Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

compenso commissario liquidatore in concordato preventivo

  • Franco Quattrocchi

    Siracusa
    01/09/2025 11:01

    compenso commissario liquidatore in concordato preventivo

    Se al momento della chiusura del concordato preventivo il compenso convenuto con la richiedente per il commissario liquidatore risulta inferiore al minimo tariffario può il tribunale aumentare tale importo ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/09/2025 15:37

      RE: compenso commissario liquidatore in concordato preventivo

      Il commissario nominato in un concordato preventivo non può concordare il proprio compenso con il debitore in quanto questo viene determinato dal tribunale secondo i parametri di cui al d.m. n. 30 del 2012; il tribunale, pertanto, mantiene la sua libertà di determinazione del consenso indipendentemente da eventuali accordi intercorsi tra il commissario e il debitore.
      Zucchetti SG Srl
      • Franco Quattrocchi

        Siracusa
        02/09/2025 12:42

        RE: RE: compenso commissario liquidatore in concordato preventivo

        Nel decreto di nomina è riportato testualmente:
        "...ritenuto possa procedersi alla nomina quale liquidatore dell'avv ....indicato dalla stessa proponente la quale ha preliminarmente acquisito l'assenso del professionista..."
        In detto assenso veniva accettato un compenso che risulta oggi inferiore al minimo tariffario.
        Quindi in tal caso tale accettazione non ha effetto vincolante?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/09/2025 15:34

          RE: RE: RE: compenso commissario liquidatore in concordato preventivo

          Per la verità, nella precedente risposta ci eravamo soffermati sul dato che era stato nominato liquidatore lo stesso commissario, per cui, pensando alla liquidazione di un unico compenso, avevamo preso in considerazione la posizione di tale organo. Tuttavia nulla cambia rispetto al liquidatore, autonomamente considerato se si prescinde della falsa considerazione che il tribunale in tal caso il tribunale "ratifichi" la nomina fatta del debitore.
          Tanto non era vero nella legge fallimentare anche se, a norma dell'art. 182 l. fall., il tribunale nella scelta del liquidatore era tenuto a seguire, salvo incompatibilità con la normativa, il soggetto proposto dal debitore, e, a maggior ragione non è vero nel nuovo codice ove nell'art. 114 CCII è stata eliminata questa dizione ed è previsto soltanto che il tribunale nomini uno o più liquidatori e determini le altre modalità della liquidazione. Ma sia l'art. 182 l. fall. che l'art. 114 CCII richiamano applicabili al liquidatore rispettivamente l'art. 39 l.fall. e l'art. 137 CCII, che trattano del compenso al curatore. Queste norme prevedono che il compenso va liquidato secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia che, attualmente è il d,m, n. 30 del 2012, che all'art. 5, comma terzo, tratta del compenso del liquidatore. Inoltre i commi 4 dei due articoli richiamati stabiliscono che "Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale"; da cui si deduce, in mancanza di espressa eccezione, che anche il liquidatore concordatario (così come il commissario o il curatore) deve sottostare a questa regola, con la conseguenza, già indicata per il commissario, che il tribunale è libero di determinare il compenso secondo le regole ordinarie, indipendentemente da eventuali accordi raggiunti tra il liquidatore e il debitore.
          Zucchetti SG srl