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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Crediti prededucibili ed eccezione di prescrizione
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Mario Parisi
PALERMO30/09/2024 17:39Crediti prededucibili ed eccezione di prescrizione
In un fallimento del 1999 (ante riforma 2006) il curatore che è subentrato al precedente, nelle more defunto, ha eccepito la prescrizione dei crediti che di cui avevo chiesto il pagamento relativi alla prestazione dell'attività di guardiania autorizzati dal GD e svolti nel biennio 2010/2012.
In particolare la società di cui sono stato nominato Curatore, era stata nominata dal precedente curatore, giusta autorizzazione del GD, per svolgere l'attività di guardiania dell'unico immobile appreso al fallimento, venduto solo alla fine del 2020.
La guardiania consisteva nel piantonamento dell'immobile da svolgersi ogni giorno dalle 18:00 alle 6:00 del giorno successivo.
Il creditore prededucibile era cessato dall'incarico a seguito di stipula con altro soggetto.
Il Curatore subentrato al de cuius nel 2019 quando ho chiesto il pagamento della proforma iscritta in bilancio della società che aveva svolto la guardania (la società che si occupava non aveva mai emesso fattura nei confronti della Curatela) ha contestato il credito ed eccepito la prescrizione dello stesso.
Il corretto adempimento e svolgimento della prestazione è stato provato attraverso i lavoratori che svolgevano la di fatto la guardia da cui il Curatore subentrato ha assunto informazioni nonchè da ulteriore documentazione agli atti.
Non essendomi mai capitato, neppure nella funzione di curatore, di eccepire la prescrizione dei debiti di massa vi chiedo se la stessa si rilevabile.-
Zucchetti SG
Vicenza01/10/2024 15:48RE: Crediti prededucibili ed eccezione di prescrizione
Si, anche i crediti prededucibili sono assoggettati alla prescrizione dal momento che anche di questi crediti va chiesto il pagamento e, in caso di contestazione ,debbono essere insinuati al passivo. La regola generale, infatti è che "la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (art. 2935 c.c., e nel suo caso il diritto al pagamento poteva essere azionato quanto meno dal 2012, quando è cessata l'attività di guardania e l'unico modo di interrompere la prescrizione, in considerazione del fallimento in cui versava il debitore, era formulare una domanda di pagamento o di insinuazione al passivo. In mancanza di tali atti, il diritto è prescritto in quanto sono decorsi più di dieci anni (per cui è superfluo indagare se ricorra una ipotesi di prescrizione breve) e non è ravvisabile una ipotesi di prescrizione presuntiva ex artt. 2954, 2955 e 2956 c.c., che le avrebbe consentito di deferire giuramento decisorio al curatore.
Zucchetti SG srl-
Mario Parisi
PALERMO01/10/2024 16:07RE: RE: Crediti prededucibili ed eccezione di prescrizione
Vi ringrazio per l'esaustiva risposta.
Il pagamento era stato richiesto con missiva inoltrata al Curatore deceduto il 12/04/2012 e la procedura è rimasta incapiente fino alla fine del 2020.
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Zucchetti SG
Vicenza01/10/2024 19:22RE: RE: RE: Crediti prededucibili ed eccezione di prescrizione
L'esistenza di una tale domanda fa nascere un problema, e cioè: si applica o non l'art. 94 l. fall. per il quale "La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento". La norma, come si vede fa riferimento alla domanda di cui all'art. 93, ossia alla domanda di insinuazione al passivo, che una volta presentata interrompe la prescrizione e tale effetto interruttivo dura per l'intera procedura, nel mentre nel caso in esame si tratta di una ordinaria domanda di pagamento, che normalmente produce un effetto interruttivo immediato e la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno dopo, per cui in tal caso la prescrizione sarebbe egualmente maturata giacchè la domanda risale al 2012. Come vede la soluzione del problema discende dalla risposta che si dà al dubbio accennato, su cui non abbiamo trovato precedenti. A nostro avviso la domanda di pagamento del credito prededucibile non è assimilabile alla domanda di insinuazione al passivo, per cui saremmo per la seconda soluzione esposta, ma si tratta di una nostra interpretazione, che potrebbe anche trovare diversa risposta.
Zucchetti SG srl
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