Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Beni mobili di terzi su immobili locati alla fallita

  • Enrico Barezzani

    San Paolo (BS)
    10/03/2020 12:11

    Beni mobili di terzi su immobili locati alla fallita

    Buongiorno,
    ho il seguente caso.
    La società fallita alla data di fallimento era locataria di un piazzale sul quale erano depositati tutti i beni mobili di proprietà nonché un semirimorchio targato intestato a soggetto irreperibile.
    Ho finito la liquidazione dei beni di proprietà del fallimento e mi sono sciolto dal contratto di locazione.
    Adesso dovrei provvedere alla restituzione dell'immobile ma il locatario non accetta l'area sino a quando vi sarà ancora il semirimorchio del terzo che risulta irreperibile.
    Come posso fare per spostare il mezzo? Chi sostiene i relativi costi?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete fornire.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/03/2020 19:34

      RE: Beni mobili di terzi su immobili locati alla fallita

      Sicuramente il locatore può pretendere che lei gli consegni l'immobile libero da cose, per cui il problema è suo a dover liberare l'immobile, cosa non facile sia per la natura del bene che occupa il cortile sia per irreperibilità del proprietario del mezzo.
      La irreperibilità del proprietario dell'automezzo rende estremamente difficoltosa, e dispendiosa, una procedura di messa in mora del creditore ex artt. 1209 e segg., che non avrebbe alcun esito, con spese di custodia non indifferenti; spese che sarebbero a carico del proprietario ma che intanto dovrebbe anticipare il fallimento. Se lei non fa nulla, sarà il locatore ad dover agire nei confronti del fallimento per ottenere la consegna dell'immobile libero ed, in tal caso, sarebbe lui a dover anticipare le spese che dovrebbero poi gravare sul fallimento inadempiente.
      La natura del mezzo- bene mobile trascritto- le impedisce di considerare lo stesso come acquisito all'attivo quale bene rinvenuto nei locali addetti all'azienda del fallito e, quindi venderlo o rottamarlo in mancanza di domanda di rivendica e restituzione da parte del proprietario. Per la verità teoricamente questo iter sarebbe possibile ma si scontra in fatto con la intestazione del mezzo a soggetto diverso dal fallito, per cui diventa complicato, ma non impossibile, realizzare poi la serie continuate di trascrizione in favore dell'acquirente, dato che si può acquistare un veicolo anche da un proprietario che non è intestatario al PRA, purché si possieda il certificato di proprietà cartaceo (CdP, se questo è digitale è già inserito nei sistemi informatici ACI) o il foglio complementare originale del veicolo e pagando l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura doppia.
      Forse questa via è la più semplice, ma veda cosa le dicono all'ACI o ad una Agenzia di pratiche automobilistiche, anche per i costi; e valuti, in relazione alle condiziuoni del mezzo se conviene rottamarlo, utilizzando la stessa documentazione.
      Zucchetti SG srl