Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

articolo 107 legge fallimentare

  • Elena Pompeo

    Salerno
    04/03/2021 17:48

    articolo 107 legge fallimentare

    Salve per una procedura fallimentare ho ricevute due buste con due caparre bonificate sul conto della procedura ed ho aggiudicato all'offerente con offerta più alta. L' altro offerente vuole avvalersi dell'art. 107 legge fallimentare ed entro 10 giorni vuole presentare offerta migliorativa del 10% rispetto al prezzo di aggiudica. Avendo questi già versato una caparra deve versare la restante parte della caparra (fino all'equivalente del 10% dell'offerta che intende proporre) o deve effettuare un bonifico pari alla intera caparra indicata nella nuova offerta? grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/03/2021 19:50

      RE: articolo 107 legge fallimentare

      Correttamente lei dovrebbe restituire il deposito ricevuto e l'offerente in aumento dovrebbe cauzionare la sua nuova offerta con il deposito equiparato al nuovo importo, giacchè secondo l'interpretazione della S. Corte 8con riferimento all'aumento del quinto in sede esecutiva ex art. 584 cpc), la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con aumento del quinto, "rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara" (Cass. n. 15435/2011; Cass. n. 19948/2005) Peraltro, con le stesse decisioni è stato precisato che alla gara "possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione".
      Ciò detto, però, ci sembra che l'offerente, se dichiara di autorizzare il curatore a trattenere l'originario deposito a garanzia anche della nuova offerta, può limitarsi a versare la differenza, in quanto non esistono dubbi che il precedente e il nuovo deposito/anticipo siano a garanzia della eventuale aggiudicazione alla futura gara.
      Zucchetti Sg srl