società locatrice in bonis X e la società locataria in bonis Y. Detto questo, dopo che è stata accolta la rivendica, la società di leasing ha intrapreso un'azione nei confronti della società Z volta alla restituzione dell'immobile e ha rifiutato la restituzione formale dell'immobile dal Fallimento X di cui sono curatore. Il GD del fallimento X non ha autorizzato la liberazione dell'immobile da parte del curatore. In questa fase la curatela è responsabile dei danni cagionati all'immobile e dei danni cagionati dall'immobile a terzi? Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/06/2024 19:56

      RE: Rivendica immobile e restituzione immobile occupato

      Alla luce dei dati disponibili sappiamo che la soc. X era la detentrice dell'immobile in forza del contratto di leasing e lei ha dato in locazione, e poi ceduto a Z il ramo di azienda che comprendeva la locazione dell'immobile o di parte di esso.
      Muovendo da questi dati, scinderemmo i problemi posti escludendo la responsabilità del fallimento X per danni a terzi in quanto trova applicazione l'art. 2051 c.c. , che attribuisce la responsabilità del danno cagionato a terzi al custode del bene e la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. , il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, (tra le ult. Cass. 13/05/2024, n. 12943; Cass. 10/05/2024, n. 12796, ecc.).
      Quanto ai danni all'immobile il discorso è ben diverso in quanto qui entra in ballo l'obbligo dell'utilizzatore del leasing di restituire al momento della risoluzione del contratto o comunque al momento dell'esecutività dello stato delle rivendiche che ha accolto la domanda di rivendica della società di leasing, il bene oggetto del contratto di leasing, libero da persone e cose; ed infatti la società di leasing non ha accettato la restituzione con dentro l'occupante soc. Z e, d'altra parte, l'esistenza di un contratto che giustifica potenzialmente la soc. Z a restare nell'immobile ha giustificato il diniego del giudice delegato di ricorrere ad allontanamento coattivo.
      Che fare?, Allo stato vi è poco da fare visto che la società di leasing sta già agendo per conto suo nei confronti della soc. Z per ottenere la liberazione dell'immobile, che è la stessa azione che potrebbe esercitare la curatela del fallimento della soc. X.
      Questo allo stato, poi bisognerà vedere l'esito di questo giudizio e se e cosa chiederà eventualmente la società di leasing al fallimento.
      Zucchetti SG srl
    • Alfredo Tradati

      MILANO
      25/06/2024 22:12

      RE: Rivendica immobile e restituzione immobile occupato

      Mi scuso per non essermi spiegato bene ma la società Z che occupa l'immobile è stata immessa nel possesso dell'immobile da un fallimento terzo rispetto a quello di cui sono curatore, il fallimento della società Y. Quando la società di cui sono curatore è stata dichiarata fallita la società Z occupava l'immobile.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/06/2024 18:36

        RE: RE: Rivendica immobile e restituzione immobile occupato

        La situazione ora ci è più chiara. La soc. X, che deteneva un immobile in forza di un contratto di leasing, ha dato in locazione lo stesso immobile alla soc. Y, il cui fallimento ha ceduto parte della sua azienda, comprensiva del contratto di locazione, alla soc. Z, che ne è ancora nel possesso. Il fallimento della soc. X, di cui lei è curatore, è stato dichiarato dopo che la soc. Z già occupava l'immobile.
        Alla luce di questa ricostruzione, le risposte già date non mutano. Se e quando la società di leasing avanzerà pretese nei confronti del fallimento X, giocherà un ruolo anche la facoltà o meno che aveva la soc. X di dare in locazione l'immobile, o se vi è stato il consenso della concedente in leasing; ma di questo ne parleremo eventualmente quando tale ipotesi diventerà realtà.
        Zucchetti SG srl