Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Interessi convenzionali e moratori post fallimento

  • Gian Luigi Fiacchi

    Sassuolo (MO)
    20/04/2020 15:33

    Interessi convenzionali e moratori post fallimento

    Il creditore ipotecario (mutuo) è stato ammesso al passivo estendendo il privilegio ipotecario a:
    - gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale (nel caso specifico lo 0,95% semestrale) maturati nell'annata del fallimento e nelle due precedenti;
    - gli interessi moratori al tasso contrattuale (nel caso specifico il 2% annuo) maturati nell'annata del fallimento e nelle due precedenti.
    Il primo dubbio riguarda la locuzione "maturati nell'annata del fallimento": è corretto riconoscere il privilegio ipotecario e applicare il tasso contrattuale anche agli interessi corrispettivi e moratori, maturati dalla data del fallimento fino alla fine dell'esercizio dell'anno di fallimento?
    Il secondo dubbio concerne invece gli interessi maturati successivamente all'annata del fallimento e sino alla data del deposito del piano di riparto: è corretto affermare che non si deve più distinguere fra interessi corrispettivi e moratori contrattuali, ma maturano esclusivamente interessi al tasso legale (attualmente lo 0,05% annuo) o al tasso legale di mora?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/04/2020 19:57

      RE: Interessi convenzionali e moratori post fallimento

      Il secondo comma dell'art. 2855 c.c. precisa che la prelazione è limitata "alle due annate anteriori e a quella in corso al momento del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'estensione della prelazione ad un maggior numero di annualità". La annate in massimo garantite sono, quindi, tre: quella in corso al momento del fallimento e le due anteriori, anche in presenza di una diversa e piu' favorevole pattuizione per il creditore, avendo voluto il legislatore impedire che il creditore primo iscritto, coperto dalla garanzia, lasci accumulare gli interessi senza esigerli, frustrando, così, magari in collusione con il debitore, le aspettative dei creditori di grado successivo, i quali misurano la capienza dell'immobile, fidando sulla regolare riscossione degli interessi.
      Essendo pacifica l'equiparazione del fallimento al pignoramento, il problema che da sempre si è proposto è come intendere l'espressione "annata in corso"; ossia, se essa coincida con l'anno solare nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento o con l'annata decorrente tra la data di inizio del debito per interessi e quella di scadenza, nel corso della quale interviene la dichiarazione di fallimento.
      La giurisprudenza si è orientata in grande prevalenza verso questa seconda opzione interpretativa, nel senso, cioè, che il calcolo va compiuto secondo l'annata contrattuale anziché solare (Trib. Padova 17/10/2005 in Giur. merito 2006, 9, 1933; Trib. Padova 17/05/2004, in Il fall. 2004, 2224; Trib. Ariano Irpino 18/12/ 2001, in G.mer. 2002, I, 948; Cass. 26/04/1999 n. 4124,; Cass. 3/04/ 1992 n. 4079, App. Milano, 01/07/1986, Banca borsa tit. cred. 1990, II,744; App. Brescia, 08/01/1988, ivi 1990, II,744; Trib. Roma, 21/05/1985 Fall. 1986, 442). Tesi che anche noi condividiamo, piu' che per l'argomento letterale riferito al termine annata (che, per deduzione a contrario porterebbe ad una diversa soluzione per gli interessi generati dai crediti pignoratizi e privilegiati, essendo utilizzato negli artt. 2788 e 2749 c.c. il termine "anno in corso"), per il fatto che, trattandosi della regolamentazione di annata di interessi, l'anno o l'annata in corso al momento della dichiarazione di fallimento è piu' logicamente riferibile all'anno pendente rispetto al momento iniziale del corso degli interessi. Il che trova conferma nell'inopponibilità, al fine della collocazione privilegiata, di convenzioni che prevedano l'estensione degli interessi "ad un maggior numero di annualità" (art. 2855 c.c.), ove il termine annualità, che è sicuramente riferibile alla decorrenza di annate di interessi pattuite, non può che correlarsi ad un termine dello stesso significato.
      Molto più agevole la seconda questione nel senso che, una volta risolto il concetto di annata in corso, è pacifico che, a norma del terzo comma dell'art. 2855 c.c., gli interessi maturati successivamente all'annata in corso al momento del fallimento decorrono al tasso legale via via vigente (non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori) fino alla data della vendita del bene gravato, rectius, del decreto di trasferimento o di altro titolo che attua il trasferimento, e non fino al momento del deposito del piano di riparto; quest'ultimo riferimento aggiunto nell'ult. comma dell'art. 54 l.fall. è riferibile ai soli interessi che maturano sui crediti privilegiati generali a modifica dell'art. 2749 c.c..
      Zucchetti Sg srl